Sentenza 21 - 28 marzo 2012, n. 70.

Materia:

bilancio e contabilità pubblica


Giudizio:

legittimità costituzionale in via principale.


Limiti violati:

violazione degli articoli 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma della Costituzione.


Ricorrenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 50/2011).


Oggetto:

giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi da 5 a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 - 2013)


Esito:

dichiarata l'illegittimità costituzionale:

- degli articoli 1, commi da 5 (nel testo originario della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G della legge della Regione Campania n. 5 del  2011;

- in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 1, comma 246, primo periodo della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) come sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);

- dell'articolo 1, comma 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge della Regione Campania n. 21 del 2011.