Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 24.

 

 Suppl. al Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 7 maggio 1990

 

 

  

 

«Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 recante: "Norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'articolo 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni – Applicazione Legge 28 ottobre 1986, n. 730»
  
 


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: "In attuazione dell'articolo 8 comma 9 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, le norme fissate con la presente legge sono estese anche alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988.

Le imprese, in caso di richiesta di documentazione da parte della Commissione Provinciale di cui all'articolo 22 Legge 219/81, dovranno provvedervi entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza dal beneficio del contributo".


 

Art. 2

Il comma 11 dell'articolo 2 della Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 è sostituito dal seguente: "La spesa ammissibile per l'acquisto del nuovo suolo, nelle delocalizzazioni, non può superare il valore dell'area di sedime stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente. Le aree di sedime, qualora venga concesso all'impresa il contributo per l'acquisto del suolo, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune".


 

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 e così modificato ed integrato:

- al comma 1, dopo le parole "Giunta Regionale" si aggiunge la parola "anche", le parole "dall'articolo 14 della Legge 219/81 e successive modificazioni = sono sostituite dalle seguenti "dall'art. 10 comma 1 della Legge 21 gennaio 1988, n. 12";

- al comma 4, le parole " dal termine utile per la presentazione delle domande di contributo = sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di notifica di avvenuta approvazione della perizia giurata, da parte della Commissione Provinciale di cui al successivo articolo 4 della Legge regionale 1/83".

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis, "fermo restante quanto disposto al precedente comma 4, sono ritenute prodotte nei termini i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, inviati al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da imprese che hanno presentato domanda di contributo nei termini stabiliti ed hanno avuto notificata la perizia giurata approvata dalla Commissione Provinciale.

- al comma 5, le parole "31 dicembre 1982"sono sostituite con le seguenti: "20 gennaio 1988".


 

Art. 4

Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, è aggiunto il seguente comma 3 bis: "La documentazione indicata al precedente comma 2, può essere aggiornata ed integrata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica ed integrazione. Per le unità immobiliari ubicate in fabbricati a destinazione promiscua per le quali era prevista la riparazione, ma risulta superato il limite di convenienza, la domanda di contributo, purché presentata nei termini, potrà essere integrata con la perizia giurata entro 3 mesi dalla data della concessione edilizia comunale che autorizza l'intervento di demolizione e ricostruzione".


 

Art. 5

Al comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 la parola "approvata" è sostituita con la parola "deliberata".


 

Art. 6

Dopo l'articolo 13 della Legge regionale 3 giugno 1983, numero 21, sono aggiunti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

Art. 13 Bis

Per le iniziative che si insediano nelle aree di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 è concesso il contributo in misura pari a quello previsto per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, con il limite massimo di spesa ammissibile pari a due miliardi in analogia a quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1986, n. 64.

Concorrono a determinare la spesa ammissibile di cui al precedente comma, le categorie indicate nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 13 Ter

Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 13 bis è concesso con decreto del Presidente, previa delibera della Giunta Regionale.

La delibera di concessione del contributo o di rigetto della richiesta è proposta dall'Assessore competente previa istruttoria tecnico-economica-finanziaria da parte di aziende o di Istituti di Credito già individuati per l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 1 marzo 1986, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA


 

ALLEGATO "A"

È considerata spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, e può quindi essere oggetto di contributo, quella relativa a:

a) il costo del lotto;

b) la costruzione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semi-lavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misura adeguata al ciclo di lavorazione ed all'attività dello stabilimento;

c) la costruzione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;

d) la realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);

e) la realizzazione di eventuali impianti antinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;

f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinanti all'impianto delle attrezzature o dotazioni.

Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; sono altresì escluse dal contributo, anche le quote di spese di cui ai paragrafi c) e d), che eccedono il quarto della spesa di cui al paragrafo b), c) e d).

La spesa di cui al paragrafo a) potrà essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.