Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 9 del 18 febbraio 2019

 

"Modifiche al regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale - ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1)"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

 

 Il Presidente della Giunta regionale

 

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019;

 

Emana

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 4 del 2016

1. Il Regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale - ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1), è così modificato:

a) l'articolo 7 è così modificato:

1) al comma 1 le parole "è avviato il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione Campania nell'ACER." sono sostituite dalle seguenti: "è avviata la fase di ricognizione della situazione patrimoniale e delle situazioni debitorie e creditorie di ciascun I.A.C.P. della Campania che sono sciolti e messi in liquidazione con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ACER subentra, alla data della delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le attività di riscossione in forma ordinaria e coattiva l'ACER può avvalersi di un concessionario iscritto all'albo nazionale dei riscossori da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica. L'onere per l'attività di riscossione ordinaria sarà a totale carico dell'ACER.";

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Procedura di liquidazione degli II.AA.CC.PP.

1. A decorrere dalla data della delibera di cui al successivo comma 6, gli Istituti Autonomi per le case Popolari della Regione sono sciolti e le relative funzioni sono attribuite all'ACER. Alla detta data decadono il Commissario straordinario II.AA.CC.PP. della Campania e gli organi di revisione degli istituti.

2. All'ACER saranno trasferiti, alla data di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, il complesso dei beni e delle risorse strumentali, umane e patrimoniali di questi, ad eccezione di quanto necessario per far fronte al deficit finanziario accertato a lor carico.

3. Al fine di garantire la copertura del deficit finanziario risultante dal bilancio iniziale di liquidazione, rimangono acquisiti al patrimonio degli IACP in liquidazione i crediti derivanti dal rateizzo dei piani di vendita già avviati in virtù di provvedimenti regionali alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015, unitamente a un complesso di immobili, individuati fra quelli aventi natura commerciale e fra i terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, puntualmente indicati all'interno del documento di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, da destinare a nuovi piani di vendita per un valore non inferiore alla differenza fra il deficit finanziario accertato e il valore dei crediti derivanti dal rateizzo dei piani già avviati alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015.

4. Nel caso in cui il valore degli immobili da alienare di cui al comma 3 del presente articolo dovesse risultare inferiore al deficit risultante dal bilancio iniziale di liquidazione, la differenza è coperta mediante l'iscrizione di un credito di pari importo verso l'ACER, quale soggetto al quale è stato devoluto il patrimonio degli sciolti IACP.

5. Il Commissario Straordinario degli IACP della Campania, di cui al successivo articolo 8, entro 60 giorni redige e presenta alla Giunta regionale una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria di ciascun IACP, sottoscritta dal relativo organo di revisione, nonché una situazione, con annessa apposita nota esplicativa, dell'attività pregressa e dello stralcio delle risultanze contabili fino alla chiusura delle attività.

6. Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione sulla situazione patrimoniale e sulla situazione debitoria e creditoria di ciascun IACP di cui al comma 5, la Giunta regionale prende atto delle risultanze contabili e delibera lo scioglimento e messa in liquidazione degli IACP della Regione Campania.

7. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina per ciascun IACP il Commissario Liquidatore nella persona del Commissario Straordinario dell'ACER e il Revisore. Alla data della nomina del Direttore Generale dell'ACER, la funzione di Commissario Liquidatore sarà assunta da quest'ultimo e la funzione di Revisore sarà assunta dal Presidente o da un componente il Collegio dei Revisori dell'ACER, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

8. Spetta al Commissario liquidatore, d'intesa con l'ACER, garantire l'ordinaria attività gestionale di ciascun I.A.C.P. e compiere gli atti utili per la liquidazione, fino alla data del decreto di estinzione.

9. Le attività del Commissario Liquidatore dovranno terminare, salvo specifiche motivate proroghe, entro il termine di cinque anni. Al termine delle liquidazioni, nel caso in cui i piani di riparto dovessero presentare un saldo attivo, lo stesso sarà attribuito all'ACER.".

c) l'articolo 8 è così modificato:

1) al comma 1 le parole "che, nel termine massimo di 120 giorni dal suo insediamento, avvia e conclude il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi per le case Popolari nell'ACER" sono soppresse e dopo le parole "può avvalersi di" è inserita la seguente "due";

2) al comma 2 le parole "fino al completamento della procedura di incorporazione. Le attività commissariali sono definite in dettaglio negli atti di nomina." sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 7 bis, comma 7, del presente regolamento.";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ACER, anche tramite i suoi Dipartimenti territoriali, dalla data di scioglimento e  messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Regione Campania, si fa carico della manutenzione e gestione di tutti gli immobili di questi, nonché della relativa riscossione dei canoni di locazione, compresi quelli che resteranno acquisiti al patrimonio della liquidazione.";

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. L'ACER subentra nella titolarità dei finanziamenti già concessi e/o erogati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione Campania in relazione a programmi ed interventi in corso alla data di scioglimento e messa in liquidazione.".


 

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca