Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 17.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012

 

"Integrazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto di consorzi per le aree di sviluppo industriale) e modifiche all'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 concernenti il termine della presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

(Meccanismi di riacquisizione)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 – (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) è inserito il seguente:

"Art. 10 bis (Riacquisizione)

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dell'ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze previo parere positivo espresso dall'ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.

2. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dall'ASI.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o riconversione documentato, ovvero che si sia attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale comunque soggetta al parere positivo espresso dall'ASI competente sulla base del Piano Industriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, le ASI competenti per territorio hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati attraverso procedura espropriativa.

4. Le riacquisizioni, in aderenza alle originarie previsioni del Piano Regolatore Generale ASI che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opera di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a richiesta dell'ASI competente.

5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essa insediata, rientrano nella piena disponibilità della stessa ASI per la loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro all'originario assegnatario o chi a questo sia subentrato nel titolo di proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.

6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da soggetto pubblico diverso dalle ASI in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale delle ASI. Si applicano, inoltre, nei casi in cui la cessazione della produzione industriale riguardi aziende per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere in aree PIP da parte dei Comuni che si sono avvalsi, per l'acquisizione degli stessi, delle procedure espropriative.

8. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio per il riutilizzo nel rispetto dei compiti istituzionali. I Consorzi ASI devono relazionare alla Regione in ordine all'utilizzo dei detti beni entro dodici mesi dal trasferimento.

9. I Consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nel possesso di impianti, di cui al piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984 n. 80 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni) hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla richiesta formale presentata dagli stessi Consorzi."


 

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 1/2011)

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 – Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul governo del territorio) la parola "diciotto" è sostituita con la seguente "ventiquattro".


 

 

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro