Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 21 dicembre 2012, n. 14, 5 settembre 2014, n. 7, 11 aprile 2016, n. 3, 29 settembre 2016, n. 6, 14 novembre 2016, n. 8, 29 novembre 2016, n. 10, 14 dicembre 2016, n. 11, 7 agosto 2017, n. 2, 23 gennaio 2018, n. 1, 30 ottobre 2018, n. 10, 11 febbraio 2019, n. 2, 8 aprile 2019, n. 4 27 maggio 2020, n. 7, 12 aprile 2021, n. 4, 19 luglio 2022, n. 727 ottobre 2022, n. 12 e dalla Delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367. 

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti regolamentari qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


                               


Testo vigente del Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12.

 

 

Regolamento "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania"

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

 ha deliberato


 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

vista la Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";

visti, altresì, i commi 244 e 245 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)";

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011

 

EMANA

 

il seguente regolamento:


Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), in attuazione dei principi posti dal Titolo IX dello Statuto regionale, dagli articoli 1, 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale).

2. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ordinamento del personale e della dirigenza della Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adotta il regolamento interno di cui all'articolo 50, comma 5, dello Statuto per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.


 
 

Art. 2

Principi dell'organizzazione e finalità dell'azione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è volta ad assicurare l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della collegialità e della distinzione tra direzione politica e responsabilità dirigenziale dell'attività amministrativa.

2. L'attività di organizzazione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la funzionalità.


 

Art. 3 (1)

(Valorizzazione del personale e valutazione dei risultati)

1. Ai fini della incentivazione e valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi dei dirigenti e dei dipendenti degli uffici della Regione:

a. il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Regione;

b. la Giunta regionale:

1) adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

2) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentiti i dirigenti apicali delle strutture amministrative regionali, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

3) approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentiti i dirigenti apicali delle strutture amministrative regionali, un documento denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

4) garantisce la trasparenza e l'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative e individuali nell'amministrazione regionale e negli enti strumentali regionali.


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1 lettera a) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2. In precedenza la lettera b) era stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.


 

Art. 4 (1)

(Organismo Indipendente di Valutazione - OIV)

1. È istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

a) l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;

b) la proposta, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 3, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;

d) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti;

e) la validazione della Relazione sulla performance assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

f) il monitoraggio e la vigilanza della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri;

g) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

h) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

i) il monitoraggio della correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

j) l'esercizio delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con conseguente relazione alla Giunta;

k) la verifica della coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli del Piano della performance e la valutazione dell'adeguatezza dei relativi indicatori, di cui al combinato disposto degli articoli 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 1, comma 8 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;

l) l'assolvimento di ogni altro obbligo o adempimento che disposizioni di legge pongano in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione;

m) il monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza degli Enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni e rinnovabili per un solo mandato. (2)

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere elevata professionalità ed esperienza e sono nominati tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (3)

4. Ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione spetta il compenso deliberato dalla Giunta regionale. (4)

5. Nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale sono assicurate le funzioni di supporto all'OIV. (5)

6. Fino all'adozione del primo piano annuale della performance si applica la disciplina previgente.


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2. In precedenza i commi 1, 2 e 4 sono stati sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), c) e d) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 19 luglio 2022, n. 7.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 19 luglio 2022, n. 7.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 19 luglio 2022, n. 7.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 19 luglio 2022, n. 7.


 

Art. 5

(Comitato dei Garanti)

1. I provvedimenti aventi ad oggetto la responsabilità dirigenziale sono adottati sentito Comitato dei Garanti, di seguito denominato Comitato.

2. Il comitato, è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da:

a) un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente, designato dal suo Presidente;

b) un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;

c) un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, che mantiene contemporaneamente l'incarico dirigenziale conferitogli.

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

4. Il parere del Comitato è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

5. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato.


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1 lettera c) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 6

Strutture amministrative

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:

[a) dipartimenti;] (1)

b) direzioni generali;

c) uffici speciali;

d) strutture di staff;

e) unità operative dirigenziali.

2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale o ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti. (2)


(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 7 (1)

[Dipartimenti]

[1. I dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie.

2. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola nei seguenti dipartimenti:

a) dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico;

b) dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie;

c) dipartimento delle politiche territoriali e ambientali;

d) Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche;

e) dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. A ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento.

4. L'incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, rinnovabili. L'incarico cessa comunque decorsi novanta giorni dall'elezione del Presidente della Giunta regionale.

5. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Dipartimento cui sono preposti.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza il presente articolo era stato già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 8

Direzioni generali

1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione. (1)

2. Il direttore generale, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale. Adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici.


(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8. 


 

Art. 9 (1)

[Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico]

[1. Al dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono attribuite le funzioni relative alla programmazione e alla attuazione della politica economica della Regione, alla promozione dello sviluppo economico del territorio regionale e al coordinamento e alla gestione dei grandi progetti strategici, alle politiche per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, alla tutela delle attività produttive e all'internazionalizzazione del sistema regionale, alle attività gestionali nei rapporti con l'Unione europea, alla tutela della concorrenza e del consumo in ambito regionale, alla vigilanza e al controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, nonché alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

Il Dipartimento, in raccordo con gli organi di indirizzo, sovrintende alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia comunitari incardinati all'interno del medesimo e svolge specifiche funzioni di coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell'omogeneo funzionamento del sistema e dell'efficacia della spesa.

1-bis. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di sviluppo e sostegno dell'agricoltura e della produzione agro-alimentare, esercizio venatorio, pesca e acquacoltura, cura e difesa del patrimonio boschivo e forestale.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

b) direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive;

c) Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;            

d) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza il presente articolo era stato già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6, dall'articolo 1, comma 1, lettera e) e f) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 e dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14.


 

Art. 10 (1)

Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

1. La direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione provvede alla gestione del Fondo Sociale Europeo, svolgendo le funzioni di Autorità di Gestione. Concorre, per quanto di competenza, alla programmazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Coordina e predispone gli atti necessari all'attuazione di programmi di intervento regionale multi settoriale. Provvede alla gestione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, svolgendo le funzioni di Autorità di Gestione.


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6 in precedenza era stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14.


 

Art. 11

Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive (1)

1. La direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive provvede all'attività istruttoria di programmazione degli interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali, insediamenti produttivi, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, cooperative e associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile e femminile. Cura e promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale del Made in Campania. Provvede alla tutela dei consumatori e gestisce l'Osservatorio regionale sui prezzi. Elabora gli atti istruttori di pianificazione e programmazione in materia di localizzazione d'impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia, concorrendo alla definizione del piano energetico regionale. Cura la patrimonializzazione e gli strumenti di agevolazione a favore delle imprese. Predispone e cura gli strumenti di aggregazione degli operatori economici anche attraverso la predisposizione di strumenti per la promozione dell'accesso al credito. Svolge le funzioni relative all'ordinamento della comunicazione. Provvede, per quanto di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di acque minerali e termali e di risorse geotermiche, limitatamente alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ed alle risorse geotermiche di interesse locale, ai sensi del D.Lgs. 11/02/2010, n. 22. Provvede alla predisposizione dei protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale; alla promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema produttivo regionale. Provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale tra le imprese del sistema produttivo. Cura gli adempimenti in materia di Aiuti di Stato relativi ai procedimenti di competenza; gli strumenti di Ingegneria Finanziaria a supporto del sistema produttivo. (2) 


(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14.

(2) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4 ed infine dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12.


 

Art. 12 (1)

Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

1. La Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale svolge le funzioni di autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR. Coordina gli interventi connessi all'attuazione del programma comunitario POR FESR, verifica e garantisce la gestione finanziaria e il controllo degli interventi cofinanziati e sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio; concorre, per quanto di competenza, alla programmazione e alla realizzazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Attua i programmi paralleli a quelli finanziati con fondi strutturali e di investimento europei. Provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea ed internazionale, alla gestione dei programmi di intervento a carattere interregionale e transnazionale, al coordinamento nei processi di internazionalizzazione, al mantenimento dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali.


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 ed in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12.


 

Art. 12 bis (1)

Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce le politiche agricole regionali attraverso interventi per la produzione agricola, agro-alimentare e per il sostegno al mercato agricolo. Cura l'associazionismo agricolo. Svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR. Provvede all'attività inerente al riordino fondiario. Svolge le funzioni in materia di bonifica integrale del territorio agricolo nonché in materia di diritti collettivi e usi civici. Svolge altresì attività di programmazione in materia di consorzi di bonifica in agricoltura. Valorizza e promuove il patrimonio immateriale agro-silvo-pastorale anche in ambito europeo ed internazionale.

2. Provvede all'attività istruttoria di pianificazione e programmazione in materia di caccia, pesca, attività venatoria, acquacoltura e di tutela delle foreste demaniali e dei beni agro-silvo-pastorali. Assicura la vigilanza e il controllo sullo stato fito-sanitario delle colture agrarie, dei vivai e dei mercati delle piante, nonché dei prodotti orto-floro-frutticoli, specie in esportazione, importazione e transito. Cura il patrimonio zootecnico e l'agricoltura biologica. Salvaguarda e valorizza, anche in ambito internazionale, le produzioni tipiche agro-alimentari e le relative tecniche tradizionali.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 13 (1)

[Dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie]

[1. Al dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie sono attribuite le funzioni relative alla tutela della salute, al coordinamento del sistema sanitario regionale e dei suoi rapporti con il sistema sanitario nazionale, alle attività istruttorie di programmazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, alla prevenzione e all'igiene sanitaria, alla sanità veterinaria, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di politiche sociali, servizi alla persona, emigrazione e immigrazione, sport e tempo libero.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;

b) direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie;

c) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza il presente articolo era stato già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punti 1), 2) e 3) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 14

Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale

1. La direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale provvede al coordinamento e all'attività istruttoria di pianificazione e organizzazione del sistema sanitario regionale e cura i rapporti con il sistema sanitario nazionale. (1) Cura il governo economico finanziario dello stesso di concerto con la direzione generale per le risorse finanziarie. Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Coordina, programma e pianifica gli interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della riabilitazione e della non autosufficienza. Si occupa dell'istruttoria relativa ai programmi di ricerca sanitaria. Cura le attività farmaceutiche e inerenti alla farmaco-vigilanza. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi in materia sanitaria, alla prevenzione e all'igiene sanitaria, all'igiene dei luoghi di lavoro e alla prevenzione sanitaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla sicurezza alimentare e all'assistenza veterinaria. Programma e pianifica gli interventi relativi all'assistenza consultoriale, alla tutela materno-infantile, alla medicina penitenziaria, alla medicina scolastica, alle malattie sociali e alla medicina dello sport. Svolge le funzioni di Servizio ispettivo sanitario e socio–sanitario regionale previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32). (2)


(1) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 8 aprile 2019, n. 4.


 

Art. 15 (1)

Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

1. La direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie provvede all'attività di studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani e degli anziani. Cura l'istruttoria degli atti di programmazione e coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione e dell'associazionismo sociale. Attua politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale. Cura i servizi alla persona. Promuove l'attività sportiva dall'infanzia alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti. (2)

2. La direzione cura, altresì, sulla base della programmazione della Direzione Generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale e in raccordo con la stessa: il monitoraggio degli interventi socio-sanitari degli enti locali e delle aziende sanitarie locali con particolare riferimento alle dipendenze patologiche, alla salute mentale, alla riabilitazione e non autosufficienza, assicurandone, per quanto di competenza regionale, il coordinamento; gli interventi relativi all'assistenza consultoria, alla tutela materna e infantile. (3)


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6 in precedenza modificato dall'articolo 1, comma 1, punto 1 dell'allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


                                                                     

Art. 16 (1)

[Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali]

[1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce le politiche agricole regionali attraverso interventi per la produzione agricola, agro-alimentare e per il sostegno al mercato agricolo. Cura l'associazionismo agricolo. Svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR. Provvede all'attività inerente al riordino fondiario. Svolge le funzioni in materia di bonifica integrale del territorio agricolo nonché in materia di diritti collettivi e usi civici. Svolge altresì attività di programmazione in materia di consorzi di bonifica in agricoltura.

2. Provvede all'attività istruttoria di pianificazione e programmazione in materia di caccia, pesca, attività venatoria, acquacoltura e di tutela delle foreste demaniali e dei beni agro-silvo-pastorali. Assicura la vigilanza e il controllo sullo stato fito-sanitario delle colture agrarie, dei vivai e dei mercati delle piante, nonché dei prodotti orto-floro-frutticoli, specie in esportazione, importazione e transito. Cura il patrimonio zootecnico e l'agricoltura biologica.]


(1) Articolo soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 17 (1)

[Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali]

[1. Al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali sono attribuite le funzioni relative ai trasporti, alla viabilità, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento anche alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; alle opere del demanio fluviale e marittimo e alle connesse infrastrutture idrauliche, alla tutela, alla trasformazione e all'utilizzazione del territorio, all'istruttoria sulla pianificazione urbanistica e territoriale e all'edilizia residenziale pubblica, alla gestione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, e alle connesse procedure di espropriazione; alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, alla salvaguardia dell'ecosistema regionale, alla gestione del ciclo integrato delle acque, al disinquinamento e alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero, alla cura e alla difesa del patrimonio boschivo e forestale; alla protezione civile di competenza regionale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento. 

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per la mobilità;

b) direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio;

c) direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema.] 


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza il presente articolo era stato già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), punto 1), 2), 3) e 4) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 18

Direzione generale per la mobilità

1. La direzione generale per la mobilità svolge le funzioni relative ai trasporti e alla viabilità, anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane, elabora gli atti istruttori e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale di persone e merci esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filo-tranviarie di ogni tipo, e automobilistiche, nonché all'accessibilità urbana. Provvede alla progettazione e all'esecuzione degli impianti fissi, determina le tariffe del trasporto pubblico locale di interesse regionale e vigila sulla regolarità di esercizio dei trasporti in concessione e sull'applicazione delle tariffe. Si occupa della gestione dei servizi di trasporto elicotteristico e aereo di competenza regionale, dei servizi ferroviari e dei servizi di trasporto marittimo locale e fluviale.  Cura la programmazione degli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali sugli interporti e sul demanio marittimo. Cura la programmazione degli interventi sul sistema infrastrutturale stradale e ferroviario regionale. (1)


(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 19 (1)

(Direzione generale per il governo del territorio)

1. La Direzione generale per il Governo del Territorio svolge le funzioni di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; assicura la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Verifica la compatibilità degli accordi di programma stipulati dalla Regione con gli strumenti di pianificazione territoriale e svolge le attività inerenti l'Urbanistica e l'Edilizia di competenza Regionale. Svolge l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli abusi edilizi comunicati dai Comuni e attiva l'esercizio degli interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e della legge regionale 10/2004. Definisce indirizzi e programmi di rigenerazione urbana e territoriale, per il miglioramento della qualità della vita nelle città, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo. Svolge l'attività di promozione e coordinamento delle strategie e delle politiche istituzionali e comunitarie per lo sviluppo urbano delle città medie. Disciplina e regolamenta il settore dell'edilizia sociale coordinando anche le funzioni proprie dell'Osservatorio Regionale sulla casa. Promuove e finanzia misure di accompagnamento per il contrasto al disagio socio-economico nell'ambito delle Politiche abitative nonché programmi di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Monitora lo stato di attuazione dei programmi costruttivi dell'ACER. Gestisce il Sistema Informativo Territoriale e la piattaforma informatica I.TER Campania.


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 11 febbraio 2019, n. 2. In precedenza il presente articolo era stato oggetto di modifica per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 10, dell'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 e dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punti 1), 2) e 3) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.


 

Art. 19 bis (1)

(Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile)

1. La Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile svolge le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico e di gestione dei beni del demanio idrico fluviale. Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, gestisce l'Osservatorio regionale degli Appalti pubblici ed elabora il Prezzario regionale dei lavori pubblici. Provvede alla attuazione e aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive e alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, limitatamente agli interventi di interesse nazionale, ai sensi del D. Lgs. 11/02/2010, n. 22, torbiere. Provvede altresì alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione della protezione civile regionale, compreso il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. Provvede a fornire il supporto agli Enti locali nella materia della pianificazione di protezione civile nonché, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali nonché interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità. Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 11 febbraio 2019, n. 2 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.


 

Art. 20 (1)

(Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema)

1. La Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema provvede all'attuazione delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, alla gestione delle aree naturali protette. Cura gli atti di programmazione e coordinamento degli interventi per la difesa del suolo. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Compie l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di bonifica, provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto Programma e pianifica gli interventi per tutelare la qualità dell'aria. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia delle biodiversità, anche dell'habitat marino e costiero.


(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4. In precedenza il presente articolo era stato sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6 e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere g) e h) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14.


 

Art. 21

(Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali)

1. La Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni ambientali cura l'attività istruttoria, di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. È competente nei procedimenti autorizzatori di spettanza della Regione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo. Svolge le funzioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede, altresì, ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 ed in seguito integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punti 1) e 2) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 22

(Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione)

1. La Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione predispone l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti universitari al fine di assicurarne il diritto allo studio. Svolge il controllo della gestione e dell'avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di innovazione. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica, tecnologica e di innovazione. Coordina e predispone i programmi regionali in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. (1)


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 27 maggio 2020, n. 7. In precedenza modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 e dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 23

Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili

1. La direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili compie gli atti di pianificazione e programmazione degli interventi in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili e ne cura l'attuazione. Provvede alla programmazione della offerta scolastica e formativa degli interventi a sostegno dell'obbligo scolastico, dell'educazione degli adulti e della organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa degli interventi a sostegno dell'obbligo scolastico. Promuove lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico. Svolge l'attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia scolastica. Svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo di coordinamento e le funzioni amministrative di competenza della Regione nel sistema di governo regionale delle politiche del lavoro e della formazione. Promuove e assume ogni iniziativa utile per promuovere assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Promuove l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili e assicura la piena attuazione del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Promuove azioni di contrasto alla disoccupazione e, d'intesa con la Direzione di cui all'articolo 11, di prevenzione e gestione delle crisi aziendali. Promuove e sviluppa il sistema della formazione professionale ai fini dell'inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione, della formazione per l'apprendistato e della formazione continua nonché la formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa. Promuove la formazione nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse nonché nel campo del marketing e della promozione del territorio. Si occupa della predisposizione di interventi in materia di politiche giovanili. (1)


(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 24 (1)

Direzione generale per le politiche culturali e il turismo

1. La direzione generale per le politiche culturali e il turismo promuove azioni per la diffusione della cultura; sostiene tutte le forme dello spettacolo, il cinema, la produzione teatrale, musicale e culturale, anche mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Provvede all'organizzazione e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si occupa della valorizzazione dei beni e degli elementi culturali regionali, mediante opere di catalogazione, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, nonché archivistico e bibliografico. Salvaguardia e valorizza il patrimonio culturale campano, materiale e immateriale, anche in ambito internazionale con particolare riferimento al sistema delle Convenzioni e dei Programmi dell'UNESCO. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Svolge altresì le funzioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619, nei confronti delle persone giuridiche private. (2)

2. La direzione generale provvede, altresì, alla promozione turistica, anche mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero ed extra-alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile. Realizza e promuove, anche con il supporto delle università e dei consorzi universitari, percorsi turistici complessi e articolati al fine di valorizzare e diffondere il turismo con particolare riferimento ai settori culturali, naturalistici, spirituali, termali, agro-alimentari.


(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), regolamento regionale 29 settembre 2016, 6.

(2) Comma modificato dall'articolo 1 comma 1, lettera n), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 25 (1)

[Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali]

[1. Al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono attribuite le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale, alla formazione e all'organizzazione del personale amministrativo della Regione con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione, allo stato giuridico, all'inquadramento e, al trattamento economico, alla quiescenza e alla previdenza, alla gestione e alla valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, alla gestione dei sistemi informativi regionali, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all'esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per le risorse finanziarie;

b) direzione generale per le risorse umane;

c) direzione generale per le risorse strumentali.

3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio di staff Raccordo con le Autorità di gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di raccordo con le Autorità di gestione per la semplificazione e ottimizzazione delle procedure per la fase di monitoraggio e di pagamento dei beneficiari nonché con funzioni di responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo.

3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio del datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in precedenza il comma 3 era stato soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7 in seguito tale comma era stato nuovamente aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.



Art. 26 (1)

Direzione generale per le risorse finanziarie

1. La direzione generale per le risorse finanziarie predispone gli atti di programmazione economica e finanziaria della Regione, cura la contabilizzazione finanziaria ed economico-patrimoniale delle entrate e delle spese regionali e provvede alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa. Predispone gli atti di rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Svolge le funzioni di autorità di certificazione della spesa dei fondi nazionali e comunitari. Svolge attività di supporto agli organismi di controllo e cura l'istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili. Cura le attività inerenti i Conti Pubblici Territoriali. Monitora congiuntamente all'avvocatura regionale le procedure esecutive. Programma e pianifica le politiche delle entrate in attuazione dell'autonomia tributaria. Cura i rapporti e le convenzioni con Enti e Aziende Statali per la disciplina, applicazione e gestione dei tributi propri regionali e per la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Cura la gestione dei tributi regionali. Gestisce i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Effettua il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alle entrate regionali e gestisce la riscossione coattiva delle stesse. Cura i rapporti con gli organi ispettivi e di vigilanza con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria. Gestisce il contenzioso tributario giurisdizionale ed in autotutela anche in raccordo con l'Avvocatura Regionale. Si occupa della gestione dei sistemi informativi tributari e di interscambio con banche dati di Enti e Aziende Statali. Cura gli adempimenti fiscali come soggetto passivo d'imposta. Supporta l'"Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo" e le direzioni generali per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari riguardanti le società partecipate, gli organismi non societari controllati e gli organismi dipendenti dalla Regione, anche al fine di redigere il bilancio consolidato regionale.


(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4. In precedenza modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 e dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 26-bis (1)

[(Direzione generale Entrate e Politiche Tributarie)]

[1. La Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie programma e pianifica le politiche delle entrate in attuazione dell'autonomia tributaria. Cura i rapporti e le convenzioni con Enti e Aziende Statali per la disciplina, applicazione e gestione dei tributi propri regionali e per la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Cura la gestione della tassa automobilistica e degli altri tributi regionali. Gestisce i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Effettua il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alle entrate regionali e gestisce la riscossione coattiva delle stesse. Cura i rapporti con gli organi ispettivi e di vigilanza con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria. Gestisce il contenzioso tributario giurisdizionale ed in autotutela anche in raccordo con l'Avvocatura Regionale. Si occupa della gestione dei sistemi informativi tributari e di interscambio con banche dati di Enti e Aziende Statali. Cura gli adempimenti fiscali come soggetto passivo d'imposta.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4. In precedenza aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 27

Direzione generale per le risorse umane

1. La direzione generale per le risorse umane formula proposte volte al riordinamento delle strutture, delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché proposte di innovazione organizzativa e amministrativa, di collaborazione alla automazione procedurale, di dimensionamento delle strutture e di pianificazione del personale. Si occupa degli affari relativi all'amministrazione, alla formazione e all'organizzazione del personale e in particolare dello stato giuridico, dell'inquadramento e del reclutamento. Intrattiene i rapporti con le organizzazioni sindacali. Garantisce la gestione del contenzioso del lavoro del personale della Regione in collaborazione con l'avvocatura regionale. Cura gli adempimenti relativi ai contratti nazionali, alle commissioni di disciplina e a concorsi, assunzioni, comandi e trasferimenti da e ad altri enti, nonché ad incarichi esterni. Provvede alla gestione del trattamento economico, della quiescenza e della previdenza, mediante pratiche di collocamento a riposo, erogazione del premio di fine servizio e riconoscimento dell'indennità economico-previdenziale. Assicura l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. (1)


(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 28

Direzione generale per le risorse strumentali

1. La direzione generale per le risorse strumentali assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e dei relativi lavori di manutenzione. Provvede all'amministrazione delle spese generali e delle utenze relative agli immobili regionali, nonché delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti di edifici facenti parte del patrimonio regionale. Assicura la predisposizione del rendiconto generale del patrimonio per la parte di competenza e la conduzione tecnico-amministrativa degli stabili e degli impianti. Provvede agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato. Cura la gestione economale della sede principale della Regione e l'organizzazione dei servizi ausiliari di sede. (1)


(1) Comma dapprima così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 29 (*)

Uffici speciali

1. Gli uffici speciali sono strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.

2. Sono uffici speciali:

a) l'avvocatura regionale;

b) l'ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata; (1)

[c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;] (2)

d) Grandi Opere;(3)

[e) Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario;] (4)

[f) Ufficio Comunitario Regionale;(5)

g) Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controlli; (6)

gbis) Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale; (7)

g-ter) Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali. (8)


(*) Presso la Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), è istituito l'Ufficio speciale per la gestione dei servizi per il lavoro (struttura di livello dirigenziale generale, posta in posizione di autonomia funzionale ed operante in raccordo con la struttura amministrativa competente in materia di formazione professionale e lavoro), con finalità di monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro in Campania e implementazione del ruolo dei centri per l‘impiego nell'ambito delle politiche attive del lavoro previste dal piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR).

(1) Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera g), primo periodo del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(3) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7 successivamente così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3. In seguito, il presente ufficio speciale è stato così ridenominato secondo quanto disposto dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(4) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 8 aprile 2019, n. 4. In precedenza la presente lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14 era stata successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.

(5) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), primo periodo del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4. In precedenza aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.

(6) Lettera dapprima aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera r), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 in seguito modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), secondo periodo del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(7) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 27 maggio 2020, n. 7.    

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12.   


 

Art. 30

Avvocatura regionale

1. L'avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione, nonché, in base ad apposite convenzioni e su direttiva del Presidente della Giunta regionale, gli enti regionali, anche del servizio sanitario, e le società partecipate dalla Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado in virtù del mandato conferito nei modi di legge ed ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale e svolge, inoltre, attività di consulenza in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale. All'avvocatura regionale sono assegnati gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui all'articolo 1, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), con le prerogative ivi previste in virtù delle quali, ai fini dell'organizzazione dell'attività di lavoro, è ad essi applicato il disposto dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ufficio Speciale Avvocatura è retto da un Avvocato Coordinatore che sovrintende alle attività dell'Ufficio in base alla legge e secondo quanto stabilito dall'ordinamento della Giunta regionale. (2)

[2. Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 3.] (1)


(1) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 14 dicembre 2016, n. 11.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12.   


 

Art. 31

Ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata (1)

1. L'ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione delle attività necessarie all'attuazione del federalismo fiscale di cui alle legge 5 marzo 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successivi decreti legislativi attuativi, cura i rapporti con il sistema delle autonomie locali e con le autonomie funzionali e segue il processo di decentramento, anche assicurando consulenza e assistenza in materia agli enti locali. (2)

2. L'Ufficio svolge, altresì, funzioni di supporto tecnico all'attuazione dei Sistemi territoriali per l'implementazione delle politiche di sviluppo e coesione economica e sociale; coordina e implementa la strategia per lo sviluppo territoriale degli Enti locali, delle Aree interne e delle forme di aggregazione delle comunità locali in qualunque forma, supportando l'attuazione delle riforme amministrative, in raccordo con la Programmazione Unitaria; garantisce l'attuazione delle Politiche integrate della Sicurezza e Legalità, la Valorizzazione dei beni confiscati e l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza urbana e delle gestioni associate; si occupa delle misure in materia di antiracket e antiusura nonché connesse alla programmazione comunitaria su sicurezza e legalità in raccordo con la struttura competente in materia di programmazione unitaria. Ha competenza in materia di emigrazione ed immigrazione. (3)


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b), regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.


 

Art. 32 (1)

[Nucleo per la valutazione e verifica degli investimenti pubblici]

[1. Il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, svolge le funzioni di cui alla Legge n. 144 del 17 maggio 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Elabora e diffonde analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti in raccordo con l'ufficio statistico regionale; cura la valutazione di programmi e progetti di intervento ordinario e straordinario elaborati dalla Regione d'impulso nazionale, regionale e comunitario; supporta il monitoraggio dei programmi e dei progetti di competenza regionale; fornisce analisi, istruttorie e supporto tecnico finalizzati all'implementazione dei programmi di sviluppo regionale e dei procedimenti relativi alla programmazione regionale e svolge funzioni valutative di supporto al responsabile della programmazione regionale unitaria. Valuta gli impatti delle politiche di finanza pubblica e dell'attuazione delle riforme amministrative; garantisce il supporto tecnico-scientifico al Piano Unitario di Valutazione 2014-2020. Valuta ex ante ed ex post gli strumenti di ingegneria finanziaria. Valuta il Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA) e supporta l'implementazione di azioni di miglioramento. Definisce ed implementa la Valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (V.I.O.P.) degli investimenti programmati dalla Regione. Svolge analisi e elabora criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo degli investimenti pubblici in raccordo con l'Autorità ambientale. Cura i rapporti con il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici istituito presso il C.I.P.E. (MIP).]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4. In precedenza sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 10.


 

Art. 33 (1)

(Grandi Opere)

1. L'Ufficio ha funzioni attinenti al complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi - anche-relativi all'architettura e all'ingegneria - o lavori da parte dei diversi Uffici della Giunta regionale. L'Ufficio può gestire, altresì, le procedure ad evidenza pubblica per tutte le attività inerenti la progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici ricadenti nel territorio della Regione Campania.

2. L'Ufficio esercita le funzioni di cui al comma 1, in relazione agli ambiti di programmazione, progettazione, affidamento e verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

2.bis L'ufficio svolge altresì le funzioni di autorità espropriante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e cura il procedimento di espropriazione. (2)


(1) Articolo sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 5 settembre 2014, n. 7, successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 ed infine dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2

In seguito, il presente ufficio speciale è stato così ridenominato secondo quanto disposto dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16; inoltre, come disposto dal medesimo comma 1 dell'articolo 18, lettere da a) ad e) l'ufficio speciale "Grandi Opere" svolge altresì le seguenti funzioni:

"a) attua le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) cura l'attuazione degli interventi   di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), e di quelli di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni);

c) cura il completamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3681 del 6 giugno 2008;

d) cura l'intervento di cui all'ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2004 del Commissario Straordinario per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. numeri 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000;

e) si occupa delle opere strategiche, puntualmente individuate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che necessitano, per la complessità e la molteplicità di fonti finanziarie che concorrono alla loro copertura, di un coordinamento unitario a garanzia della semplificazione dei procedimenti e dell'economia dei tempi di attuazione.".

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 10.


 

Art. 33 bis (1)

[Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario]

[1. L'Ufficio Speciale esercita le funzioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32) e svolge compiti di servizio per la Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 8 aprile 2019, n. 4. In precedenza il presente articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14 era stato successivamente oggetto di sostituzione per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 e di modifica per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6 e dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 33 ter (1)

[Ufficio Comunitario Regionale]

[1. L'Ufficio Comunitario Regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 11 (Legge comunitaria regionale), in raccordo, per i profili di competenza, con l'Ufficio legislativo del Presidente; cura le relazioni istituzionali con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale europeo; l'Unione Europea; sovrintende agli adempimenti di cui alla Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), curando, a tal fine, i rapporti tra la Regione Campania e la Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Istituzioni Comunitarie per le procedure UE PILOT e d'infrazione che rientrano negli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), assicurando il necessario flusso informativo e seguendo l'iter di ciascuna procedura; facilita le relazioni con i Servizi della Commissione; segue l'aggiornamento del quadro del contenzioso regionale e cura, ove richiesto, i rapporti tra la Regione Campania e le rappresentanze delle altre Regioni ed organismi che hanno la propria sede a Bruxelles.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.  In precedenza aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.


  

Art. 33 – quater (1)

Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo (2)

1. L'Ufficio speciale svolge le funzioni di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 ed esercita, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, le funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società ed entiin house. Cura, inoltre, il controllo di gestione e i controlli interni con riferimento alle strutture dell'Amministrazione regionale.(3)


(1) Articolo aggiuntodall'articolo 1, comma 1, lettera t), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera k), primo periodo del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera k), secondo e terzo periodo del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.


 

Art. 33 quinquies (1)

(Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale)

1. L'Ufficio speciale, in qualità di responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, garantisce il supporto e/o l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione regionale in coerenza con quanto definito all'art. 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Pianifica lo sviluppo digitale dell'ente e del territorio regionale, ne supporta e/o attua le azioni per l'implementazione e garantisce la governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione delle infrastrutture digitali, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica. Definisce e attua le politiche regionali sullo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio. Al fine di facilitare il processo di transizione al digitale e garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione e crescita nazionali, assicura il coordinamento delle strutture amministrative regionali, cura i rapporti con le competenti pubbliche amministrazioni nei processi di attuazione dell'agenda digitale italiana, assicura il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e degli stakeholders di riferimento. Coordina e promuove le politiche di e-government e delle comunità intelligenti, in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali. Promuove ed attua una visione complessiva del patrimonio pubblico informativo basata su un processo di integrazione e condivisione delle informazioni.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), regolamento regionale 27 maggio 2020, n. 7.


 

Art. 33 sexies (1)

(Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali)

 

1. L'Ufficio Speciale è autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (PAUR-VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di valutazione di incidenza (VIncA). Assicura, tramite il Responsabile dell'Ufficio, il ruolo di Rappresentante Unico della Regione Campania nelle conferenze di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 garantendo il coordinamento con gli uffici e gli enti coinvolti ai fini di ogni efficace interlocuzione, nonché il ruolo di Presidente della Commissione VIA-VAS-VI. Cura l'attribuzione ai Comuni delle deleghe della competenza in materia di valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del regolamento regionale 27 ottobre 2022, n. 12.   


 

Art. 34

Strutture di staff

1. Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate. (1)

2. A capo di ciascuna struttura di staff è preposto un dirigente.


(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 35

Unità operative dirigenziali

1. Le unità operative dirigenziali sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate.



Art. 36

Strutture di missione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge. (1)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, punto 1 dell'allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale 8 agosto 2014, n. 367.


 

Art. 37 (1)

Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. L'organizzazione dei predetti Uffici e il loro raccordo funzionale con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. (2)

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto previsto da particolari disposizioni dello stesso, le funzioni e le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite alle aree generali di coordinamento 01 e 02, all'Ufficio di Piano e all'Ufficio comunitario regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (legge comunitaria regionale), nonché quelle relative al sistema statistico regionale, sono trasferite agli Uffici di cui al comma 1. La Segreteria di Giunta costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale. L'Autorità di Audit di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) Consiglio n. 1083/2006 e agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) Commissione n. 1828/2006, svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione. (3)

3. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano, secondo quanto definito con Decreto Presidenziale, le funzioni dell'Ufficio Comunitario Regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2008.(4)

4. Ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel limite del contingente indicato nei decreti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, negli uffici di diretta collaborazione possono essere chiamati dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, nonché esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni nelle materie giuridiche/amministrative, nel limite massimo di tre, e, dirigenti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti numerici fissati dalla legge. (5) Al personale degli uffici di diretta collaborazione, fino a una specifica disciplina contrattuale, è corrisposta un'indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla legislazione vigente. Agli esperti e consulenti di cui al presente comma è corrisposto un compenso non superiore ai 2/3 di quello previsto per i consulenti/esperti di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 11/91. (6) Presso la Segreteria del Presidente, per la cura dei rapporti con Enti e Istituzioni, possono essere nominati fino ad un massimo di cinque Responsabili, di cui uno con funzioni di coordinatore, nonché un Segretario Particolare. (6)

5. Per l'espletamento delle attività di diretta collaborazione al vice Presidente e agli assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui contingenti di personale non possono superare le nove unità per il vice Presidente e le sette unità per ciascun assessore.

6. I responsabili della Segreteria del Presidente edelle segreterie particolari di cui al precedente comma 5,sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione o tra esperti esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme del diritto privato, per una durata temporale che non può eccedere quella del mandato presidenziale e/odell'incarico degli assessori fatta salva la facoltà di revoca per il venir meno del rapporto fiduciario.  (7)

7. Ai responsabili della Segreteria del Presidente e delle segreterie particolari, di cui al precedente comma 5,è attribuita un'indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale. (8)

8. Per le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

9. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito l'Ufficio per il controllo di gestione strategica. (9)

10. Nell'ambito di un'unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui alla Legge n. 144 del 17 maggio 1999. (10)


(1) In attuazione dell'articolo 2, comma 12 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania) e del presente articolo vedi il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 37 (Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12).

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 1) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 2) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 3) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(5) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punti da 4.1 a 4.4 del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(6) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 4.5 del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(7) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 5) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 6) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(9) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera v) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 7) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 8) del regolamento regionale 12 aprile 2021, n. 4.


 

Art. 38

Funzionamento delle strutture amministrative

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie prerogative, impartisce le direttive per il funzionamento delle strutture della Giunta regionale e a tal fine si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 37.

2. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.

3. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive di cui al comma 1, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente, sentita la Giunta, esercita i poteri di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti dei responsabili di unità operativa dirigenziale il controllo sostituivo è esercitato, previa diffida ad adempiere, direttamente dal dirigente di livello funzionale superiore. (1)

4. Nei casi di necessità e urgenza i poteri di cui al comma 3 sono esercitati previa contestazione al dirigente interessato e successiva comunicazione alla Giunta regionale.


(1) Comma così modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del regolamento regionale 21 dicembre 2012, n. 14 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 2.


 

Art. 39 (1)

Comitato di coordinamento interdirezionale.

 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdirezionale, composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali, dal capo dell'ufficio legislativo del presidente e dal segretario della Giunta.


(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera w) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 40

Incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale

1. Per lo svolgimento di attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi a contenuto specialistico possono essere istituite apposite posizioni dirigenziali individuali presso le direzioni generali in numero non superiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3. (1)

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, e 37, comma 4, gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa ultima.

3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, presso le strutture organizzative della Giunta regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera x) del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.


 

Art. 41

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate la legge 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25, e la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).


 

Art. 42

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale che cessano dalle funzioni può essere assegnata una posizione di studio e ricerca per la durata di un anno, che assicuri, nel rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione della retribuzione in godimento all'atto della cessazione.


 

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, salvo quanto previsto dal comma 2.

[2. Al fine di garantire l'efficace avvio della nuova organizzazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania sono costituiti gli uffici dipartimentali di cui all'articolo 7, e sono attribuiti gli incarichi di Capo dipartimento previsti dall'articolo 7, comma 4, i quali, sino alla data di cui al comma 1, svolgono le funzioni di cui al comma 3.] (1)

[3. A far data dal conferimento dell'incarico i Capi dipartimento concorrono allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 3.] (1)


(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera y), regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                                    Caldoro