Sentenza 24 gennaio - 4 marzo 2019, n. 33.

Materia:

esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata, ambiti territoriali.


Giudizio: 

legittimità costituzionale in via incidentale.


Limiti violati: 

violazione degli articoli 3, 5, 95 e 97, 117, sesto comma, 114, 118 della Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali; nonché per contrasto con l'articolo 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale.


Ricorrenti: 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (ordinanza 65/2017).


Oggetto: 

giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, anche come modificato dall'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, commi 110 e 111 della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).


Esito:

- dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 110 e 111 della legge della Regione Campania n. 16 del 2014.