Sentenza 11 aprile – 13 giugno 2018, n. 121.

Materia:

testo in materia di valorizzazione ambientale e turismo.


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

articoli 25, secondo comma; 117, secondo comma, lettere l) e s), e sesto comma; 118, primo e secondo comma, della Costituzione.


Ricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 34/2017).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2; 7; 8, comma 2, lettera n); 9, commi 1 e 2, lettera a); 10, commi 1, 3, 4 e 5; 13; 14, comma 3; 15, commi 3 e 8; 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g) della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale: 

- dell'articolo 4, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

- dell'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

- dell'articolo 8, comma 2, lettera n) della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti parco allocati su territorio campano»;

- dell'articolo 9, comma 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime;

- dell'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta;

- dell'articolo 10, comma 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime;

- dell'articolo 10, commi 3 e 5 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

- dell'articolo 13 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

- dell'articolo 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g) della legge della Regione Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

- dell'articolo 14, comma 3 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017;

- dichiarata la non fondatezza con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 4; 15, commi 3 e 8 della legge della Regione Campania n. 2 del 2017.