Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 44 del 16 luglio 2012

 

"Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

TITOLO I

Definizioni e disciplina generale


 

Art. 1

(Definizione)

1. La presente legge, in attuazione del Testo Unico dell'apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato.

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca;

d) apprendistato per i lavoratori in mobilità, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011.


 

 

Art. 2

(Disciplina generale dell'apprendistato e degli aspetti formativi)

1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui al decreto legislativo 167/2011, come definita dagli accordi interconfederali, ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo 167/2011 e nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere da a) ad m) del medesimo articolo, è integrata dalle successive disposizioni per quanto di competenza regionale.

2. La Regione Campania riconosce il valore formativo dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e non formali e sostiene la bilateralità attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali. Se i relativi corsi sono organizzati in almeno tre province e prevedono un contributo economico pari ad almeno il cinquanta per cento degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l'attività di formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta ad ottanta ore.

3. Per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non sono tenuti corsi per l'acquisizione delle competenze trasversali necessarie al conseguimento della qualifica richiesta a fini professionali e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria, l'impresa può erogare la formazione esclusivamente aziendale previa attestazione, ad opera delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative ovvero dei competenti Enti bilaterali, della presenza in azienda della necessaria logistica, delle necessarie competenze formative relative agli apprendimenti non formali nel contesto lavorativo, delle competenze formali di base, delle risorse tecnico-professionali idonee ad erogare la formazione interna al contesto lavorativo, delle competenze funzionali ai percorsi di apprendimento in apprendistato.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede l'erogazione di un incentivo economico per i datori di lavoro che non si avvalgono della facoltà di recesso al termine del periodo formativo del contratto.


 

 

TITOLO II

Disciplina delle tipologie del contratto di apprendistato


 

Art. 3

(Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.

2. La durata del contratto coincide con quella occorrente per il rilascio della qualifica o del diploma da conseguire, nei limiti dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 167/2011.

3. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, regolamenta, con atto amministrativo, i profili formativi regionali, compreso il monte ore di formazione formale esterna od interna, richiesti, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In fase di prima attuazione trova applicazione quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 27 luglio 2011 (Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 26), recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 ed integrato dall'Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, nonché, in via sussidiaria, dal decreto interministeriale del 15 giugno 2010, in particolare:

a) le figure delle aree professionali, le qualifiche ed i diplomi professionali sono quelle contenute nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

b) i criteri e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

c) i requisiti minimi relativi all'offerta educativa di istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani sono quelli descritti al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), come definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;

d) le modalità di erogazione della formazione aziendale relativa all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione con atto amministrativo;

e) le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto in terministeriale del 15 giugno 2010.

5. Per assicurare lo svolgimento di attività formative interne od esterne congrue rispetto alla qualifica o al diploma professionale da conseguire, i percorsi formativi in apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale devono prevedere la frequenza di attività di formazione interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione, nel rispetto di quanto definito dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e col decreto legislativo 226/2005. In ogni caso, il monte annuo non può essere inferiore a quattrocento ore e può essere ridotto nel caso di riconoscimento del possesso di crediti formativi per apprendisti di età superiore a diciotto anni.

La Regione, con atto amministrativo, individua le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi.

6. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative individuano le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite gli Enti bilaterali, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione con a tto amministrativo.

7. La Regione promuove intese tra le università, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria, gli Enti bilaterali, gli Enti di formazione e le imprese allo scopo di realizzare percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze artigiane.


 

 

Art. 4

(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. In attesa della stipula dei contratti collettivi che stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, si applicano i contenuti dell'Intesa Regione-Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010 e dell'Accordo interconfederale per l'apprendistato del 18 aprile 2012.

3. Ai contratti di lavoro subordinato stipulati con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), di età ricompresa tra i ventinove e i trentadue anni, sono estesi, in via sperimentale, tutti gli incentivi in materia di apprendistato professionalizzante stabiliti dalla legislazione regionale. Tali lavoratori hanno inoltre diritto ad essere inseriti in tutti i percorsi formativi previsti dalla presente legge, con applicazione dei relativi benefici, anche economici.

4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, anche tramite gli Enti bilaterali, stabilisce, con atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.

5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani, che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo, all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.

6. Il titolo di Maestro artigiano abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio.


 

 

Art. 5

(Apprendistato di alta formazione e ricerca)

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).

2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è inoltre stipulato per il praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i consigli degli ordini professionali e la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Tutti gli incentivi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca stabilitidalla legislazione regionale, ivi compresi quelli relativi ai percorsi di formazione e di qualificazione professionale previsti dal presente articolo, sono estesi, in via sperimentale, ai contratti di lavoro subordinati stipulati con i soggetti, in essi ricompresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 407/1990, di età compresa tra i ventinove e i trentacinque anni.

4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'ufficio scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha inoltre ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.


 

 

Art. 6

(Apprendistato per i lavoratori in mobilità)

1. Per la qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità ferme le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011.

2. L'assunzione è prevista senza limite superiore di età.

3. La Regione favorisce le intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo che prevedono il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato, con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, stanzia specifici incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità anche attraverso intese con le associazioni datoriali e gli Enti bilaterali che prevedono il concorso economico di questi soggetti.


 

 

TITOLO III

Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni e disposizioni finanziarie


 

Art. 7

(Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni)

1. Gli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) sono abrogati.

2. Fino all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 167/2011, gli standard formativi per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed in apprendistato di alta formazione sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, con delibera della Giunta regionale, sentite le parti sociali. Con le medesime modalità la Regione individua le caratteristiche formative del tutore o referente aziendale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 167/2011.

Per l'apprendistato professionalizzante tale regolamentazione si applica per i settori produttivi non disciplinati dagli accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

3. È istituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS) con la partecipazione delle parti sociali, anche attraverso gli Enti bilaterali, l'osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, presieduto dall'assessore al lavoro, alla formazione e orientamento professionale o da suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.


 

 

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 2012, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con:

a) le risorse allocate nella UPB di spesa 3.12.112 provenienti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge 144/1999 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

b) le risorse allocate nella UPB di spesa 22.84.245 provenienti da fondi cofinanziati dalla Unione europea nell'ambito del POR Campania 2007/2013 – Asse 1 OB SP A) OB OP2 "Attuazione nuove tipologie di apprendistato".

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio, entro i limiti delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 144/1999 e dei fondi cofinanziati dalla Unione europea nell'ambito dell'Asse 1 OB SP A) OB OP 2 "Attuazione nuove tipologie di apprendistato" del POR Campania 2007/2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro