Regolamento Regionale 29 marzo 2016, n. 2.

 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 17 febbraio 2022, n. 1 e 20 giugno 2022, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente del Regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 2.


"Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)."


La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2016 (Art. 9 - Legge Regionale n. 11 del 14/10/2015 – Approvazione della proposta di Regolamento per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza della Giunta regionale);

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 2016;


Emana

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Tempi certi per la conclusione dei procedimenti

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), il presente regolamento individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, avviati d'ufficio o su iniziativa di parte, non previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

2. I procedimenti di cui al comma 1 si concludono nel termine stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La tabella è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2015, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti non espressamente individuato nella tabella di cui al comma 2 o da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è di trenta giorni.


 

 

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca