Legge Regionale 1 agosto 1989, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 Settembre 1989

 

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 25 marzo 1988, n. 6 avente ad oggetto: "Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 concernentela nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria  aperta"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine del 30 giugno 1989, di cui all'articolo 1 della Legge regionale 25 marzo 1988, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1989.


 

Art. 2

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 agosto 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA