Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 43 del 15 luglio 1996


"Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. La Regione Campania in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive ed agli interventi relativi alla medicina dello sport come prevenzione, nonché alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

2. Gli interventi previsti nella legge sono rivolti:

a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività a carattere motorio formativo - ricreativo o attività con prevalente carattere sportivo ad ogni livello;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive e/o addestrative - motorie - ricreative ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli Stati Maggiori delle Forze Armate;

e) ai disabili che praticano o intendono praticare attività sportiva ed i trapiantati di organo.


 

 

ART. 2

1. Gli interventi relativi all'articolo 1 della presente legge, devono essere finalizzati a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:

a) l'educazione sanitaria relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico - fisico, di mantenimento e di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di recupero funzionale;

b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o fisico - ricreativo o sportivo a qualunque livello;

c) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o fisico-ricreativo o sportivo a qualunque livello;

d) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive;

e) il controllo antidoping da eseguire secondi i principi della legge 29 novembre 1995, n. 522 e nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. La Regione Campania, mediante specifico protocollo d'intesa con l'Università degli Studi, potrà incentivare ogni ricerca scientifica sul doping;

f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca medico sportiva, nonché di aggiornamento professionale del personale.

2. Le attività di cui al presente articolo si attuano attraverso:

a) i Distretti Sanitari di Base (DDSSBB) previsti dall'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32;

b) le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, previste dall'articolo 28, comma 7, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, compresa la Federazione Medico - Sportiva Italiana;

c) i servizi e/o i servizi speciali di Medicina dello Sport dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.


 

 

ART. 3

1. I criteri tecnici generali, in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, oltre che dalla presente legge, sono stabiliti con:

a) DM 18 febbraio 1982 "norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

b) DM 28 febbraio 1983 "norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica";

c) DM 4 marzo 1993 "determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate";

d) DM 13 marzo 1995 "norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti".

2. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 3 e 6 del DM 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica di un determinato sport, l'interessato può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione che deve essere fatta entro cinque giorni dalla visita, proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale.

3. Tale Commissione, che emette un giudizio definitivo previo eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche, è costituita da:

a) n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;

b) n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;

c) n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;

d) n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;

e) n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni

f) n. 1 specialista o docente in Psicologia;

g) n. 1 funzionario medico dell'Assessorato Regionale della Sanità.

5. Il Presidente della Commissione, il Vice Presidente ed i componenti della stessa, i cui membri estranei all'Amministrazione regionale sono riconfermabili una sola volta, vengono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità.


 

 

ART. 4

1. La Commissione, di cui all'articolo 3 della presente legge, dura in carica un biennio ed è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità.

2. La Giunta Regionale della Campania, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emanerà apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione.


 

 

ART. 5

1. La tutela sanitaria della pratica sportiva è assicurata attraverso le visite, gli accertamenti ed il rilascio delle certificazioni di idoneità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalla presente legge attraverso le strutture di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

2. In occasione degli accertamenti sanitari riflettenti attività sportive, si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico - sportiva conforme ai modelli A e B, allegati al DM 18 febbraio 1982.

3. L'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni e manifestazioni sportive, a qualunque livello, sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali AASSLL territoriali competenti, su richiesta e con oneri a carico delle società, federazioni ed enti sportivi interessati.

4. Nel caso di impossibilità contingente delle stesse AASSLL a fornire tale servizio, le suddette organizzazioni sportive potranno provvedervi con onere a loro carico.


 

 

ART. 6

1. Le prestazioni e gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare la partecipazione alle attività sportive dei propri atleti alla presentazione della certificazione di idoneità prevista dalla presente legge.


 

 

ART. 7

1. Per le visite e gli accertamenti relativi al rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva le AASSLL si avvalgono delle proprie unità operative afferenti ai DDSSBB e delle strutture accreditate per la medicina dello sport.

2. Il rilascio della certificazione d'idoneità alla pratica sportiva è subordinato all'effettuazione degli accertamenti previsti dalle leggi in vigore ed a quanto altro ritenuto necessario dal sanitario responsabile.

3. Nelle strutture accreditate il sanitario specialista in medicina dello sport è responsabile, a tutti gli effetti, del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

4. È fatta salva, comunque, la facoltà, per gli iscritti all'Albo professionale nazionale e/o provinciale degli specialisti in Medicina dello Sport, di rilasciare la certificazione di idoneità all'attività sportiva, previa documentazione degli accertamenti specialistici previsti dalla legge, da allegarsi alla certificazione, ciò a precisa integrazione dell'articolo 2, comma 2 della presente legge.


 

 

ART. 8

1. Per essere ammessi agli accertamenti necessari di cui al DM 18 febbraio 1982 coloro i quali intendano praticare attività sportiva devono presentare richiesta nominativa, su apposito modello conforme all'allegato n. 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della Sanità e successive disposizioni, o richiesta del medico di base.


 

 

ART. 9

1. La visita e gli accertamenti per il giudizio d'idoneità alla pratica sportiva saranno tariffati in adesione all'articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/92 ed all'articolo 28, comma 7, della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sentita la Commissione Tecnico - Consultiva di cui all'articolo 11 della presente legge.


 

 

ART. 10

1. Ai fini dell'adeguata preparazione del personale la Regione Campania, mediante stipula di specifici protocolli d'intesa con l'Università (Scuole di specializzazione in Medicina dello Sport, Cattedre di Medicina dello Sport e di Fisiologia dello Sport e Dipartimento o Istituti cui le stesse afferiscono), con l'organo regionale del CONI e con la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Medico - Sportiva Italiana, promuove corsi annuali per aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario abilitato per legge ad operare nel Servizio della Medicina dello Sport.

2. La Regione, per l'adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature occorrenti per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nonché per la effettuazione di corsi di formazione per massaggiatori sportivi, concede contributi agli organi di cui al precedente primo comma.


 

 

ART. 11

1. Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

2. La predetta Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, dura in carica un biennio ed è composta:

a) dall'Assessore Regionale alla Sanità, che la presiede, o da un suo delegato;

b) da un funzionario medico dell'Assessorato Regionale alla Sanità;

c) dall'Assessore Regionale al Turismo ed allo Sport, o da un suo delegato;

d) dall'Assessore Regionale alla Cultura, o da un suo delegato;

e) da un docente universitario di ruolo in Medicina dello Sport;

f) dal Presidente regionale del CONI;

g) dal Presidente della Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici o da un suo delegato;

h) dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Medico - Sportiva Italiana o da un suo delegato;

i) da un rappresentante del Consiglio Scolastico Provinciale per ciascuna provincia della Campania;

l) da un rappresentante del Sindacato regionale degli specialisti e docenti in Medicina dello Sport.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

4. Ai membri estranei all'Amministrazione regionale, riconfermabili una sola volta, spetta il compenso ed il trattamento economico di missione riconosciuto ai funzionari direttivi della Regione.


 

 

ART. 12

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 3,3 miliardi per l'anno 1996, si farà fronte per lire 3 miliardi con le disponibilità, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 108, per lire 290 milioni con il Capitolo 7246 di nuova istituzione, con la denominazione: «contributo della Regione Campania agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge», mediante prelievo dell'occorrente somma del Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, che si riduce di pari importo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 20.

2. All'onere derivante per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento che sarà determinato con legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed ai sensi del DL 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.


 

 

ART. 13

1. La legge regionale 29 marzo 1984, n. 21 è abrogata.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.


 

 

ART. 14

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 luglio 1996                                                                                                             Rastrelli