Legge Regionale 7 dicembre 2012, n. 32

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 76 del 10 dicembre 2012

 

"Interventi urgenti per il trasporto pubblico locale"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Per garantire il risanamento del servizio di trasporto pubblico locale nelle Province di Benevento, Caserta, Avellino e Napoli, la continuità del servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché i livelli essenziali delle prestazioni durante la crisi strutturale del settore conseguente al fallimento dell'EAV Bus srl, la Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli oneri della gestione, anche manutentiva, e del servizio eccedenti il corrispettivo riconosciuto in virtù dei contratti in corso, sopportati dall'EAV Holding srl nell'esecuzione del comodato gratuito di azienda stipulato con il fallimento di EAV Bus srl, per il tempo strettamente necessario al risanamento della predetta azienda, comunque non superiore a sessanta giorni dalla stipula del contratto, finalizzato al raggiungimento del completo equilibrio tra costi e ricavi conseguiti nella prestazione del servizio.

2. Le misure di cui al comma 1 sono attuate sulla base di un piano presentato, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla società l'EAV Holding srl all'ufficio della Giunta regionale competente all'esercizio del controllo analogo sulla predetta società e sulle società partecipate e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale previa intesa del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) entro i successivi cinque giorni. Tale piano contiene la previsione di misure di recupero della piena efficienza dei mezzi strumentali al servizio, adeguate forme di riduzione dei costi di gestione aziendale nonché di contenimento degli oneri del lavoro anche mediante ricorso a strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, per consentire lo svolgimento del servizio previsto, con riguardo ai contratti stipulati con gli enti concedenti, con le risorse necessarie ad assicurare la completa prestazione dei servizi minimi individuati con delibere della Giunta regionale in condizioni di equilibrio economico.

3. L'attuazione del piano di cui al comma 2 è monitorata da un comitato paritetico costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, da tre componenti designati dal Presidente della Giunta regionale tra i dipendenti della Giunta regionale dotati di adeguate competenze nel settore dei trasporti e della gestione aziendale e da tre componenti designati dall'EAV Holding srl nell'ambito del proprio personale dipendente. Il comitato sottopone a verifica lo stato di avanzamento del piano ogni dieci giorni, evidenziando i risultati conseguiti e trasmette le risultanze al Presidente della Giunta regionale e al Commissario ad acta di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel presente articolo e nel cronoprogramma contenuto nel piano determinano per l'EAV Holding srl l'obbligo di recesso dal contratto di comodato gratuito di cui al comma 1. È istituito, dal Presidente del Consiglio regionale, senza maggiori o nuovi oneri, presso la commissione consiliare permanente competente in materia, un osservatorio per il monitoraggio delle politiche di risanamento e riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale, con atto separato, costituisce l'osservatorio e ne determina la composizione ed il funzionamento.

4. Al raggiungimento dell'equilibrio tra costi e ricavi indicato al comma 1, anche prima del termine previsto, l'EAV Holding srl è tenuta a proporre al fallimento EAV Bus srl, la trasformazione del contratto di comodato in contratto di affitto di azienda sino alla scadenza del termine generale dei contratti di servizio in corso, salva la eventuale cessione anticipata dell'azienda al migliore offerente disposta dal giudice delegato oppure eventuali affidamenti a seguito di gara in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera d) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34, commi 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

5. Nel caso in cui nel termine di sessanta giorni, non si raggiunga l'equilibrio tra costi e ricavi di cui al comma 1 oppure non sia effettuata alcuna proposta di trasformazione del contratto di comodato in affitto d'azienda sulla scorta della mancata attestazione del risanamento oppure ancora non vi sia alcuna cessione anticipata dell'azienda al miglior offerente da parte del giudice delegato, cessano gli effetti dell'autorizzazione concessa alla Regione Campania di cui al comma 1 ed EAV Holding srl recede dal contratto di cui al comma 1.

6. All'integrazione di cui al comma 1, nel limite massimo di dieci milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse a tal fine allocate nell'unità previsionale di base 1.57.101 del bilancio di previsione della Regione.


 

 

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro