Legge Regionale 18 febbraio 2013, n. 1.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 18 febbraio 2013, n. 1.


 

"Cultura e diffusione dell'energia solare in  Campania"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Campania:

a) sceglie il sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e produttiva;

b) promuove la diffusione dell'energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il territorio, in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto ai bisogni complessivi della popolazione e della piena tutela della biodiversità naturalistica, storica e culturale e della piena compatibilità con l'agricoltura ed il verde nella sua complessiva accezione;

c) attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l'energia solare, anche al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e delle conseguenze sull'effetto serra e i cambiamenti climatici;

d) attua piani ed iniziative per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, considerati utilizzazione passiva dell'energia solare;

e) incentiva particolarmente la produzione di energia solare su aree già cementificate o comunque non più verdi con un loro uso plurimo, individuando in tali aree il primo percorso fondamentale per i piani solari;

f) individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica dell'energia solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro;

g) attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi europei e del Mediterraneo per la cooperazione nella ricerca e nello scambio di tecnologie e produzioni solari;

h) promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la partecipazione popolare;

i) promuove una nuova cultura sulla preziosità delle risorse e della tutela della biodiversità.


 

 

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nonché quelle contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).


 

 

Art. 3

(Obiettivi)

1. La Regione Campania si propone i seguenti obiettivi biennali, quinquennali e decennali:

a) per il 2013, la copertura del dieci per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare;

b) per il 2016, la copertura del trenta per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare;

c) per il 2021, la copertura del sessanta per cento dell'attuale consumo energetico con fonte solare.

2. Per consumo energetico si intende l'energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.


 

 

Art. 4 (1)

[(Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano energetico regionale)]

[1. Nel rispetto delle competenze Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la Regione, a partire dal 2013, sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile; fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 188, lettera e) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 5 (1)

[(Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione)]

[1. In coerenza con gli obiettivi previsti dall'articolo 4, è programmato un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia, mediante un piano di dismissione delle reti elettriche a 380 Kw e a 220 Kw, recuperando il territorio da esse elettromagneticamente inquinato.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 188, lettera e) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 6

(Nuovi insediamenti e nuove costruzioni)

1. Per tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni civili e produttive per uso pubblico o privato, si applicano le norme dettate dall'articolo 11 del decreto legislativo 28/2011.


 

 

Art. 7

(Edifici di pubblico servizio)

1. Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2015. Particolari deroghe sono concesse esclusivamente agli edifici impossibilitati a realizzarla per motivi tecnici o per valori ambientali storico-culturali che costituiscono vincoli superabili soltanto con il parere obbligatorio delle rispettive soprintendenze.


 

 

Art. 8 (1)

[(Incentivazioni)]

[1. La Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza, idonee sia alla realizzazione d'impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno di piccola, media e grande potenza (fino a 50 MW), sia d'impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici solari. La Regione dà in concessione, fissandone le indennità in base al valore prevalente della tutela ambientale, tali aree a Comuni o ad operatori pubblici o privati che utilizzano le stesse per gli usi di cui al presente comma.

2. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti di depurazione, impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche anche con il riuso dell'acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le modalità di cui al comma 1, ad enti pubblici e a privati l'intera area disponibile dei depuratori e l'acqua depurata.

3. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrica e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della materia dei rifiuti a mezzo energia solare. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le modalità di cui al comma 1, le aree necessarie, incentiva la realizzazione degli impianti ed attiva piani per il riuso dei prodotti ottenuti.

4. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole, medie e grandi industrie, attività commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all'energia solare.

5. La Regione Campania, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, promuove corsi professionali sull'energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l'attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.

6. Si applicano, in ogni caso, i decreti ministeriali che disciplinano i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 188, lettera e) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 9

(Mobilità ad energia solare)

1. La Regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione, con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare.

2. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di stazioni elettriche di servizio per auto elettriche, per le città, per le autostrade e le strade di grande percorrenza, mediante apposite convenzioni con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas SpA) e Società autostradali, con definizione delle caratteristiche tecniche delle suddette stazioni da realizzare.


 

 

Art. 10

(Ricerca)

1. La Regione Campania può stipulare convenzioni con le università ed i centri di ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull'energia solare, per ogni suo aspetto e realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.


 

 

Art. 11

(Piani energetici solari comunali)

1. Tutti i comuni della Campania si dotano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei Piani energetici solari, di seguito denominati Pesc. I Pesc definiscono gli obiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che sono fissati dai singoli comuni e che non devono essere inferiori agli obiettivi di cui all'articolo 2. Nei Pesc sono definiti i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici, storici e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze.

[2. Nei Pesc, anche con variante ai vigenti piani regolatori, sono individuate le aree necessarie per gli impianti solari di potenza necessaria e sufficiente all'intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I comuni, in forma singola o associata, curano secondo le modalità delle leggi nazionali vigenti, la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonte solare e dell'eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei servizi igienico sanitari. Il costo all'utente del kwh e dell'acqua calda è ottenuto esclusivamente sulla base del costo di ammortamento degli impianti (per anni non inferiori a 25), del costo di gestione e del costo di manutenzione.] (1)

3. È vietato correlare tale costo ad altre fonti se è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 188, lettera e) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 12

(Rete elettrica solare)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete elettrica solare (Res) a media e bassa tensione (non superiore a 60 kw) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell'energia.


 

 

Art. 13

(Biennale del sole e della biodiversità del Mediterraneo)

1. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla cultura e la diffusione dell'energia solare. La Regione Campania istituisce la Biennale del sole e della biodiversità del Mediterraneo, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell'energia solare e della tutela del territorio in uno alla biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo.


 

 

Art. 14

(Cultura del solare e della biodiversità)

1. La Regione Campania, di concerto con tutti gli enti locali disponibili, sottoscrive protocolli d'intesa con la direzione scolastica regionale e con le associazioni ambientaliste, per la promozione della cultura del solare e della tutela della biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania.


 

 

Art.15

(Verifica annuale)

1. Ogni anno è convocato apposito Consiglio regionale sullo stato dell'energia solare in Campania con approvazione di un relativo documento finale da allegare al bilancio regionale sullo stato dell'energia solare nella regione.


 

 

Art 16

(Norme transitorie)

1. Le norme e le disposizioni della Regione Campania vigenti in materia di energia sono adeguate alla presente legge.


 

 

Art. 17

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse programmate dall'Unione europea con l'utilizzo dei fondi strutturali in materia di energia solare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro