Legge Regionale 6 aprile 1995, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 6 aprile 1995, n. 13.

 

"Assistenza finanziaria della Regione Campania ai consorzi ed alle Società consortili operanti nel settore del turismo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

 

ART. 1

La Regione conformemente agli indirizzi della legge 5-10-1991 n. 317, artt. 29, 30, 31, 32 e 33, promuove iniziative finalizzate allo sviluppo delle imprese nel settore turistico, con la concessione di finanziamenti e contributi volti a favorire l'accesso al credito e ai servizi finanziari a breve e medio termine delle piccole e medie imprese turistiche della Campania, nonché assistenza finanziaria alle imprese stesse.


 

 

ART. 2

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i Consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra piccole e medie imprese che operino nel settore del turismo, ed operanti da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I consorzi e le società consortili possono essere anche di tipo misto, purché nell'ambito del settore terziario, e con specifici fondi di garanzia settoriali.

Ai fini della presente legge sono imprese turistiche:

a) gli alberghi e le residenze turistiche alberghiere;

b) le agenzie di viaggio;

c) i campeggi ed i villaggi turistici;

d) gli stabilimenti balneari.


 

 

ART. 3

Ai Consorzi e alle Società Consortili di cui all'art. 2, che abbiano, tra gli scopi sociali, il compito di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine nonché ai servizi finanziari delle piccole e medie imprese della Campania possono essere concessi contributi per la costituzione e l'incremento dei Fondi rischi, o per attività di assistenza finanziaria alle imprese aderenti.

I contributi previsti dalla presente legge saranno suddivisi tra i soggetti di cui al comma 2 sulla base del numero dei soci così come risultate dalla dichiarazione del Presidente del Consorzio e/o della Società Consortile, di cui al successivo art. 5.

Per l'attività di assistenza finanziaria è riservata una quota pari al 10% degli stanziamenti complessivi di cui all'art. 8, da suddividere tra i soggetti richiedenti sulla base del numero dei soci.

Sono ammessi a contributo gli acquisti esterni in beni materiali ed immateriali, al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.


 

 

ART. 4

Ai fini della presente legge i Consorzi e le Società Consortili dovranno avere sede nel territorio regionale e statutariamente capacità operativa a livello dell'intero territorio regionale.

Possono godere dei benefici della presente legge, i Consorzi e le Società Consortili composti da almeno 50 imprese. Nel caso di Consorzi misti del settore terziario, i limite di cui al comma precedente si riferisce alle sole imprese turistiche di cui all'art. 2.


 

 

ART. 5

Per ottenere la concessione dei contributi regionali i legali rappresentanti dei Consorzi e delle Società Consortili devono inoltrare domanda entro il 31 maggio (1) di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) - Copia notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio o della Società Consortile;

b) - Copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;

c) - composizione delle cariche sociali;

d) - dichiarazione sottoscritta dal presidente dei Consorzi e/o delle Società Consortili attestante il numero delle aziende aderenti, ai sensi dell'art. 4;

e) - il programma che il Consorzio e/o la Società Consortile si impegna a realizzare in materia di assistenza finanziaria, gli obiettivi che si intendono conseguire, le modalità e i tempi di realizzazione, la specifica delle singole voci di spesa, con allegata la documentazione delle spese previste.

 

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 32, comma 1 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9.


 

 

ART. 6

I contributi finanziari previsti dalla presente legge saranno erogati secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione per i contributi intesi alla costituzione e all'incremento del Fondo - rischi;

b) con anticipazione pari al 50% del contributo deliberato per programmi di assistenza finanziaria ai soci dei Consorzi e delle Società Consortili, e successivo saldo all'atto della rendicontazione da presentare unitamente ad una relazione sull'attività svolta a favore dei soci.


 

 

ART. 7

Con l'accettazione del contributo regionale il Consorzio e/o la Società Consortile si impegnano:

a) - a trasmettere alla Giunta Regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con annessa rendicontazione inerente l'utilizzazione del contributo al Fondo rischi;

b) - a devolvere in caso di scioglimenti o cessazione del Consorzio e/o delle Società Consortili la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali ad altri Consorzi e/o Società Consortili operanti in Campania indicati dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione;

c) - al rispetto del programma presentato di assistenza finanziaria ai soci, e di non destinare i beni acquistati ad attività diverse da quelle previste, nonché a non alienare i beni stessi per almeno tre anni.


 

 

ART. 8

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1995, stabiliti in lire 500 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, di nuova istituzione, con la denominazione: "Contributi regionali a Consorzi e Società Consortili tra piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo per favorire l'accesso al credito ed ai servizi finanziari" mediante prelievo della corrente somma dal Capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell'art. 30 della LR 27-7-1978 n. 20 che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 aprile 1995

Grasso