Regolamento Regionale 18 aprile 2019, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 22 del 23 aprile 2019

 

"Norme per l'attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale"

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione);

vista la delibera della Giunta regionale n. 912 del 28 dicembre 2018;

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 5 aprile 2019;

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione) e in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e al Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), a recepire nell'ambito dell'ordinamento regionale le disposizioni normative statali concernenti le attività di informazione e comunicazione istituzionale e il personale alle stesse addetto.


 

Art. 2

Attività di informazione e comunicazione

1. Al personale addetto alle attività di informazione e di comunicazione di cui alla legge n. 150/2000 presso gli uffici della Regione e degli enti non economici regionali è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle fonti statali e in particolare dalle disposizioni del DPR n. 422/2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica la normativa statale vigente ed in particolare trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001.

3. Si applicano, altresì, le disposizioni del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 e ss.mm.ii. e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 18 bis, ovvero analoghe disposizioni dei CCNL del comparto di riferimento.

4. È demandata alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata l'applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale addetto agli uffici che svolgono l'attività di ufficio stampa e informazione ai sensi della L. 150/2000.


 

Art. 3

Formazione

1. Per le attività di formazione del personale in servizio presso Uffici Stampa, informazione e comunicazione, l'Amministrazione regionale e gli enti non economici regionali possono avvalersi, in conformità alla normativa vigente, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della Legge n. 150/2000, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi, individuati nell'allegato B del DPR n. 422/2001.


 

Art. 4

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le fonti statali di disciplina e in particolare le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001, nonché le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 1/2018.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle società partecipate dalla Regione.


 

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca