Legge Regionale 2 luglio 1992, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 13 luglio 1992


 

«Istituzione dell'Anagrafe degli interventi finanziari Regionali»


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Per consentire alla Regione l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, anche ai fini di una maggiore trasparenza ed in attuazione alla L. n. 412/91, è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale - settore Gabinetto, che si avvarrà del CEd della Regione, l'anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale onde poter verificare i tempi di impiego e di spesa.


 

Art. 2

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, consorzi finanziari, finanziamenti ed in genere a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale verso i terzi.

2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da istituti di credito.


 

Art. 3

1. I soggetti destinatari degli interventi finanziari di cui al precedente art. 2, devono comunicare, ai fini dell'iscrizione nella anagrafe prevista dalla presente legge con gli atti intesi ad ottenere le erogazioni stesse, il numero di codice fiscale ed il Comune di domicilio fiscale ed a trasmettere le relative variazioni.


 

Art. 4

1. Il sistema di codificazione di cui all'art. 2, verrà deliberato dalla Giunta Regionale che, con successivo provvedimento, determinerà le principali categorie entro cui deve essere articolato il sistema stesso, imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.


 

Art. 5

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta Regionale e devono essere a disposizione dei Consiglieri Regionali a norma dell'art. 23 dello Statuto ed, a norma dell'art. 26 dello stesso, esibiti innanzi alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti su richieste delle stesse.

2. I medesimi dati devono essere riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'Assessore al bilancio, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale e da questi trasmessi a tutte le commissioni consiliari.

3. Le relazioni dalle quali si rileva la natura giuridica e la attività economica dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, correlate da elaborazioni e studi, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

4. Gli elenchi possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei.

5. Eventuali copie ed estratti degli elenchi di cui ai commi precedenti devono essere rilasciate a spesa dei richiedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 luglio 1992

Rastrelli