Regolamento Regionale 1 ottobre 2019, n. 8.

  Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 57 del 2 ottobre 2019


Regolamento di attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

 

La Giunta regionale

 

ha deliberato

 

il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera);

vista la delibera della Giunta regionale n. 58 del 19 febbraio 2019 (Approvazione dello Schema di regolamento recante Regolamento di attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto;

 

Emana

il seguente Regolamento:

 Art. 1

Oggetto, finalità ed obiettivi

1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni della legge regionale 8 agosto 2014, n 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera), di seguito denominata legge regionale, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dal comma 499 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020)

2. L'obiettivo dell'istituzione dei distretti è quello di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per consolidare la propria competitività e potenziare i fattori positivi del contesto nel quale operano.

3. La Regione Campania tiene conto dei distretti, di cui alla legge regionale, nei suoi programmi di intervento in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, politiche energetiche, mitigazione dell'impatto ambientale, formazione professionale, qualificazione delle produzioni agricole e agroalimentari, sviluppo rurale.

4. I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità costituiscono inoltre ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.


 

 Art. 2

Definizioni

 1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:

a) distretti rurali (DIR): i sistemi produttivi locali definiti dall'articolo 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 228 del 2001;

b) distretti agroalimentari di qualità (DAQ): i sistemi produttivi locali definiti dall'articolo 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 228 del 2001;

c) comitato promotore: un raggruppamento di soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio, costituitosi con l'obiettivo di raccogliere l'interesse dei soggetti pubblici e privati per il riconoscimento del distretto e di presentare all'Amministrazione regionale la proposta di individuazione del distretto;

d) capofila: il soggetto, esclusivamente di natura privatistica, designato dal Comitato promotore a rappresentare tutti gli aderenti alla proposta di individuazione del distretto;

e) aderenti: soggetti portatori di interesse rispetto alla strategia proposta, pubblici e privati, singoli o associati, con almeno una sede operativa nel territorio del distretto, sottoscrittori dell'atto pubblico di costituzione del distretto. Uno stesso soggetto non può aderire a più distretti che abbiano le stesse finalità e gli stessi ambiti di intervento;

f) piano di distretto: il documento di programmazione generale delle attività del distretto indicato dall'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2014. Contiene l'analisi territoriale, inclusa la rappresentazione cartografica dell'area interessata al Piano con l'identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi, l'elenco e le schede quanti-qualificative delle aziende interessate, l'analisi SWOT, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e gli indicatori quali-quantitativi per il monitoraggio dei risultati.


 

Art. 3

Soggetti che possono promuovere il riconoscimento del distretto

1. Possono promuovere il riconoscimento di un distretto i soggetti indicati al comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014.

2. I soggetti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale n. 20 del 2014 sono le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed agroalimentari. Solo per i distretti rurali sono ammesse, come aderenti, anche imprese locali attive in altri settori, sempre che il distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi.


 

 Art. 4

Requisiti per il riconoscimento del distretto rurale (DIR)

1. Al fine del riconoscimento di distretto rurale (DIR), al distretto è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2014.

2. Il possesso di tali requisiti è dimostrato attraverso la relazione di cui all'articolo 7 comma 3, lettera a), che riporta:

a) la forma giuridica, conforme all'ordinamento previsto dal codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento;

b) la perimetrazione, su base cartografica, dell'area territoriale interessata dal DIR;

c) un'analisi socio-economica dell'area territoriale interessata da cui si evinca la sussistenza:

1) delle peculiarità del territorio in termini demografici, economici, geografici ed ambientali;

2) di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri comparti produttivi, coinvolgendo anche le imprese agricole multifunzionali;

3) di un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio;

4) della presenza di un sistema produttivo articolato in più settori oltre quello agricolo;

5) della presenza di attrattori turistici, storici, culturali e paesaggistici;

6) della presenza di aziende agricole multifunzionali;

7) della presenza di un'offerta disponibile a livello locale di servizi atti a soddisfare l'esigenza delle imprese nel campo dell'innovazione, della formazione professionale, della valorizzazione del patrimonio di risorse agricole, alimentari, forestali, paesaggistiche e culturali;

8) dell'interesse delle istituzioni locali verso la costituzione del DIR e a stabilire con esso rapporti di tipo collaborativo, al fine di contribuire allo sviluppo dell'imprenditoria locale.


 

 Art. 5

Requisiti per il riconoscimento del distretto agroalimentare di qualità (DAQ)

1. Al fine del riconoscimento di distretto agroalimentare di qualità (DAQ), al distretto è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.

2. Il possesso di tali requisiti è dimostrato attraverso la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), che riporta:

a) la forma giuridica, conforme all'ordinamento previsto dal codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento;

b) la perimetrazione, su base cartografica, dell'area territoriale interessata dal DAQ;

c) un'analisi socio-economica da cui si evinca:

1) la presenza di produzioni agroalimentari di qualità certificata, quali denominazioni di origine geografica, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

2) la presenza di produzioni agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale n. 350 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni e di marchi collettivi geografici o di qualità registrati relativi a prodotti agroalimentari locali;

3) la presenza di almeno una filiera produttiva agroalimentare, riferita a prodotti certificati a denominazione di origine geografica, caratterizzata da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e le imprese del settore della trasformazione e della distribuzione agroalimentare;

4) la costituzione di rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni locali, il mondo della ricerca e gli operatori delle filiere agroalimentari del territorio;

5) l'interazione eventuale tra le produzioni agroalimentari del territorio e le attività culturali, promozionali e turistiche che si svolgono ordinariamente a livello locale;

6) la presenza a livello territoriale di centri di ricerca, anche privati, di eccellenza tecnologica e di servizi di sviluppo che potrebbero interagire e favorire le attività del DAQ.


 

Art. 6

Procedimento di riconoscimento del distretto

 1. Il riconoscimento definitivo del distretto consegue ad una procedura che si articola in tre fasi:

a) individuazione del distretto;

b) costituzione del distretto;

c) riconoscimento del distretto.


 

Art. 7

Costituzione e attività del Comitato promotore. Individuazione del distretto

1. Al fine di presentare all'amministrazione regionale la proposta di individuazione del distretto, è costituito il Comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale e della filiera di riferimento e la cui componente privata è maggioritaria rispetto alla componente pubblica, che svolge le seguenti attività:

a) individua al proprio interno un capofila, che presenta la domanda di individuazione del distretto;

b) propone una prima ipotesi di organizzazione amministrativa da adottare al momento della costituzione del distretto;

c) organizza l'animazione territoriale finalizzata a promuovere la costituzione del distretto, anche con l'assistenza tecnica delle strutture amministrative regionali e con il supporto di enti e agenzie regionali competenti in materia, garantendo la più ampia concertazione tra le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio;

d) svolge attività di supporto finalizzate alla verifica e al conseguimento dei requisiti minimi previsti per la costituzione del distretto di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2014;

e) elabora la strategia condivisa per l'individuazione del distretto;

f) agevola con la sua attività l'iter procedurale per la predisposizione del Piano di distretto e per il riconoscimento.

2. L'animazione territoriale prevede almeno tre incontri pubblici di condivisione. Per ogni incontro è redatto un verbale che riporti:

a) le modalità di convocazione;

b) l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti;

c) gli argomenti discussi;

d) le decisioni prese.

3. La domanda di individuazione del distretto contiene:

a) una dettagliata relazione che motivi la proposta, facendo esplicito riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2014 e che contenga la denominazione del distretto, il tema catalizzatore, uno o più ambiti di intervento;

b) l'elenco dei soggetti aderenti;

c) l'analisi per l'individuazione dei portatori di interesse consultati, che comprenda anche eventuali soggetti, pubblici o privati, contrari alla proposta di distretto;

d) la strategia proposta (analisi di contesto, bisogni, obiettivi, risultati attesi);

e) i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;

f) la proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

g) la proposta di organizzazione amministrativa che si intende attribuire al distretto nel rispetto dell'articolo 7 comma 1 della Legge regionale n. 20 del 2014;

h) la bozza di atto costitutivo;

i) la bozza di statuto.

4. La domanda di individuazione del distretto, da inviare alla struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole, alimentari e forestali, è istruita da una Commissione di esperti in materia di sviluppo locale o sulle tematiche della filiera di riferimento, individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale e delle Agenzie regionali.

5. La Commissione è nominata con atto del responsabile della struttura regionale indicata al comma 4, che, preliminarmente alla nomina, stabilisce i criteri per la valutazione delle domande di individuazione attraverso l'indicazione di parametri e relativi punteggi riferiti ai singoli requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale. I criteri indicano anche i parametri per la valutazione qualitativa delle relazioni di accompagnamento delle istanze, in termini di rispondenza alle finalità della legge regionale.

6. L'istruttoria si conclude alternativamente, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, previa eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti, con la proposta di:

a) accoglimento dell'istanza di individuazione del distretto;

b) diniego motivato dell'istanza di individuazione del distretto.

7. L'esito dell'istruttoria è comunicato al Capofila.

8. L'accoglimento dell'istanza di individuazione del distretto è propedeutico all'avvio della seconda fase di costituzione del distretto.

9. Al fine di agevolare i comitati promotori, la struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito provvedimento, adotta gli indicatori e gli indici per la corretta individuazione di un distretto rurale e di un distretto agroalimentare di qualità.


 

 Art. 8

Costituzione e definizione della forma giuridica del distretto

 1. Preliminarmente alla costituzione del distretto per cui sia stata accolta la domanda di individuazione, il Comitato promotore coinvolge nuovamente i portatori di interesse del territorio, anche con l'assistenza tecnica delle strutture amministrative regionali competenti, al fine di condividere i contenuti del Piano di distretto da elaborare.

2. In questa fase l'animazione territoriale prevede almeno tre incontri pubblici di condivisione nonché il coinvolgimento di associazioni e istituzioni che operano per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle identità locali.

3. Per ogni incontro è redatto un verbale che riporta:

a) le modalità di convocazione;

b) l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti;

c) gli argomenti discussi;

d) le decisioni prese.

4. Il distretto è costituito con atto pubblico, entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di individuazione, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato ed è iscritto nel registro prescritto dalla normativa statale per la forma giuridica associativa o societaria scelta.

5. Nella scelta della forma giuridica occorre tenere conto della funzione del distretto che è soprattutto programmatoria e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi.

6. Se il distretto prevede la partecipazione di amministrazioni pubbliche, la scelta della forma societaria impone il rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

7. Le spese per la costituzione del distretto sono a carico dei soggetti costituenti, se non è stata individuata una fonte di finanziamento.


 

 Art. 9

Riconoscimento del distretto

1. L'istanza per il riconoscimento è presentata dal rappresentante legale del distretto e indirizzata alla struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Alla domanda sono allegati:

    a) il Piano di distretto approvato dall'Assemblea;

    b) l'atto costitutivo redatto con atto pubblico;

    c) lo statuto;

    d) i verbali degli incontri pubblici di animazione.

3. La domanda di riconoscimento del distretto è istruita da una Commissione di esperti in materia di sviluppo locale, o sulle tematiche di filiera di riferimento, individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale e delle Agenzie regionali. La Commissione è nominata con atto del responsabile della struttura amministrativa regionale indicata al comma 1.

4. L'istruttoria è diretta a verificare la coerenza tra il distretto costituito e quello individuato e si conclude alternativamente, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, previa eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti, con la proposta di:

    a) riconoscimento del distretto;

    b) diniego motivato dell'istanza di riconoscimento del distretto.

5. I distretti sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  della legge regionale n. 20 del 2014.

6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto richiedente. La Giunta regionale delibera la revoca del riconoscimento nei seguenti casi:

a) richiesta del competente organo del distretto;

b) mancata approvazione del Rendiconto di gestione e della relazione sulle attività svolte da parte del competente organo del distretto.


 

 Art. 10

Criteri minimi di costituzione e funzionamento del distretto

1. Il funzionamento del distretto è disciplinato dallo statuto e dal regolamento del distretto.

2. Sono organi del distretto, nel rispetto delle formule prescritte dalla normativa statale in base alla struttura associativa o societaria prescelta:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio direttivo;

c) Presidente del distretto;

d) Organo di controllo.

3. L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente del distretto, nomina l'organo di controllo, approva il Piano di distretto e gli eventuali aggiornamenti, il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte.

4. Il Consiglio Direttivo, organo di governo del distretto con potere decisionale, è eletto dall'Assemblea ed è costituito da:

a) rappresentanti del settore primario (non meno del 40 per cento);

b) rappresentanti di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale; nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

5. Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

a) elegge al suo interno il Presidente del distretto, se lo statuto non ne demanda l'elezione all'Assemblea;

b) elabora e propone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato Piano di distretto individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;

c) elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione di eventuali variazioni del Piano di distretto da sottoporre all'approvazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali;

d) redige il rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del distretto.

6. Il Presidente del distretto è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante del distretto. Lo statuto può prevederne l'elezione da parte dell'Assemblea di distretto.

7. Il Presidente del distretto presenta alla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali per l'approvazione, entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio stesso, la domanda di riconoscimento del distretto e il Piano di distretto.

8. L'Organo di controllo è previsto esclusivamente se prescritto dalla normativa statale per la formula organizzativa prescelta.

9. Il distretto istituisce il Tavolo di consultazione quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio, con il coinvolgimento di eventuali portatori di interesse non aderenti al distretto.

10. Le modifiche allo statuto e gli aggiornamenti del Piano di distretto sono approvate con una maggioranza qualificata.

11. Tutti gli atti di gestione completi degli allegati sono resi accessibili su apposito sito internet del distretto.


 

Art. 11

Regolamento di funzionamento del distretto

 1.  Il distretto si dota di un Regolamento di funzionamento del distretto, redatto dal Consiglio Direttivo del distretto ed approvato dall'Assemblea.

2.  Il Regolamento definisce almeno le modalità di reclutamento e i compiti dell'eventuale personale impiegato, nonché le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).


 

 Art. 12

Monitoraggio e controllo

 1.  La struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


 

Art. 13

Relazione sull'attuazione del piano di distretto

1. La struttura amministrativa regionale compente per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce i termini e le modalità di presentazione della relazione sull'attuazione del Piano di distretto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


 

Art. 14

Strutture regionali coinvolte

 1. Il procedimento di riconoscimento dei Distretti è coordinato dal responsabile della struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole, alimentari e forestali che:

a) individua, in relazione alla tipologia di distretto per la quale si chiede il riconoscimento, l'ufficio competente agli adempimenti istruttori;

b) nomina una o più commissioni per l'istruttoria delle istanze di individuazione e di riconoscimento dei distretti;

c) sottopone all'Assessore delegato all'Agricoltura le proposte di riconoscimento e revoca dei distretti ai fini dell'adozione delle conseguenti deliberazioni della Giunta regionale;

d) comunica il riconoscimento o la revoca dei distretti ai legali rappresentanti dei soggetti interessati.

2. Gli uffici della struttura amministrativa regionale indicata al comma 1 provvedono a tutti gli adempimenti istruttori relativi alle fasi di individuazione, costituzione e riconoscimento dei distretti, come individuate dal presente regolamento e dalla legge regionale n. 20 del 2014.

3. La struttura amministrativa regionale indicata al comma 1 può avvalersi della collaborazione di altre strutture amministrative regionali, individuate con deliberazione di Giunta regionale, in relazione alle seguenti attività:

a) supporto ai comitati promotori per l'animazione territoriale durante le fasi di individuazione e costituzione dei distretti;

b) supporto ai comitati promotori e ai distretti esistenti nella redazione e aggiornamento dei Piani di distretto;

c) supporto per l'istruttoria delle istanze di individuazione e riconoscimento dei distretti.


 

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

  De Luca