Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012


"Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina le agevolazioni in favore dei giovani professionisti nel campo delle professioni intellettuali.


 

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "professione intellettuale", l'attività economica, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ed alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente;

b) per "professione di interesse generale", la professione di cui al titolo II del libro quinto del codice civile, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione ad un albo, previo superamento di un esame di Stato ed il possesso deg

li altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

c) per "professione riconosciuta", la professione di cui al titolo III del libro quinto del codice civile;

d) per "libero professionista", colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro quinto del codice civile, anche in regime convenzionato se previsto dalla legislazione speciale;

e) per "professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per "professionista", il libero professionista e il professionista dipendente;

g) per "categoria", l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

h) per "esercizio professionale", l'esercizio della professione;

i) per "prestazione professionale", la prestazione del professionista in qualunque forma esercitata;

l) per "legge", la legge e gli atti equiparati dello Stato;

m) per "ordinamento di categoria", le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

n) per "ordine professionale", il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;

o) per "consiglio nazionale", il consiglio nazionale dell'ordine professionale;

p) per "esame di Stato", l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 33, della Costituzione;

q) per "consiglieri", i membri dei consiglio nazionale e del consiglio dell'ordine territoriale;

r) per "associazioni", le associazioni tra professionisti;

s) per "sindacati", i sindacati dei professionisti;

t) per "giovani professionisti", gli iscritti agli albi o alle associazioni professionali, con

meno di cinque anni di esercizio dell'attività professionale;

u) per "dominus", il professionista titolare dell'attività professionale presso cui è esplicato il tirocinio del praticante.


 

 

Art. 3

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano le professioni nell'ambito della Regione per:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;

b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell'economia e della conoscenza;

c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del territorio regionale;

d) agevolare e favorire l'esercizio della professione da parte dei giovani professionisti,

anche attraverso la promozione delle aggregazioni professionali.

2. La Regione promuove ed adotta iniziative finalizzate ad agevolare l'ingresso nella professione di giovani meritevoli e in situazioni di disagio economico mediante l'istituzione di un fondo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per l'anno finanziario 2012 per borse di studio, nonché mediante agevolazioni fiscali per l'inizio dell'attività, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.


 

 

Art. 4

Istituzione della delega per il lavoro autonomo professionale

1. Per conseguire le finalità della presente legge, secondo le procedure normative e regolamentari vigenti, il Presidente della Giunta regionale assegna una specifica delega.


 

 

Art. 5

Aggregazioni e associazioni tra professionisti

1. Per svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro aggregazioni o associazioni. La Regione favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti mediante l'istituzione di un apposito fondo di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) per l'anno finanziario 2012, nonché mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.

2. L'attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni ed alla normativa generale con particolare riferimento alle previsioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi

nanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 , della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012-) e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.


 

 

Art. 6

Associazione temporanea regionale tra professionisti

1. È costituita un'associazione temporanea regionale tra professionisti quando tre o più professionisti, anche in società tra loro, così come disciplinate dalle leggi 148/2011, 183/2011e 27/2012, convengono di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionale determinato.

2. L'associazione di cui al comma 1 può configurarsi liberamente, nei limiti imposti dalla legislazione nazionale e secondo le forme consentite.


 

 

Art. 7

Agevolazioni ed incentivi

1. I provvedimenti regionali che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere dalle categorie dei destinatari di tali benefici coloro che esercitano attività professionali.

2. La legislazione regionale e la programmazione comunitaria che dispongono finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese devono essere riformulate, per estenderle, per quanto compatibile, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani professionisti.

3. Sono favorite le aggregazioni tra professionisti e interprofessionali costituite in prevalenza da giovani professionisti e quelle che costituiscono sedi operative all'estero nei principali mercati emergenti.

4. La Regione estende alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese, limitatamente alle previsioni annuali di spesa previste nella legge di bilancio della Regione.


 

 

Art. 8

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale negli incarichi conferiti dalla Regione Campania

1. Il professionista comunica alla Regione ovvero alle società o agli enti partecipati, al momento dell'assunzione dell'incarico da questi conferito, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, anche in relazione agli obblighi previsti dalla legge 148/20 11 e successive modifiche ed integrazioni.


 

 

Art. 9

Tirocinio

1. Per i tirocinanti operanti nell'ambito della regione sono previste agevolazioni specifiche mediante l'utilizzo di un apposito fondo regionale pari ad euro 50.000 (cinquantamila) per l'anno finanziario 2012; il dominus riconosce un rimborso delle spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio,ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D. L. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012.

2. La Regione favorisce la collocazione presso studi professionali di giovani che non sono in grado di individuare il professionista per il praticantato, anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni ed i sindacati di professionisti.


 

 

Art. 10

Pubblicità

1. L'esercizio professionale nell'ambito della Regione, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

2. I giovani professionisti possono essere destinatari di agevolazioni fiscali, amministrative o tributarie nella realizzazione delle predette forme di pubblicità, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.


 

 

Art. 11

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, per l'erogazione dei fondi previsti dagli articoli 3, 5 e 9, apposito regolamento di attuazione.


 

 

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato: "Attuazione della legge regionale - Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti", opportunamente incrementate della somma pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) mediante prelievo della medesima somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. L'allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014) è conseguentemente integrato e ridotta la dotazione finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale.


 

 

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                Caldoro