Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 15 aprile 1991

 

 

«Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

A norma dell'articolo 2 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione Campania, è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione su dette formalità.


 

Art. 2

Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale regionale, nonché l'accertamento e irrogazione delle sanzioni per l' omissione o il ritardato pagamento della stessa, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398.


 

Art. 3

La Regione corrisponderà all'Automobil Club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati, i compensi nella misura e con le modalità previste dall'articolo 7 del DPR 21 dicembre 1990, n. 398.


 

Art. 4

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate, a partire dal bilancio di previsione del 1992, a finanziare strumenti di politica attiva per il lavoro giovanile e per lo sviluppo delle attività produttive con procedure e meccanismi che la Giunta Regionale è impegnata a presentare, previo confronto con le OOSS, al Consiglio Regionale entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.


 

Art. 5

La misura dell'addizionale, così come fissata dall'articolo 1, viene applicata alle formalità eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA