Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 6 dicembre 2000 n. 18, 26 luglio 2002, n. 15, 16 gennaio 2014, n. 4, 2 agosto 2018, n. 26 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 156.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 


Testo vigente della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5.


"Disposizioni di finanza regionale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

ART. 1

1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992 n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1999.


 

ART. 2

1. È autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 4 miliardi iscritta al capitolo 7008 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti trapiantandi e trapiantati d'organo e di innesto di tessuto (midollo osseo, cornea).

2. Alla erogazione del contributo si provvede sulla base di criteri predeterminati con deliberazione della Giunta regionale.


 

ART. 3

1. Per la gestione temporanea del sistema regionale per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico in Campania, nelle more dell'operatività della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi sul capitolo 1650.


 

ART. 4

1. Il cinquanta per cento dello stanziamento del capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera B).


 

ART. 5

1. Ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 31 agosto 1993, n. 28 e 2 settembre 1996, n. 23 recanti «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione», i Settori di intervento per l'anno 1999 sono individuati nei seguenti:

a) Artigianato

b) Servizi alle imprese

c) Commercio

d) Trasporti

e) Turismo

f) Informatica

g) Agriturismo

h) Pesca e mitilicoltura

i) Piccola industria

l) Agricoltura

m) Zootecnia


 

ART. 6

1. Per la redazione del piano di interventi per il 1999 ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di quelli indicati nell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9.


 

ART. 7

1. Per la ricostruzione dell'Ospedale di Sarno, colpito dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 7500 ad integrazione dei fondi già stanziati, a tale titolo, dal Dipartimento della Protezione Civile.


 

ART. 8

1. Le missioni di servizio sono effettuate dal personale dipendente nell'ambito del Settore di appartenenza e autorizzate preventivamente dai Coordinatori delle Aree. Tutte le missioni dovranno essere seguite da una dettagliata relazione del dipendente. (1)

2. L'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 è così sostituito «Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le precedenti leggi 28 maggio 1974, n. 20, 5 giugno 1975, n. 56 e 8 maggio 1976, n. 11».

3. Il fondo iscritto al capitolo 158 è utilizzabile soltanto a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di un regolamento valido per tutti i settori interessati, previo parere della Commissione competente.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute nel comma 6, dell'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 e nell'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9.
5. La misura dei gettoni di presenza per la partecipazione ad organismi comunque denominati dell'Amministrazione, ove non stabilita dalla legge, non può superare quella fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 1995 n. 10. (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

(2) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.


 

ART. 9

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 16 giugno 1998 n. 9 «Disposizioni di finanza regionale» è sostituito dal seguente: «La Regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 80 milioni da assegnare, per ciascuna delle vittime decedute a seguito della calamità naturale del 5 maggio 1998 che ha investito i comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno, Siano, agli eredi legittimi o, in assenza degli stessi, al coniuge superstite non legalmente separato». (1)

2. I Comuni sono obbligati a rendicontare, al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. La legge regionale 16 novembre 1998 n. 18 concernente:

«Interpretazione autentica del I e IV comma dell'articolo 27 della legge regionale del 16 giugno 1998 n. 9, recante disposizioni di finanza regionale» è abrogata.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 59, comma 1 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.


 

ART. 10

Alla Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo le parole: «ordini di riscossione» sono aggiunte le seguenti: «sottoscritti dal dirigente»;

2. All'articolo 54 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti correlati ad entrate a specifica destinazione sono ammissibili nei limiti delle risorse accertate o realizzate»;

3. Il primo comma dell'articolo 59, è sostituito dal seguente: «Qualora non sia contestuale all'impegno, la liquidazione delle spese è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa, con atto del dirigente del Settore competente;

4. Il terzo comma dell'articolo 61 è così sostituito: «I titoli di pagamento sono sottoscritti dal dirigente del Settore Entrata e Spesa o suo sostituto»;

5. Il quinto comma dell'articolo 62 è così sostituito «Il ruolo di spesa fissa è sottoscritto dai dirigenti dei Settori interessati e vistato dal dirigente del Settore Entrata e Spesa o loro sostituti».


 

ART. 11

1. L'utilizzo dello stanziamento del capitolo 4200 è consentito per interventi che prevedano una spesa superiore a L. 3 milioni e per un contributo massimo di 1 miliardo di lire.

2. Gli interventi con documentazione di spesa di epoca antecedente di oltre due anni dalla data della domanda non sono ammessi all'istruttoria.


 

ART. 12

1. I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi all'esercizio finanziario 1998, di cui alle leggi regionali: 31 ottobre 1978 n. 51 articolo 5, 18 ottobre 1989 n. 21 articolo 17 punto 1 e punti 2 e 3, 6 maggio 1985 n. 50, 6 maggio 1985 n. 49, 12 agosto 1993 n. 26, 7 luglio 1984 n. 30 articolo 3 lettera A, sono prorogati al 31 dicembre 1999.


 

ART. 13

1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1 articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ed all'articolo 10 del decreto legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissato nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale e comunque non superiore a lire 50 e non inferiore a lire 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima.


 

ART. 14

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1999 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).


 

ART. 15

1. La Regione concorre alla spesa sostenuta dalle Amministrazioni Provinciali per la realizzazione della cartografia numerica alla scala 1:5.000 previo accertamento di quanto già realizzato dalla Regione, derivata dalla ripresa aerofotogrammetrica regionale. Il concorso regionale è fissato in misura proporzionale alla superficie territoriale mediante la utilizzazione del cinquanta per cento dello stanziamento sul cap. 806 del Bilancio per gli anni 1999, 2000 e 2001 e sarà attivato attraverso la stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni richiedenti.


 

ART. 16

1. Nei quadri economici dei progetti concernenti interventi previsti dalle leggi regionali 31 agosto 1993 n. 28 e del 2 settembre 1996 n. 23, sono comprese le spese per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza di cui alle leggi n. 696/94 e n. 494/96.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli interventi in corso.


 

ART. 17

[1. In deroga a quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1983 n. 16, la Giunta Regionale determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.] (1)

2. Gli eventuali contributi erogati, in eccesso, alle aziende per gli anni 1994, 1995 e 1996 saranno trattenuti, fino alla concorrenza del maggior contributo erogato, sugli importi spettanti a ciascuna Azienda come contributi statali assegnati ai sensi della Legge 194/98.

3. L'eventuale conguaglio positivo dei contributi di esercizio sarà assegnato alle Aziende aventi titolo una volta accertato il recupero effettuato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della legge regionale 16 agosto 1998, n. 13 sono estese alle violazioni contestate ai sensi degli artt. 15 e 16 della Legge regionale 26 gennaio 1987 n. 9, fermo restando l'ammontare della sanzione vigente al momento dell'accertamento.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile – 8 maggio 2007, n. 156 (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2007, n. 19, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

ART. 18

1. È istituito nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1999 con un fondo di lire 50 miliardi, il capitolo 1688 con la seguente denominazione: «Accreditamento di fondi al Presidente della Regione Campania, Commissario Delegato all'emergenza nel Settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera B), dell'Ordinanza n. 2774 del 31.3.1998 del Ministero dell'Interno Delegato al Coordinamento della Protezione Civile».

All'onere relativo si farà fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, mediante prelievo dal capitolo 1040 dello stato di previsione della Spesa 1998 che si riduce, in termini di competenza e di cassa, di pari importo.


 

ART. 19

1. Lo stanziamento del capitolo 3116 dello stato di previsione della spesa è utilizzato per far fronte al pagamento degli interessi sui mutui agrari contratti dai Consorzi di Bonifica per la copertura delle passività, al netto di eventuali residui attivi, risultanti dai conti consuntivi di ciascun Consorzio di Bonifica alla data del 31 dicembre 1998.

2. I mutui, ai quali si applica il tasso globale di riferimento previsto per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, hanno una durata di anni quindici, comprensiva di un anno di preammortamento, e gli interessi sono posti a totale carico della Regione.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e dell'Assessore al Bilancio, dispone la cessazione delle funzioni degli attuali organi ordinati e straordinari di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica che accedono agli incentivi di cui al precedente comma 1 nomina contestualmente un Commissario Straordinario il quale resta in carica fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei Consorzi medesimi e, comunque, non oltre 12 mesi dalla nomina.

4. Con il provvedimento di nomina è stabilito il compenso relativo.


 

ART. 20 (1)

[1. È istituito un fondo Regionale per il risanamento finanziario delle Comunità Montane.

2. Con le risorse del Fondo di cui al comma 1, fatte salve le responsabilità contabili, si sopperisce alla mancanza di sostegni finanziari nei confronti di quelle Comunità Montane che si trovano in una grave situazione di squilibrio finanziario.

3. Le Comunità Montane che, non riuscendo a pareggiare il bilancio, intendono beneficiare del Fondo Regionale, devono produrre formale richiesta mediante la deliberazione del Consiglio Generale con la quale si dichiara la Comunità Montana «Ente da risanare».

4. La delibera del Consiglio Generale di dichiarazione di Ente da risanare potrà essere adottata a condizione che la Comunità Montana abbia regolarmente approvato il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio finanziario rispetto a quelli nel quale viene adottata la delibera di richiesta dei benefici del fondo e le posizioni debitorie pregresse risultino compatibili con quanto prescritto dall'articolo 37, comma 1, del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Bilancio, nomina un Commissario di risanamento, con compiti di gestione finanziaria straordinaria per redigere ed approvare un bilancio riequilibrato, attraverso il quale venga stabilmente assestata la struttura finanziaria dell'Ente e venga, altresì individuato l'ammontare del disavanzo di amministrazione pregresso da eliminare mediante il ricorso al Fondo Regionale.

6. Dopo l'approvazione del bilancio riequilibrato da parte del Commissario di risanamento ratificato dalla Giunta, il Presidente della Giunta Regionale emette un decreto di risanamento a favore della Comunità Montana interessata che prevede l'eliminazione del disavanzo con contributi a rate annuali per un piano pluriennale di rientro complessivo pari ad un periodo di 10 anni.

7. Il Fondo Regionale di risanamento delle Comunità Montane per l'esercizio finanziario 1999 e successivi avrà una dotazione annua di L. 2 miliardi.

8. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo, è istituito il cap. 2808 con la denominazione «Fondo Regionale per il risanamento finanziario delle Comunità Montane» e la dotazione, nei termini di competenza e di cassa di L. 2 miliardi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4.


 

ART. 21

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1997 n. 9, è aggiunto il seguente:

4 bis) La quota della somma determinata ai sensi del precedente comma 3 non utilizzabile per domande acquisite al 31 gennaio 1997, entro il termine fissato dalla Giunta regionale va rimborsata alla Regione.

2. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia di interventi in agricoltura, le ripartizioni, di cui all'articolo 81 della legge regionale 2 agosto del 1982 n. 42, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura.


 

ART. 22

1. È autorizzata la spesa di L. 100 milioni iscritta al capitolo 482 per la definizione dei procedimenti amministrativi relativi ad interventi finanziati nell'ambito del P.O.P. Campania 1989/1993 — sottoprogrammi 10, 14, 15, 16, 17 e 18, conclusi dopo il 30 giugno 1997.


 

ART. 23

1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio». Conseguentemente il Regolamento allegato alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 riguardante «tagli di boschi», allegato "B" è modificato come segue:

il comma 1 dell'art. 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Il proprietario privato che intenda tagliare un bosco di alto fusto o un bosco ceduo, deve farle istanza entro il 1 marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio».

2. Il primo comma dell'art. 16 del Regolamento di cui al comma precedente è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale invia, entro il 5 di ogni mese, al Settore Foreste Caccia e Pesca copia dei verbali di riscontro finale.
L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, nel termine di giorni 30, nominerà per ciascun lotto boschivo uno o più collaboratori prescegliendoli a rotazione tra gli iscritti all'Albo regionale dei collaudatori in possesso di Laurea in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali».

3. Al secondo comma dell'art. 7 del Regolamento allegato alla Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, allegato «C», riguardante «Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale» aggiungere il seguente periodo: «Deroghe possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza».


 

ART. 24

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è così modificato:
«Ai consiglieri regionali, per il libero svolgimento del mandato, è corrisposta una diaria mensile, a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti».

2. Il primo e secondo comma, dell'articolo 10, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 sono sostituiti dal seguente:
«La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda di cui all'articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo di 16 mensilità».


 

ART. 25

1. È istituito il capitolo 8016 la cui denominazione è: «Contributo alle province per la costruzione di nuove aree attrezzate da destinarsi alle popolazioni nomadi (ROM e SINTI)» il cui stanziamento di lire 4 miliardi si preleva dal capitolo 1040 dello stanziamento di previsione della spesa che varia di pari importo.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata all'erogazione del contributo, di cui al comma precedente, sulla base dei progetti presentati dalle singole Province entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.


 

ART. 26

1. È autorizzata la spesa, per il triennio 1999-2001, a sostegno dell'insediamento da Milano a Napoli del centro di ricerche genetiche «Telethon Institute of Genetics and Medicine» (TI.GE.M.). I rapporti tra l'Ente beneficiario Fondazione Telethon e la Regione Campania saranno regolati da apposito protocollo d'intesa.

2. All'onere relativo, pari a lire 2 miliardi, per l'anno 1999, si farà fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 260 di nuova istituzione denominato «Contributo alla fondazione Telethon per centro di ricerche genetiche».

3. All'onere per gli anni 2000 e 2001 si farà fronte con gli appositi stanziamento di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere della Regione.


 

ART. 27

1. All'art. 2 della presente legge regionale del 7 luglio 1977, n. 32, è aggiunto, dopo il punto d), il seguente punto e):

e) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta.
I successivi punti e), f), g), h), i) dell'articolo 2, per scorrimento diventano rispettivamente punti: f), g), h), i), l).

2. Il primo comma dell'articolo 5 della medesima legge è così modificato:
«La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 2 quando - contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione».

3. All'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 32 i punti b), c), d), sono sostituiti dai punti «b), c), d), e)».

4. Per le sovvenzioni previste, dall'articolo 5, relative, alle attività svolte nell'anno 1998, le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


 

ART. 28

1. Il termine indicato all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1999 è comunque non oltre l'emanazione delle norme di riordino delle strutture turistiche.


 

ART. 29

1. Il termine del 30 giugno fissato dal primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 è prorogato al 31 dicembre 1999.


 

ART. 30

1. Nella fase di prima attuazione del Decreto Legislativo n. 422/1997, la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e/o locale, anche in gestione Commissariale Governativa, è affidata a Imprese già operanti nel settore, aventi i seguenti requisiti:

a) Azienda di trasporto pubblico costituita in Società per Azioni;

b) Concessionaria di servizi ferroviari di interesse regionale e/o locali.

2. La gestione può essere affidata alle suddette imprese eventualmente consorziate o comunque riunite in forma associativa.

3. È riservata alla Regione ogni ulteriore scelta circa la partecipazione diretta, anche per il tramite di una propria Finanziaria, a forme societarie o consortili.


 

ART. 31

All'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 aggiungere dopo il quarto comma:

In sede di rendicontazione dei fondi, di cui al presente articolo, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane è tenuta a dimostrare l'utilizzo degli stessi secondo gli scopi di cui al primo comma ovvero di quelli di seguito elencati:

A) Consorzio Fidi Unitari:

1) contributo, entro il limite massimo di lire 1 miliardo, al fondo rischi dei Consorzi di garanzia di secondo grado unitari fra Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale degli stessi Consorzi con una quota superiore al venti per cento;

3) contributo alla loro attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di gestione.

L'intervento relativo ai punti 1), 2) e 3), del presente comma, non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

B) Società di promozione e di assistenza alle imprese:

1) Contributo all'attività, nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di primo e secondo grado e/o da due o più Associazioni di categoria di livello, almeno, provinciale, aventi per scopo la realizzazione di attività di animazione economica e/o di informazione tecnica e/o di assistenza all'avvio e alla riallocazione di Imprese e/o di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori per l'accesso al credito e/o di fornitura di servizi avanzati;

2) Eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del sessanta per cento.

L'intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà, comunque, superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

C) Società di commercializzazione e di intermediazione:

1) sostegno all'attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Agenzie regionali di sviluppo costituite in forma societaria da due o più associazioni della categoria artigiana, maggiormente rappresentative di livello regionale aventi per scopo l'assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori in materia di servizi alla commercializzazione alla internazionalizzazione nonché in materia di insediamenti collettivi e di aree attrezzate;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del venti per cento.

L'intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

D) Strumenti per la formazione manageriale nelle PMI.

I soggetti di cui ai punti A), B) e C), sono abilitati, in associazioni con Enti specializzati con organismi universitari, alla formazione di manager, titolari e quadri per la piccola e media impresa. Per tale attività, l'Artigiancassa concederà contributi entro il limite massimo dell'ottanta per cento delle spese complessive di gestione e comunque non superiori a lire 250 milioni. Per le necessità di cui al presente comma, l'Artigiancassa è autorizzata ad una spesa non superiore a lire 5000 milioni in un biennio.

In sede di prima applicazione le domande di accesso ai benefici vanno presentate all'Artigiancassa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dalle Associazioni o dai soggetti consortili di cui ai punti A9, B), e C), corredate da una descrizione delle attività previste e delle spese da sostenere, nonché dalla bozza di Statuto dei costituendi soggetti destinatari dell'intervento.

L'Artigiancassa delibera, con giudizio tecnico insindacabile e definitivo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'accoglimento delle istanze anche sulla base delle priorità di seguito indicate e nei limiti delle disponibilità di bilancio:

1) progetti avanzati unitariamente dalle quattro Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) progetti avanzati da Consorzi di garanzia di primo o di secondo grado operanti da almeno tre anni e/o da almeno due Associazioni di categoria aderenti a differenti Confederazioni nazionali;

3) progetti che prevedono la partecipazione di Enti pubblici e/o istituti bancari che abbiano sportelli in Campania;

4) numerosità delle imprese associate ai Consorzi e/o alle Associazioni proponenti il progetto;

5) ordine cronologico di presentazione delle domande a parità di valutazione.

L'Artigiancassa erogherà i contributi di cui al presente provvedimento, su richiesta dei beneficiari, per successivi stati di avanzamento, ciascuno pari al venticinque per cento della spesa complessiva, dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute almeno pari alla somma richiesta. L'Artigiancassa potrà erogare i suddetti stati di avanzamento, a richiesta dei soggetti beneficiari, anche in forma di anticipazione dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurata.


 

[ART. 32] (1)

[1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l'accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto e, del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi dio guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18 milioni.

Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato. (1)

Ai sensi del disposto dell'articolo 19 della legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 la Regione Campania provvederà a rimborsare alle Aziende la differenza del prezzo valutata in modo forfettario in base alle tessere rilasciate.

All'onere finanziario, si provvederà attingendo dal capitolo di bilancio n. 2382 denominato «contributi alle Aziende di trasporto nella spesa per la concessione di agevolazioni tariffarie a categorie di cittadini in condizioni particolari».]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. In precedenza il secondo capoverso era stato sostituito dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

ART. 33

1. I termini per l'utilizzazione dei contributi in conto interesse concessi agli Enti locali, con i piani di riparto 1996-1997 per gli interventi di opere pubbliche previsti all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati in 180 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


 

ART. 34

1. Il distretto sanitario n. 98 previsto dall'allegato C della legge regionale 21 aprile 1997, n. 13, modificativo della legge regionale del 3 novembre 1994, n. 32, afferente la ASL SA/2, è soppresso.

In sostituzione vengono istituiti nell'ambito dell'ASL SA/1 due nuovi distretti:

il distretto n. 96 bis che comprende il Comune di Cava dei Tirreni e di Vietri sul Mare;

il distretto n. 96 ter che comprende i comuni di Maiori, Scala, Tramonti, Positano, Atrani, Furore, Ravello, Minori, Cetara, Praiano, Amalfi e Conca dei Marini.


 

ART. 35

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1999.                                                                    

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