Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22 e 26, 20 gennaio 2017, n. 3, 28 luglio 2017, n. 23, 29 dicembre 2017, n. 382 agosto 2018, n. 26, 21 aprile 2020, n. 74 marzo 2021, n. 228 dicembre 2021, n. 31 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11.


"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

TITOLO I

Principi generali

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa.

2. Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), ed in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results), anche alla luce delle proposte formulate dall'OCSE nel rapporto denominato Better Regulation Europe: Italy la presente legge annuale di semplificazione introduce strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese.

3. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, ed in attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge disciplina, inoltre, il conferimento alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura delle funzioni attribuite alle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, definisce la composizione e le competenze dell'Osservatorio regionale dell'artigianato ed istituisce lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).


 

 

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;

b) agli enti del servizio sanitario regionale;

c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione;

d) agli altri enti, consorzi, società comunque denominati sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) i processi di semplificazione e di digitalizzazione sono effettuati in modalità integrata per:

a) rendere i siti web sempre più trasparenti, accessibili, utilizzabili sia per la fruizione delle informazioni (cosiddetta open data) sia per la erogazione dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dall'articolo 50 del decreto legislativo 82/2005;

b) permettere a cittadini ed imprese la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 82/2005;

c) assicurare l'accesso alle banche dati di interesse pubblico per lo scambio di dati e per la verifica di dati e documenti;

d) eliminare ridondanze di dati, documenti, processi, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti ed indiretti;

e) costituire il repertorio informatico completo dei procedimenti amministrativi regionali, che è pubblicato sul sito dell'amministrazione, con la indicazione certa della denominazione, dell'iter, dei tempi, dei responsabili, delle istanze, delle norme di riferimento;

f) monitorare sistematicamente nel tempo i bisogni di semplificazione amministrativa.


 

 

TITOLO II

Qualità della regolazione e misure di semplificazione amministrativa

 

 

CAPO I

Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione


 

Art. 3

(Testi unici)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dello Statuto della Regione Campania, presenta al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo al fine del riordino, della semplificazione delle disposizioni vigenti e della liberalizzazione delle attività economiche.

3. La redazione dei testi unici avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;

d) individuazione delle attività libere, delle attività il cui esercizio è subordinato a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con o senza asseverazioni o a Segnalazione di inizio attività (SIA), disciplinando modalità e termini per l'esercizio dei poteri di controllo da parte delle amministrazioni competenti e individuazione delle attività che in via eccezionale sono sottoposte ad autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

e) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinati da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.

5. In fase di prima attuazione, sulla base dei principi di cui al comma 3, la Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale le proposte di testi unici nelle seguenti materie, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento:

a) agricoltura;

b) attività produttive;

c) turismo;

d) commercio;

e) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia per quanto di competenza regionale.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento interno del Consiglio Regionale, l'approvazione dei testi unici regionali avviene, di regola, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento, con modalità volte ad accelerarne il procedimento di formazione.


 

 

Art. 4

(Miglioramento della qualità della normazione)

1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 del 7 marzo 2013. A tal fine, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007 il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, nel rispetto dei propri ordinamenti, si avvalgono, in particolare dei seguenti strumenti:

a) analisi tecnico normativa (ATN);

b) analisi di impatto della regolazione (AIR);

c) verifica di impatto della regolazione (VIR);

d) clausole valutative;

e) drafting normativo.

2. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione. La mancata presentazione delle suddette relazioni rende improcedibile l'istruttoria e l'esame dei provvedimenti secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.


 

 

Art. 5

(Analisi tecnico normativa dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale)

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare:

a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero);

b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;

c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea;

d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo;

e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;

f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.


 

 

Art. 6

(Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)

1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 246/2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.

2. Per la redazione dell'AIR, il soggetto proponente il disegno di legge procede, secondo quanto definito dal comma 3, a consultare, anche per via telematica, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della normativa proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni:

1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14 della legge 246/2005;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.

4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili. (1)

4 bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge. (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

 

Art. 7

(Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi che comportano nuove o maggiori spese o approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. (1)

2. Nel rispetto dell'articolo 26, comma 4, dello Statuto della Regione Campania, il Consiglio regionale definisce ai sensi degli articoli da 82 a 95 del Regolamento consiliare:

a) i criteri generali e il percorso della VIR;

b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;

c) i tempi di applicazione della valutazione;

d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate;

e) i metodi di analisi e di condivisione relativi alla VIR e i relativi modelli.

2 bis. Al fine di migliorare i processi di informazione e trasparenza sugli esiti delle politiche regionali, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale provvede a trasmettere al Consiglio relazioni informative sugli atti normativi previsti al comma 1, con particolare riguardo alle risorse stanziate e utilizzate nell'annualità di riferimento. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, le relazioni sono esaminate dalle commissioni consiliari competenti per materia per le valutazioni di competenza. Si intendono modificate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al presente comma. (2)

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR, evidenziando le modalità attuative, le difficoltà di attuazione, le conseguenze sui destinatari diretti e sulla collettività. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio ed è trasmessa alla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale individua l'ufficio o l'organo competente per l'attuazione del presente articolo.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(2) Comma modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

[Art. 8] (1)

[(Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)]

[1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR) che:

a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;

b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;

c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;

d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 8 bis (1)

(Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

[1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

a) delle leggi approvate nell'anno precedente;

b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;

c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;

d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;

e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;

f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.(2)

[2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione Regione in un click del sito web istituzionale della Regione.(2)

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Fermo restando la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti, il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilita oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili. (3)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(3) Comma così modificato dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

 

 

CAPO II

Semplificazione amministrativa


 

Art. 9

(Tempi certi per la conclusione dei procedimenti)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

2. Possono essere previsti, in via eccezionale, termini superiori ai novanta giorni nei soli casi in cui, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si ritengono indispensabili termini superiori. In quest'ultimo caso, i termini non possono comunque superare i centoventi giorni. Al fine di assicurare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, nel rispetto del principio della separazione tra politica ed amministrazione, la Regione è rappresentata in seno alla Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) dal dirigente posto a capo della struttura competente o suo delegato.

3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento, nonché il regolamento di cui al comma 1, non fissano tempi procedimentali diversi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale sono fissati in trenta giorni.


 

 

Art. 10

(Divieto di richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in tema di controlli.

2. Nel rispetto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unitamente alle violazioni previste dal medesimo articolo 74, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.


 

 

Art. 11 (1)

(Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. In via sperimentale, per il biennio 2022-2023, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e di mancata adozione del provvedimento amministrativo l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attivabile ad istanza di parte o d'ufficio, è rimesso alla struttura amministrativa individuata con regolamento dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), e nel rispetto del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), al fine di assicurare la conclusione di ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e l'irrogazione, se del caso, di una sanzione al dirigente e al funzionario inadempiente per la mancata o tardiva emanazione del provvedimento.

2. La mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato, o per inerzia o colpa del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, di responsabilità dirigenziale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12, è pubblicato in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione della struttura amministrativa competente all'adozione del provvedimento o alla definizione del procedimento.

4. Nel biennio di sperimentazione, con il regolamento previsto dal comma 1, sono individuati anche i settori e gli ambiti di prima applicazione della presente disposizione con particolare riguardo alle prestazioni sociali a favore della famiglia e della persona.

5. La struttura amministrativa individuata ai sensi del comma 1 presenta alla Giunta regionale, per ciascun anno del biennio di sperimentazione, una relazione annuale sulle attività svolte al fine di evidenziare le principali criticità rilevate e proporre misure di semplificazione e miglioramento degli indici di efficienza dei procedimenti amministrativi.


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31. In precedenza il presente articolo era stato sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 2 e modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.


 

 

Art. 12

(La Regione in un click)

 1. Allo scopo di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, la Regione Campania assicura sui siti internet istituzionali anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato La Regione in un click.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione Campania è facilmente acquisibile, da chiunque, la normativa vigente, sia legislativa che regolamentare, in modo da consentire al cittadino di reperire, anche tramite collegamento ipertestuale alla fonte normativa di riferimento, ogni atto o provvedimento amministrativo di attuazione fino al reperimento della relativa modulistica.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana per garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché per garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

4. Per consentire un facile accesso al cittadino, nel sito istituzionale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione del portale regionale denominata Come fare per è implementata con tutta la modulistica relativa e i riferimenti telematici e telefonici dei responsabili dei procedimenti nonché con un glossario dei termini principali di riferimento.

5. La Regione assicura l'archiviazione digitale dei documenti e degli atti cartacei secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82/2005 nonché il dialogo telematico tra l'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta in capo al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

6. Il programma di cui al comma 1 individua il responsabile della corretta attuazione delle disposizioni e del rispetto dei tempi previsti dal presente articolo, nonché i compiti specifici spettanti a ciascuna direzione generale per quanto di competenza.


 

 

TITOLO III

Semplificazione delle attività economiche


 

CAPO I

Misure per le attività economiche e l'impresa


 

Art. 13

(Liberalizzazione delle attività economiche)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, sono abrogate:

a) le disposizioni che subordinano l'avvio di un'attività economica e d'impresa a limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, comunque denominati, nonché alla previa iscrizione in albi, elenchi, non giustificati da interessi generali, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche e d'impresa non giustificati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche e d'impresa o l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato, alterando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori stessi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le attività libere, le attività il cui esercizio è subordinato a previa comunicazione, le attività subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione o senza asseverazione e le attività per le quali permane un preventivo atto di assenso. Con la medesima deliberazione sono individuate le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia ai sensi della presente legge ed è assicurato il coordinamento formale con le disposizioni vigenti.


 

 

Art. 14

(Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA)

1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, le parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta", comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all'esercizio di attività economiche o d'impresa, sono sostituite, nel rispetto dell'articolo 19 della legge 241/1990, dalle seguenti "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" .

2. In attuazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione e, in particolare, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, con la deliberazione prevista dall'articolo 13, comma 2, sono individuate le ulteriori attività il cui esercizio è subordinato a mera comunicazione o a SIA o a SCIA senza asseverazioni e sono individuate le disposizioni regionali prive di efficacia da disapplicare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).


 

 

Art. 15

(Attività sottoposte ad autorizzazione silenzio-assenso)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 e fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali, nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, nei procedimenti ad istanza di parte disciplinati da leggi regionali, per i quali permane l'atto preventivo di assenso comunque denominato, il silenzio della amministrazione regionale e delle altre amministrazioni cui la Regione ha conferito l'esercizio di funzioni amministrative, equivale, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.


 

 

CAPO II

Misure per la semplificazione per le imprese artigiane


 

Art. 16

(Soppressione dell'Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l'Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione.

3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).

4. L'annotazione al Registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007.

6. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.

7 bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati). (1)

7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio. (1)

8. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione, a titolo gratuito, i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 16 bis (1)

(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione)

1. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 159, comma 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

 

Art. 17

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2014)

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali, tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

a) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;

b) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore.

1 ter. L'Osservatorio è composto:

a) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;

d) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;

e) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.".


 

 

Art. 18

(Soppressione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. Entro trenta giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) sono soppresse.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le Commissioni provinciali e regionale concludono le proprie attività ed i relativi adempimenti.

3. Entro il medesimo termine, la legge regionale 11/1987 è abrogata.


 

 

CAPO III

Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore


 

Art. 19

(Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)

1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi:

a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;

b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;

c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;

d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;

e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale;

g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa.

3. Il SURAP, che opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.


 

 

Art. 20

(Compiti del SURAP)

1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); (1)

b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;

c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;

d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio;

e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;

f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

f bis) nei casi di cui al comma 1bis di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. (2)

1.bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo), con i Comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'istruttoria in forma telematica e dell'indizione, convocazione e conclusione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia. (3)

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4. (4)

3. Le Camere di commercio mettono a disposizione del SURAP, a titolo gratuito, i dati relativi alle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese nel rispetto della vigente normativa.

4. Il portale del SURAP interagisce con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già realizzati dagli enti locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività. Il portale del SURAP e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, l'Ufficio per il SURAP cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura amministrativa regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio. (5)

6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi. (6)

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 e in seguito modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 2 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 e in seguito modificato dall'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 e dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 3 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Periodo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 4 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(5) Comma modificato dapprima dall'articolo 16, comma 4, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 in seguito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 5 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(6) Comma modificato dapprima dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 in seguito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 6 legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 


Art. 21

(Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici)

1. Il dirigente dell'Ufficio SURAP di cui all'articolo 20, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa; (1)

b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati regionale di cui all'articolo 20, comma 2;

c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;

e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;

f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;

g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Per assicurare una governance basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

TITOLO IV

Norme finanziarie e finali


 

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 1 "Organi Istituzionali" Titolo 1 di euro 35.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 1 "Organi Istituzionali" Titolo 1 di euro 200.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e Sistemi informativi" Titolo 2 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e Sistemi informativi" Titolo 1 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2016 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e Sistemi informativi" Titolo 1 di euro 15.000,00 e la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e Sistemi informativi" Titolo 2 di euro 80.000,00, mediante prelevamento dell'importo complessivo di euro 95.000,00 dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1. Per l'anno 2017 del vigente bilancio regionale si provvede incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e Sistemi informativi" Titolo 1 di euro 15.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

4. A decorrere dall'anno 2018 le quote di spesa annuali sono determinate con legge di bilancio.


 

 

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca