Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 10.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 Settembre 1989

 
"Compensi ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

  Art. 1

Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, ai componenti e ai segretari delle Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali sono dovuti i seguenti compensi lordi:

a) lire 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;

b) lire 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;

c) lire 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui al successivo punto d);

d) lire 200.000 per i concorsi a posti di ausiliario socio-sanitario specializzato, ausiliario socio-sanitario, agente tecnico e commesso.

Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero compreso da 101 a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore importo di lire 100.000; quando siano in numero compreso tra 201 e 300, l'importo integrativo è di L. 200.000;quando superino comunque le 300 unità, l'importo integrativo è di L. 300.000.

Qualora vengano costituite le Sottocommissioni previste dal 7° comma dell'art. 6 del citato decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento ai candidati assegnati alla Sottocommissione.

In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle Commissioni esaminatrici il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è ripartito tra il titolare ed il sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno rispettivamente partecipato.

Il compenso lordo previsto dal 1° comma punto a) del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dall'art. 41 del D.P:R. 20 dicembre 1979, n. 761, per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.



Art. 2

Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni e Sottocommissioni indicate nella presente legge spettano altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.



Art. 3

Le norme della presente legge si applicano alle Commissioni e Sottocommissioni dei concorsi per l'assunzione del personale destinato alle UU.SS.LL. indetti sia dalla Regione sia, per effetto della disciplina transitoria di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207, delle UU.SS.LL. medesime.



Art. 4

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per i concorsi indenni dalla Regione a decorrere dal 1989, con lo stanziamento di cui al capitolo 1813 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, giusta quanto previsto dall'art. 27 – 5° comma – della legge 27 dicembre 1983, n. 730.



Art. 5

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 agosto 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA