Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento, integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali 30 novembre 2020, n. 1228 giugno 2021, n. 530 dicembre 2021, n. 7, 29 dicembre 2022, n. 137 agosto 2023, n. 1 e 29 dicembre 2023, n. 2

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.




Testo vigente del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11.


"Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"



La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale



visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 485 dell'8 ottobre 2019;


Emana

il seguente Regolamento:


Indice


Capo I - Il sistema regionale dell'Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Competenze della Regione

Articolo 4 - Programmazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 5 - Osservatorio Regionale sulla Casa

 

Capo II - Gli alloggi di ERP

Articolo 6- Caratteristiche degli alloggi

Articolo 7 – Anagrafi dell'utenza del patrimonio abitativo

 

Capo III - Destinatari di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Articolo 8 - Il nucleo familiare


Capo IV - Assegnazione alloggi

Articolo 9 - Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (1)

Articolo 10 - Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi

Articolo 11 - Procedura per la formazione delle graduatorie

Articolo 12 - Autorità Regionale per le opposizioni

Articolo 13 - Assegnazione alloggio

Articolo 14 - Assegnazione degli alloggi da ripristinare

Articolo 15 - Scelta alloggio e consegna

Articolo 16 - Subentro nella domanda di assegnazione

Articolo 17 – Permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (1)


Capo V - Canone alloggi

Articolo 18 - Contratto di locazione

Articolo 19 - Subentro all'assegnazione

Articolo 20 - Coabitazione finalizzata all'assistenza

Articolo 21 - Ospitalità temporanea nell'alloggio

Articolo 22 - Criteri per la determinazione del canone di locazione (2)

Articolo 23 - Morosità del canone


Capo VI - Gestione degli alloggi

Articolo 24 – Partecipazione, rappresentanza degli utenti ed autogestione

Articolo 25 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

Articolo 26 - Mobilità

Articolo 27 - Decadenza dall'assegnazione

Articolo 28 - Perdita della qualifica di assegnatario

Articolo 29 - Vendita del patrimonio ERP

Articolo 30 - Occupazione senza titolo degli alloggi

Articolo 31 - Contrasto all'illegalità

 

Capo VII - Norme finali e transitori

Articolo 32 – Clausola valutativa

Articolo 33 - Occupazioni improprie

Articolo 34 - Norme transitorie

Articolo 35 – Invarianza finanziaria

Articolo 36 - Entrata in vigore

Allegato A)


(1) Indice modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ll) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Indice modificato dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2.


 

Capo I

Il sistema regionale dell'Edilizia Residenziale Pubblica


 

Articolo 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 4, lett. b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità Regionale 2016), modificato dal comma 12 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 dell'8 agosto 2016, persegue l'obiettivo del riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'Edilizia Residenziale Pubblica per rilanciare l'ERP e salvaguardare la sua missione sociale in base ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP) nonché le condizioni ed i termini per la assegnazione e per l'affidamento e l'alienazione degli immobili e relativi piani di vendita, in attuazione anche del comma 4, lett. c), dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016.

3. Le presenti norme si applicano agli alloggi realizzati, recuperati, acquistati e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'ERP.

4. Sono soggetti alle presenti norme anche le case parcheggio, i ricoveri provvisori, gli alloggi confiscati alla criminalità nonché i manufatti acquisiti al patrimonio comunale in base al D.P.R. n. 380/2001, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati e siano utilizzati per le finalità proprie dell'ERP.

5. Le presenti norme non si applicano agli alloggi:

a. realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b. di proprietà degli Enti pubblici previdenziali  tranne quelli realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione. (1)

6. Per gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata il presente regolamento si applica esclusivamente ai fini di cui all'articolo 7. (2)


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1 del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2 del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 2

Definizione.

1. L'Edilizia Residenziale Pubblica è costituita dagli alloggi realizzati, recuperati o acquistati per rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o appartenenti a particolari categorie sociali o con un reddito tale da non consentire di accedere a un'abitazione a prezzo di mercato. (1)

2. Gli alloggi possono essere realizzati, recuperati e acquistati da Enti Pubblici, con risorse a totale o parziale carico pubblico.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1 del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2 del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 3

Competenze della Regione.

1. La Regione detta indirizzi programmatici in materia di:

a. interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b. gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

c. alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica; (1)

d. realizzazione, acquisto o recupero di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato (sociale o concordato);

e. redazione di progetti e realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER;

f. erogazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa;

g. convenzioni con i Comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi;

h. politiche locative.

2. La Regione inoltre:

a. propone iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

b. definisce programmi di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;

c. definisce programmi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

d. definisce programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'Edilizia Residenziale Pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i Comuni interessati;

e. approva, anche su proposta dei Comuni o dell'ACER, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa di cui all'articolo 5, particolari programmi finalizzati alla mobilità e/o all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche situazioni ovvero alla sistemazione di nuclei familiari in occasioni di gravi e particolari esigenze abitative o per ovviare peculiari esigenze locali, i cui destinatari devono in ogni caso possedere i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 9; (2)

f. definisce le misure di politiche abitative di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole;

g. definisce la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla Edilizia Residenziale Pubblica;

h. promuove l'attivazione di fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione urbana;

i. approva Piani di Vendita proposti ai sensi dell'articolo 29.

2 bis. I programmi di cui al comma 2 lettera e., finalizzati alla riqualificazione del patrimonio ERP esistente in ambiti caratterizzati da particolare disagio socio-economico e degrado ambientale, possono prevedere sistemazioni provvisorie della durata massima di tre anni per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a., b., c., d., e., g. e a condizione che i destinatari aderiscano a specifici programmi di monitoraggio della medesima durata. (3)


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3) del regolamento regionale 7 agosto 2023, n. 1.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 4) del regolamento regionale 7 agosto 2023, n. 1



 

Articolo 4

Programmazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

1. Ai fini della programmazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica e più in generale per le scelte nel campo delle politiche abitative è istituita l'anagrafe del fabbisogno abitativo, attraverso una specifica "Piattaforma Telematica" messa a disposizione dalla Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania. (1)

2. L'anagrafe è alimentata online dai singoli cittadini, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 9.

3. L'ACER e i Comuni proprietari di patrimonio di ERP, garantiscono l'implementazione dei dati relativi all'anagrafe del fabbisogno abitativo, mediante l'accompagnamento dei cittadini per l'immissione dei dati stessi sulla "Piattaforma Telematica".

4. Ai fini dell'implementazione di cui sopra, la Regione Campania promuove specifiche convenzioni tra gli enti di cui al comma precedente e le organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini, più rappresentative a livello regionale, individuate con decreto dirigenziale sentito l'Osservatorio regionale sulla casa, quali supporto e accompagnamento ai cittadini.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12



 

Articolo 5

Osservatorio Regionale sulla Casa.

1. È istituito l'Osservatorio Regionale sulla Casa.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'Edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte anche normative inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale. Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai Comuni interessati. Esprime parere obbligatorio e non vincolante sui piani di alienazione del patrimonio ERP, dell'ACER e dei Comuni.

3. L'Osservatorio regionale dura in carica tre anni ed è così composto: (1)

a. l'Assessore regionale al Governo del territorio o suo delegato con funzione di presidente;

b. Il Direttore generale regionale del Governo dèl territorio o suo delegato;

c. i Sindaci dei cinque Comuni capoluogo di Provincia o loro delegati;

d. il Direttore generale dell'ACER o suo delegato;

e. un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI;

f. un rappresentante dell'Alleanza Cooperative Italiane – ACI Campania;

g. quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini, più rappresentative a livello regionale, proposti dalle stesse.

4. I componenti di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Il supporto tecnico-amministrativo è fornito dalla struttura regionale competente. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto dirigenziale. Occasionalmente alle sedute dell'Osservatorio potranno essere invitati a partecipare anche altri soggetti interessati dai tematismi trattati.


(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Capo II

Gli alloggi di ERP


 

Articolo 6

Caratteristiche degli alloggi.

1. L'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica deve:

a. essere "adeguato" alle esigenze del nucleo familiare;

b. possedere i requisiti minimi di cui al D.M. 5 Luglio 1975;

c. avere caratteristiche tipologiche di fatto compatibili con l'utilizzazione ad abitazione.

2. L'alloggio "adeguato alle esigenze del nucleo familiare" è l'abitazione che assicuri una superficie abitabile non inferiore a 28 mq. e, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, le dimensioni minime di cui al comma 3. (1)

3. L'alloggio ERP deve avere una superficie utile abitabile non inferiore a: (2)

a. mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;

b. mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;

c. mq 55 per un nucleo familiare composto da tre persone;

d. mq 65 per un nucleo familiare composto da quattro persone;

e. mq 75 per un nucleo familiare composto da cinque persone;

f. mq 85 per un nucleo familiare composto da sei persone; (3)

g. mq 95 per un nucleo familiare composto da più di sei persone.

4. Per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, degli ingombri di pilastro, di cavedi. (4)

5. L'abitazione per la quale non ricorrono i requisiti minimi di cui al D.M. 5 Luglio 1975 è definita "alloggio antigienico".

6. L'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione è definita "alloggio improprio". Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico di cui al D.M. 5 luglio 1975.

7. Spetta al Comune accertare le condizioni per le quali un alloggio può essere dichiarato adeguato, antigienico e/o improprio.

8. L'alloggio si ritiene sovradimensionato qualora la superficie dello stesso risulti superiore al 30 per cento di quella prevista al precedente comma 3 per il corrispondente nucleo familiare.

9. Gli alloggi recuperati ai sensi della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2000, possono essere destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica.

10. Almeno il 5 per cento, con il minimo di n. 1 alloggio, dei nuovi programmi costruttivi deve essere accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. (5)


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 5) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 

 

Articolo 7

Anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo.

1. Sono istituite le anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo ERP, così come individuato all'articolo 1.

2. Le anagrafi sono utilizzate in via prioritaria per la conoscenza del patrimonio residenziale pubblico, della relativa utenza, della consistenza degli alloggi e il loro stato manutentivo e dell'offerta di alloggi disponibili per l'assegnazione, al fine dir consentire alla Regione e agli Enti competenti, tra i quali i Comuni e l'ACER, un'efficace programmazione dei fondi destinati all'ERP.

3. L'anagrafe del patrimonio ERP è realizzata mediante una specifica "Piattaforma telematica" che offre servizi di interoperabilità per l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT) della Direzione Generale per il Governo del Territorio, nonché la geolocalizzazione degli edifici e informazioni specifiche sulla singola unità immobiliare. (1)

4. È istituita inoltre l'anagrafe dei:

a. beneficiari di alloggi realizzati dalle Cooperative o Imprese edilizie in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

b. beneficiari di prestiti individuali o di altre agevolazioni finanziarie, purché assistiti da contributi pubblici ottenuti per costruire, ristrutturare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata;

c. beneficiari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita in proprietà.

5. Le anagrafi sono alimentate dagli Enti Proprietari, dalle Amministrazioni locali, dagli Enti finanziatori di contributi pubblici per l'acquisto, la realizzazione e il recupero di alloggi, e costituisce debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione degli Enti proprietari ai contributi regionali.

6. La struttura operativa regionale e le modalità per la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio abitativo e dell'utenza è definita con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.


(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Capo III

Destinatari di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)


 

Articolo 8

Il nucleo familiare.

1. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: (1)

a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.);

b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;

c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;

d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda.

2. Nei casi di nuovo affido di minore, o di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge, o, di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 – dell'assegnatario, già componente del nucleo familiare che abbiano abbandonato l'alloggio, o, infine, nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio, l'ampliamento del nucleo familiare va comunicato all'ente proprietario o ente delegato, che si riservano la verifica della permanenza dei requisiti.


(1) Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Capo IV

Assegnazione alloggi


 

Articolo 9

Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica. (1)

1. I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono: (2)

a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure di paese extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b. Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l); (3)

c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera il limite di cui all'articolo 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento; (4)

d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento;

e. Un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente;

f. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui al successivo articolo 33 del presente Regolamento limitatamente al periodo indicato; (5)

g. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

2. L'accesso alla "Piattaforma Telematica" è consentito solo al verificarsi dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 10

Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi.

1. Ai fini della definizione delle priorità per l'assegnazione degli alloggi, l'anagrafe del fabbisogno abitativo, di cui all'articolo 4 comma 1, si ordina sulla base dell'ISEE e delle condizioni socio-abitative del nucleo familiare.

2. Ad ogni condizione socio-abitativa posseduta dal nucleo familiare è attribuito un parametro di variazione del valore dell'ISEE.

3. Le condizioni reddituali e socio abitative devono essere possedute dal nucleo familiare alla data di avvio della procedura di assegnazione e almeno da due anni per le condizioni di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 4.

4. Le condizioni socio-economiche-abitative, con i rispettivi parametri di variazione, sono le seguenti:

a. Affollamento dell'alloggio: il parametro è ottenuto dal rapporto tra il numero di componenti il nucleo familiare e la superficie utile dell'alloggio;

b. Nucleo familiare che viva anagraficamente in coabitazione con altro nucleo familiare di affini [0,03];

c. Nucleo familiare che viva anagraficamente in coabitazione con altro nucleo familiare di non affini [0,04];

d. Richiedente che abbia superato il 65 anno di età, a condizione che viva solo o con il coniuge o convivente more uxorio o quale coppia di fatto od unione civile costituite ai sensi della legge 76/2016, di età non inferiore a 65 anni, anche in presenza di minori a carico. [0,02];

e. Giovane coppia, coniugati o conviventi anagraficamente more uxorio o coppia di fatto od unione civile costituite ai sensi della legge 76 del 2016, nella quale nessuno dei due abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età, purché l'unione stessa sia costituita da non più di 6 mesi o potrà costituirsi entro 6 mesi. [0,02];

f. Nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione accertate e documentate dall'autorità pubblica competente. L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente [0,05];

g. Nucleo familiare che abita regolarmente, a titolo precario sulla base di un'assegnazione, un alloggio o altra struttura pubblica, o alloggio privato il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dalla Pubblica Amministrazione [0,03];

h. Nucleo familiare che abita in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di un componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione certificata da struttura Pubblica [0,05];

i. Nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole [0,02];

j. Nucleo familiare o componente dello stesso che abita in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale [0,05];

k. Nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente per evento calamitoso [0,05];

l. Nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, per demolizione dello stesso, in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio [0,02];

m. Nucleo familiare residente nella Zona Rossa di cui alla LR n. 21 del 2003, che intende presentare domanda nell'ambito territoriale di altri comuni della Regione Campania [0,05];

n. Nucleo familiare in cui vi sia stato un componente vittima innocente della violenza delle mafie [0,03];

o. Richiedente il cui disagio abitativo è determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza [0,05].

5. Non sono cumulabili tra loro i parametri di variazione relativi alle lettere f) e g) ed alle lettere i), k) e l) del precedente comma 4.

6. Per la definizione delle priorità per l'assegnazione degli alloggi in caso di valore ISEE pari a zero, si tiene conto dei valori più alti derivanti dalla somma dei singoli parametri di variazione di cui al comma 4.

7. A parità di punteggio si procede al sorteggio per la collocazione nella graduatoria.



 

Articolo 11

Procedura per la formazione delle graduatorie.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione Campania, mediante un Avviso Pubblico, consente per il tramite della "Piattaforma Telematica", di cui all'articolo 4 comma 1, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione cosi come definiti dall'articolo 9, di presentare domanda nell'ambito territoriale del Comune di residenza o del Comune dove svolgono attività lavorativa, al fine di essere inseriti nell'elenco per l'assegnazione di alloggi ERP. I residenti nella cosiddetta Zona Rossa di cui alla LR n. 21 del 2003, possono presentare domanda nell'ambito territoriale di tutti i comuni della Regione Campania.

2. Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nell'Avviso Pubblico, al termine dei quali, la Regione estrapola dall'anagrafe del fabbisogno, di cui all'articolo 4, i soggetti già ordinati per Comune e ambito territoriale secondo le priorità di cui all'articolo 10, elaborando una Graduatoria Provvisoria degli aventi diritto in ordine crescente dei valori ISEE come determinato dal precedente articolo 10. Tale Graduatoria Provvisoria viene approvata con provvedimento della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania.

3. Avverso la graduatoria provvisoria, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Decreto previsto dal comma precedente, possono essere presentati ricorsi all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui al successivo articolo, che si esprime nei successivi 60 giorni. (1)

4. La definizione dei ricorsi viene comunicata alla Direzione Generale del Governo del Territorio della Regione che approva la graduatoria in via definitiva. (2)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 

 

Articolo 12

Autorità Regionale per le opposizioni.

1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, l'Autorità Regionale per le opposizioni.

2. L'Autorità Regionale si articola in ambito provinciale con sede presso le strutture dipartimentali provinciali dell'ACER in commissioni così composte:

a. Magistrato anche in quiescenza, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio;

b. Dirigente Regionale, designato dall'Assessore competente in materia o suo delegato anche con funzioni vicepresidente;

c. Dirigente dell'Avvocatura Regionale o suo delegato;

d. Direttore Generale dell'ACER o suo delegato;

e. Quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini, più rappresentative a livello regionale, proposti dalle stesse e nominati dalla Regione;

f. Rappresentante dell'ANCI Campania designato dalla struttura regionale per le singole Province.

2 bis: In mancanza di designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del magistrato da parte del Tribunale competente, la funzione di Presidente è esercitata dal Dirigente preposto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale o suo delegato oppure Dirigente Regionale, designato dall'Assessore competente in materia o suo delegato; in tale ultimo caso il vice presidente viene nominato nell'ambito dei componenti dell'Autorità. (1)

2 ter. Nelle more della costituzione delle singole Autorità provinciali, l'Autorità per le opposizioni per la provincia di Napoli opera per l'intero territorio regionale, per il termine massimo di 6 mesi. (2)

3. L'Autorità Regionale per le opposizioni decide sulle opposizioni ai provvedimenti di cui al presente Regolamento ed in particolare a quelli previsti dagli articoli 11, 19, 26, 27, e 33 sulla base dell'istruttoria compiuta dalla segreteria operativa di cui al successivo comma 8 e trasmette gli esiti agli Enti competenti per gli atti consequenziali. (3)

4. L'Autorità è regolarmente costituita quando sono nominati almeno cinque dei componenti previsti, sulla base delle designazioni pervenute. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti dell'Autorità. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il funzionamento della stessa Autorità è regolamentato da un disciplinare interno. (4)

5. I componenti dell'Autorità regionale per le opposizioni restano in carica per l'intera legislatura.

6. I componenti che per qualsiasi motivo dovessero decadere dall'incarico dovranno essere sostituiti dall'organo designante entro 20 giorni dall'eventuale decadenza.

7. Le eventuali spese per la costituzione in giudizio dell'Autorità fanno carico al Comune o agli enti interessati.

8. L'ACER assicura un supporto operativo a ciascuna articolazione provinciale dell'Autorità con propri dipendenti. (5)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12 e in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 

 

 

Articolo 13

Assegnazione alloggi.

1. Il Comune verifica, per un numero di soggetti presenti nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 11 pari al numero degli alloggi da assegnare, la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9 e delle condizioni di cui all'articolo 10 che hanno determinato il punteggio.

2. Qualora il Comune riscontri la perdita dei requisiti, tra il momento dell'iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e quello dell'assegnazione dell'alloggio procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e consequenzialmente dall'anagrafe stessa. (1)

3. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i Comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza.

4. All'atto dell'assegnazione i Comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto alle caratteristiche di cui all'articolo 6, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi.

5. I Comuni garantiscono l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e in alcun caso potranno assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo.

6. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati alloggi privi di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dal DM 14 giugno 1989, n. 236.

7. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli il Comune assegna gli alloggi agli aventi diritto e procede alla notifica all'interessato, dandone contestualmente comunicazione all'Ente Gestore degli alloggi. (2)

8. Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di cui al precedente comma 7, emerga che l'assegnazione dell'alloggio sia avvenuta in contrasto con le norme in materia vigenti all'epoca del provvedimento stesso o sulla base di dichiarazioni o documentazioni non veritiere il Comune deve annullare il provvedimento entro trenta giorni dal riscontro dei fatti emersi. L'annullamento comporta la risoluzione del contratto di locazione. L'alloggio eventualmente occupato deve essere consegnato all'Ente Gestore da parte dell'assegnatario inderogabilmente entro trenta giorni dalla notifica dell'annullamento. L'assegnatario perde il diritto a future assegnazioni ed è cancellato dall'anagrafe dell'utenza nonché del fabbisogno.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 14

Assegnazione degli alloggi da ripristinare.

1. Gli Enti Gestori in accordo con i soggetti interessati, secondo l'ordine di graduatoria, possono assegnare alloggi da ripristinare a cura degli stessi assegnatari mediante interventi di manutenzione straordinaria, previa definizione di criteri e modalità tecnico-operative definite secondo le convenzioni di cui ai successivi commi.

2. Le attività di cui al precedente comma 1 dovranno essere regolamentate uniformemente secondo la Convenzione Tipo approvata dalla Regione Campania previo parere vincolante dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.

3. Nella Convenzione di cui al comma 2, da sottoscrivere tra Ente Gestore e assegnatario, saranno definite espressamente la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme edilizie e tecniche applicabili all'ERP e delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.

4. La Convenzione stabilisce altresì l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.


 

 

Articolo 15

Scelta alloggio e consegna.

1. La scelta degli alloggi, è compiuta dagli assegnatari, o da persona da essi delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, previa convocazione secondo le procedure stabilite dall'Ente Gestore.

2. Qualora l'assegnatario non si presenti alla convocazione lo stesso perde il diritto di scelta.

3. La rinuncia degli assegnatari all'alloggio ad essi proposto può avvenire solo per gravi e documentati motivi.

4. La rinuncia giustificata consente all'interessato di non perdere il diritto all'assegnazione e di scegliere gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque che si rendano disponibili.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

6. L'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione del Comune, provvede alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

8. Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi determina la decadenza dall'assegnazione di cui al presente regolamento.


 

 

Articolo 16

Subentro nella domanda di assegnazione.

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili, di trasferimento della propria residenza altrove o di abbandono di fatto, subentrano alla domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente Regolamento nel seguente ordine: coniuge e convivente ai sensi della legge 76 del 2016 nonché figli e convivente more uxorio, e ascendenti, discendenti, collaterali, affini e soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8, così come definito alla data di presentazione della domanda.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare richiesta di subentro direttamente al Comune che provvederà a trasferire l'istanza alla Regione Campania per la dovuta variazione nell'anagrafe del fabbisogno.

2 bis. La variazione di cui al comma 2 avverrà nel rispetto dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 11. (1)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 17

Permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica. (1)

1. L'Ente gestore ha l'obbligo di verificare, secondo le previsioni del successivo articolo 27, la permanenza dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal Comune o dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. (2)


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera p), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Capo V

Canone alloggi


 

Articolo 18

Contratto di locazione.

1. Il rapporto locativo derivante dall'assegnazione ordinaria è formalizzato con contratto di locazione da stipularsi entro 3 mesi dall'assegnazione dell'alloggio.

2. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.

3. Il rispetto delle norme di legge, di contratto e di quanto previsto nel presente regolamento è un obbligo per l'assegnatario e il suo nucleo familiare, la cui violazione, previa diffida dell'Ente Gestore, comporta il procedimento di decadenza dell'assegnazione di cui al successivo articolo 27.

4. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli di cui allo schema tipo di contratto approvato dalla Regione Campania previo parere vincolante dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.


 

 

Articolo 19

Subentro nella assegnazione. (1)

1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.

2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

3 bis Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento. (2)

4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato. (3)

4 bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni. (4)

5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.

6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.

7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 20

Coabitazione finalizzata all'assistenza.

1. È ammessa la coabitazione finalizzata all'assistenza e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazioni di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, previa comunicazione, corredata da certificazione dell'ASL o struttura pubblica competente, da parte dell'assegnatario.

2. La coabitazione di cui al precedente comma non può protrarsi per un periodo superiore a due anni. In presenza di casi gravi e documentati può essere concessa una proroga più volte previa verifica biennale dei requisiti del soggetto che offre assistenza e di quello che ha bisogno di cure.

3. La coabitazione di cui al comma 1 non da diritto al subentro come definito agli articoli 16 e 19.



 

Articolo 21

Ospitalità temporanea nell'alloggio.

1. L'ospitalità temporanea, nei limiti di adeguatezza dell'alloggio all'esigenze del nucleo familiare così come previsto all'articolo 6, previa richiesta da parte dell'assegnatario e autorizzazione dell'Ente Gestore, è ammessa per una durata massima anche non continuativa di due anni, e prorogabile per altri due anni sempre previa autorizzazione dell'Ente Gestore sulla base di comprovati motivi. (1)

2. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro.

3. L'ospitalità per i familiari di primo e secondo grado con evidente e grave disagio economico a seguito di separazione consensuale o giudiziale non comporta maggiorazione per quote servizi. A tal fine si richiede la presenza di sentenza passata in giudicato nel caso di separazione giudiziale o di separazione omologata nel caso di separazione consensuale. (2)

4. In tutti gli altri casi l'ospitalità temporanea di cui al comma 1 comporta un aumento delle quote servizi.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



Art. 22

Criteri per la determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento è calcolato dagli Enti Gestori quale somma di una quota oggettiva, determinata in funzione delle caratteristiche degli alloggi, e di una quota soggettiva, determinata in funzione del valore ISEE del nucleo familiare degli assegnatari.

2. La quota annuale del canone di locazione che esprime le caratteristiche oggettive degli alloggi è determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento e si ottiene moltiplicando il risultato per 0,314.

3. La quota annuale del canone di locazione che esprime la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario si ottiene elevando a 1,6 il valore dell'ISEE e moltiplicando il risultato per 0,00024.

4. Il canone annuo di locazione, che non può superare il dodici per cento del valore dell'ISEE, non può comunque essere inferiore ai seguenti importi:

a) per ISEE inferiori a euro 1.500,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,00, nel limite massimo di euro 288,00;

b) per ISEE tra euro 1.500,00 e 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,60, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6;

c) per ISEE superiori a euro 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 4,20, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6.

5. In ogni caso, il canone annuo di locazione non può essere inferiore a euro 180,00 e non può superare il valore calcolato ai sensi del comma 11.

6. Fermo restando il limite minimo inderogabile di euro 180,00, il canone di locazione è ridotto del quindici per cento, per i nuclei familiari composti da una sola persona, e del dieci per cento, per i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), certificata da struttura pubblica. Le due riduzioni non sono cumulabili.

7. Gli Enti Gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento del canone di locazione sulla base delle condizioni economiche dell'assegnatario risultanti dall'ISEE.

8. Gli assegnatari sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno di ogni biennio.

9. Nei casi in cui il pagamento del trattamento di fine rapporto all'assegnatario o a un componente del nucleo familiare abbia contribuito ad aumentare il valore dell'ISEE in corso di validità, l'assegnatario ha la facoltà di richiedere con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, che l'Ente Gestore consideri l'ISEE dell'anno precedente, ai fini del calcolo del canone di locazione.

10. Nei casi di intervenuta riduzione del valore ISEE, l'importo del canone è aggiornato dall'Ente gestore, su istanza di parte corredata dall'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

11. Agli assegnatari che non rispettano l'obbligo di consegna della documentazione di cui al comma 8 è applicato un canone annuo pari a tre volte la quota determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento.

12. All'atto della consegna, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione.

13. La mancata consegna della documentazione di cui al comma 8 protratta per due bienni consecutivi determina la decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 27.

14. La Giunta Regionale può effettuare eventuali aggiornamenti dei criteri di determinazione dei canoni, sulla base del monitoraggio biennale dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.

 

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2. In precedenza il presente articolo era stato modificato dai regolamenti regionali 30 novembre 2020, n. 12 e 29 dicembre 2022, n. 13.



 

Articolo 23

Morosità del canone.

1. La morosità del pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie superiore a sei mesi determina la decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario.

2. Esclusivamente per gravi e motivate situazioni la morosità di cui al precedente comma può essere sanata con il pagamento della somma dovuta, maggiorata dell'interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, entro il termine stabilito all'atto della messa in mora.

3. Qualora si fosse già attivata la procedura di decadenza da parte del Comune, il pagamento della somma di cui al precedente comma può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio dal provvedimento di decadenza.

4. Al fine di favorire il recupero della morosità pregressa, su istanza motivata dell'interessato, l'Ente Gestore rateizza le somme dovute fino a un massimo di 120 rate mensili. (1)

4 bis. L'importo della rata mensile del piano di ammortamento del debito pregresso non può essere inferiore a euro 25,00. (2)

4 ter. È facoltà degli enti gestori ricalcolare la morosità, tenendo conto del reddito effettivo degli assegnatari, anche con riferimento agli anni pregressi. (3)

 

(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12 in seguito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12 ed in seguito così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Capo VI

Gestione degli alloggi

 

 

Articolo 24

Partecipazione, rappresentanza degli utenti ed autogestione.

1. Per garantire la massima trasparenza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e a tutela degli interessi e diritti degli assegnatari, i Comuni e gli Enti Gestori promuovono e favoriscono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza. (1)

2. Gli Enti Gestori anche attraverso idonei gestori sociali e percorsi guidati di progettazione partecipata promuovono e favoriscono servizi abitativi collaborativi attraverso l'autogestione, da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni per migliorare la coesione sociale, creare relazioni tra gli assegnatari, senso di comunità e condivisione di spazi e attività. (2)

3. Per la progettazione e la gestione del sistema servizi, sono stipulati, nell'ambito territoriale di riferimento e attraverso l'ACER, appositi protocolli d'intesa tra Comuni i soggetti gestori e le organizzazioni sindacali e associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini più rappresentative a livello regionale. (3)

4. Gli enti gestori favoriscono altresì la gestione di servizi finalizzati all'inclusione sociale da parte di associazioni, cooperative o imprese sociali cui affidare l'uso di spazi comuni del patrimonio ERP, previa apposita convenzione. In sede di Osservatorio Regionale sulla Casa sono definiti regolamenti attuativi da adottare a cura degli Enti Gestori. (4)

5. È fatta salva la facoltà del Comune e/o dell'Ente Gestore dell'immediato annullamento della Convenzione qualora si riscontri un uso improprio dello stesso patrimonio ERP.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera u), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 

 

Articolo 25

Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari.

1. Gli Enti Gestori, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi, possono autorizzare il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito di uno stesso territorio comunale o tra Comuni diversi. (1)

1 bis) Nel caso di alloggi di proprietà dell'ACER, va acquisito formale assenso del Comune o dei Comuni di riferimento. (2)

2. Qualora sussistono condizioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi, il cambio consensuale potrà avvenire solo dopo il pagamento della somma dovuta, maggiorata dell'interesse legale, nonché di eventuali spese legali e di procedimento.

3. Il cambio consensuale avviene nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano e allo stesso seguirà l'aggiornamento della piattaforma relativa all'anagrafe dell'utenza a cura dell'Ente Gestore.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 26

Mobilità.

1. Gli Enti Gestori per evitare situazioni di sottoutilizzo e sovraffollamento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, o disagi abitativi di carattere sociale possono predisporre un programma di mobilità degli assegnatari sulla base dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio edilizio.

2. Il programma si realizza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli che si sono resi disponibili, ovvero destinandovi una parte non superiore al 5 per cento di quelli di nuova assegnazione.

3. La mobilità dall'alloggio utilizzato può avvenire in qualsiasi momento su richiesta motivata degli assegnatari interessati o d'ufficio.

4. Possono essere accolte le richieste di mobilità degli assegnatari per i quali non si rilevano inadempienze contrattuali e previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione.

5. Qualora a seguito di domanda dell'assegnatario, lo stesso rifiuti un alloggio idoneo proposto dall'Ente gestore, la richiesta viene ritenuta improcedibile.

6. La scelta dell'alloggio da assegnare avviene nel rispetto del mantenimento di adeguate condizioni abitative e con particolare riguardo alla presenza delle condizioni sociali e di disagio nel nucleo familiare. (1)

7. Per partecipare al programma di mobilità l'assegnatario deve compilare l'apposita sezione della piattaforma relativa all'anagrafe dell'utenza, indicando le motivazioni della richiesta del cambio dell'alloggio, l'eventuale zona di preferenza oltre che ai dati anagrafici e reddituali del richiedente e dell'intero nucleo familiare.

8. I provvedimenti di mobilità, su richiesta degli interessati, assunti dall'ente gestore, sono eseguiti in via prioritaria solo in caso di situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle Autorità competenti in materia.

9. Nel caso in cui il Comune/Ente gestore accerti una consolidata situazione di sovraffollamento dell'alloggio o di sottoutilizzo, attiva il procedimento di mobilità d'ufficio individuando un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare dell'assegnatario. Sono fatte salve particolari e gravi esigenze di natura socio-sanitaria che, previa idonea documentazione presentata a cura dell'interessato, sono adeguatamente considerate.

10. I provvedimenti di mobilità d'ufficio di cui al precedente comma, sono eseguiti secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 10 comma 6, ricollocando i nuclei familiari preferibilmente in edifici situati in zone limitrofe. (2)

11. Sono, altresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il Comune, ove occorra, d'intesa con l'Ente gestore assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo.

12. L'avvio del procedimento di mobilità è comunicato agli interessati, i quali nei successivi 30 giorni possono presentare ricorso all'Autorità Regionale per le opposizioni di cui all'articolo 12 che si esprime entro 60 giorni. (3)

13. La definizione del procedimento di mobilità si conclude con l'aggiornamento della piattaforma relativa all'anagrafe dell'utenza a cura dell'Ente Gestore.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 

 

Articolo 27

Decadenza dall'assegnazione.

1. L'Ente Gestore verifica con cadenza biennale la permanenza dei requisiti di  accesso all'assegnazione, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune e dell'Ente Gestore per l'accertamento della situazione del nucleo familiare. (1)

2. La procedura di decadenza dall'assegnazione viene attivata dal Comune d'ufficio o su segnalazione dell'Ente Gestore previo contraddittorio con l'assegnatario.

3. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione è emesso dal Comune, con provvedimento motivato e notificato, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso: (2)

a. non abbia trasferito la residenza ed occupato stabilmente l'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 15, prorogabili una sola volta o abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi; (3)

b. abbia abbandonato volontariamente l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal primo accertamento del Comune, o non abiti stabilmente nell'alloggio; in caso di situazioni indipendenti dalla volontà del nucleo familiare il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi;

c. sia responsabile di aver contravvenuto alle disposizioni di legge previste dal contratto di locazione;

d. abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertinenze;

e. si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi fatto salvo la condizione di morosità incolpevole così come disciplinata dalla Regione Campania;

f. abbia perduto i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento; (4)

g) disponga di una situazione economica da oltre due anni consecutivi pari o superiore al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento; (5)

h. abbia utilizzato in maniera impropria l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni dell'edificio:

h.1- mutando la destinazione d'uso ovvero causando danni irreparabili;

h.2- destinandolo a scopi o attività illeciti direttamente o da terzi;

h.3- realizzando opere edili abusive che abbiano determinato incremento di volumetria e/o superfici dell'alloggio e non abbia ripristinato lo stato legittimo.

4. Nei casi previsti dalla lettera h) del precedente comma, il ripristino dello stato dei luoghi non darà seguito all'emissione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data di dichiarazione di decadenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.

6. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Il Comune è tenuto a motivare i casi in cui l'esecuzione del provvedimento di decadenza risulti pregiudizievole e debba, pertanto, essere sospesa o differita, indicando il termine massimo per il rilascio dell'alloggio e autorizzando, a tal fine, l'utilizzo temporaneo dello stesso.

7 bis: Avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni. (6)

8. Per tutto il periodo che intercorre dalla notifica del provvedimento di decadenza al rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare deve corrispondere all'Ente Gestore un canone calcolato sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento e di tutte le spese per l'eventuale ripristino dell'alloggio consegnato.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 5) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), punto 6) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 28

Perdita della qualifica di assegnatario.

1. Qualora l'assegnatario, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite ISEE per la decadenza, pari al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento, perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore. (1)

2. L'Ente Gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, al conduttore sarà applicato il canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). (4)

4. La perdita della qualifica di assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione, ma non comporta l'obbligo di lasciare l'alloggio assegnato. (2)

5. Qualora l'interessato e il suo nucleo familiare in seguito rientri nei limiti dell'ISEE per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica può richiedere di essere considerato assegnatario dell'alloggio. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), punto 1), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), punto 2), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), punto 3), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 13.


 

 

Articolo 29

Vendita del patrimonio ERP.

1. I Comuni e gli Enti proprietari, in coerenza con la programmazione regionale finalizzata ad assicurare lo sviluppo del servizio pubblico per soddisfare il fabbisogno abitativo e nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazione e reinvestimento, possono procedere alla vendita di alloggi ERP per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio secondo specifici Programmi di Alienazione e di Reinvestimento redatti secondo le linee guida definite con successivo Decreto Dirigenziale regionale sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa.

2. I Programmi di Alienazione possono includere anche immobili classificati catastalmente come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., qualora l'alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma e devono favorire prioritariamente la dismissione degli immobili:

a. situati nei condomini misti;

b. inseriti in situazioni estranee all'Edilizia Residenziale Pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti;

c. il cui stato di degrado, comporti oneri di manutenzione e/o ristrutturazione non sostenibili da parte dell'ente proprietario sulla base di una stima documentata;

d. collocati in edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del Comune di proprietà.

3. Sono fatti salvi i Programmi di Alienazione avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si intendono avviati i programmi approvati dalla Regione, per i quali ci sia stata almeno la comunicazione dell'Ente proprietario della volontà di procedere all'alienazione con indicazione del prezzo di vendita. (1)

4. Sono esclusi dalla vendita gli alloggi e gli immobili la cui realizzazione risulti, da certificato di ultimazione/collaudo, inferiore ai dieci anni ad eccezione degli alloggi di cui al successivo comma 9.

5. Hanno titolo all'acquisto dell'alloggio ERP l'assegnatario e i componenti del proprio nucleo familiare, individuati all'articolo 8 i quali conducano lo stesso a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni, delle sanzioni, delle quote servizi e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. (2)

6. Gli alloggi ERP, rientranti nei Programmi di Alienazione, vengono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi, in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica di cui agli articoli 9 e 28 del presente Regolamento, che risultano in regola con la corresponsione dei canoni, delle eventuali sanzioni, delle quote servizi e delle spese. Il valore dell'immobile risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate secondo le normative vigenti al momento di definizione dell'offerta. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento (1%) per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento (20%). (3)

7. Gli immobili classificati catastalmente come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché i locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., sono previamente offerti in vendita agli assegnatari/affittuari dei medesimi, che risultano in regola con la corresponsione dei canoni, delle eventuali sanzioni, delle quote servizi e delle spese. Il valore dell'immobile è determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 296 del 2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle entrate - Osservatorio del mercato immobiliare. (4)

8. Per gli alloggi ERP e per gli immobili, realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 s.m.i., il valore, così come determinato rispettivamente ai commi 6 e 7, sarà ridotto della somma derivante dalla capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli affittuari a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144. Inoltre, sarà prevista la detraibilità dal valore di riscatto dell'alloggio, in misura non superiore all'80 per cento, delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni e manutenzioni straordinarie eventualmente sostenute dall'assegnatario. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 bis, D.L. 244/95 convertito nella legge 341/95 così come integrato dall'articolo 5, comma 3 della legge 148/2005 di conversione del Decreto n. 86/2015. Sono altresì fatte salve le procedure di cui all'articolo 82 comma 2 di cui al titolo VIII della legge 219/81. (5)

9. Gli alloggi realizzati nell'ambito di programmi di sostituzione degli alloggi E.R.P. esistenti, possono essere offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi preesistenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, al valore determinato al comma 6 ad eccezione della decurtazione della vetustà e in ogni caso in funzione della nuova rendita catastale.

10. Nel caso che sugli immobili posti in vendita l'Ente proprietario abbia effettuato interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione, di efficientamento energetico e/o adeguamento sismico nei cinque anni precedenti il rogito di trasferimento, il prezzo di vendita degli alloggi ERP, calcolato ai sensi dei commi precedenti, è aumentato dei costi sostenuti dall'Ente proprietario per i suddetti interventi, obbligatoriamente documentati. Non devono intendersi compresi nella fattispecie tutti gli interventi manutentivi relativi agli elementi essenziali afferenti all'abitabilità dell'alloggio, l'adeguamento a norme obbligatorie o di manutenzione ordinaria, anche se riconosciuti necessari dagli Enti Gestori già prima dell'adozione dei Piani Vendita e che si sono protratti nel tempo per mancanza di finanziamenti o di risorse. (6) 

11. Nella compravendita sarà compresa la comproprietà, pro-quota millesimale, delle parti comuni, tali per destinazione e per legge.

12. I proventi, derivanti dall'alienazione degli alloggi di E.R.P. inseriti nei Programmi di Alienazione, nonché quelli relativi all'estinzione del diritto di prelazione di cui al successivo comma 31, restano nella disponibilità degli Enti Proprietari e sono destinati all'attuazione di Programmi di Reinvestimento ad eccezione dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili di cui al precedente comma 7, che potranno avere finalità differenti. Una quota non superiore al tre per cento (3%) del ricavato può essere utilizzata per spese generali e di amministrazione correlata all'attività del Programma. (7)

13. I Programmi di Reinvestimento saranno costituiti da:

a. interventi straordinari di recupero;

b. riqualificazione del patrimonio ERP esistente;

c. acquisto e solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi.

14. I Programmi di Alienazione e i Programmi di Reinvestimento sono approvati dagli Enti Proprietari, e vengono trasmessi ai competenti uffici regionali, i quali previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Osservatorio Regionale sulla Casa, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dello stesso, esprimono l'assenso o formulano eventuali osservazioni.

15. Le somme, dovute a titolo di prezzo della vendita dovranno essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla stipula del rogito di trasferimento della proprietà, su un conto corrente dedicato avente ad oggetto "Proventi alienazione alloggi", per le finalità di cui ai precedenti commi.

16. La Regione Campania, promuove apposite convenzioni con Istituti di Credito per finanziamenti agevolati agli assegnatari che intendono acquistare la proprietà degli alloggi posti in vendita.

17. L'attuazione dei Programmi di Alienazione deve essere comunicata ai competenti uffici regionali ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe del Patrimonio e dell'Utenza previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

18. Gli Enti Proprietari/Gestori devono semestralmente monitorare le entrate derivanti dalle cessioni, ed entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo devono rendicontare l'utilizzo delle stesse alla Regione con le modalità definite con il Decreto Dirigenziale regionale di cui al comma 1.

19. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'Ente Proprietario, verifica la disponibilità nel proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso Comune, idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo, attivando il procedimento di cui all'articolo 26 del presente Regolamento facendosi carico degli oneri relativi al trasferimento.

20. Per i soli alloggi ubicati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento, è fatto obbligo per gli Enti Proprietari procedere alla vendita a favore dei legittimi assegnatari nel rispetto del presente Regolamento. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'Ente Proprietario, attiva le procedure di cui al precedente comma 19.

21. Qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della presenza nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo disagio riferibili all'età anagrafica dell'assegnatario superiore a 70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap, e nel caso in cui non sia disponibile un alloggio libero, l'assegnatario continua ad usufruire dell'alloggio già assegnatogli.

22. Gli alloggi, resisi disponibili a seguito della procedura attivata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20, sono posti in vendita mediante asta pubblica rivolta prioritariamente a tutti gli assegnatari in possesso dei requisiti di legge.

23. Gli Enti Proprietari, con atto notificato a mezzo raccomandata A/R o PEC, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. Gli assegnatari entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente Proprietario manifestano, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, la volontà di procedere all'acquisto al prezzo comunicato, pena la decadenza della possibilità dell'acquisto.

24. Le spese inerenti e conseguenti le procedure di alienazione e gli oneri relativi alla stipulazione del trasferimento della proprietà sono a carico degli acquirenti.

25. Ciascun Ente Proprietario garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza dei beni immobili ceduti.

26. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui al presente Regolamento è predisposta dagli uffici tecnici degli Enti alienanti.

27. Gli effetti attivi e passivi delle compravendite hanno decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento.

28. Ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile, l'Ente Proprietario, qualora soggetto di diritto pubblico, può individuare, mediante apposito provvedimento, un funzionario che assume le funzioni di ufficiale rogante. L'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile soggiace all'imposta ipotecaria e catastale della normativa vigente.

29. Gli alloggi ERP e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente regolamento non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.

30. Decorsi i termini indicati al precedente comma 29, l'assegnatario ovvero i suoi eredi o legatari possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'Ente già Proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per cento (3%) per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento (70%) (articolo 55 Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1). (8)

31. Il diritto di prelazione dell'Ente già Proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'Ente stesso un importo pari alla somma della quota del venti per cento (20%) del valore dell'alloggio calcolato, così come determinato dai commi 6 e 7 del presente articolo, e della quota variabile decrescente dal quindici per cento (15%) all'uno per cento (1%) sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 29 del presente articolo, per gli ulteriori dieci anni. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 1), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 2), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 3), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 4), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 6), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 7), regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 30

Occupazione senza titolo degli alloggi

1. L'Ente Proprietario/Gestore, accertata l'occupazione senza titolo, diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.

2. Il Comune territorialmente competente, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 33, dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo. (1)

3. Il nucleo familiare che occupa o cede senza titolo un alloggio perde, per il termine previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f., il diritto ad una eventuale assegnazione con conseguente cancellazione dall'anagrafe dell'utenza se iscritto o la inibizione all'iscrizione nell'anagrafe stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33.

4. Per tutto il periodo in cui perdura l'occupazione senza titolo, l'Ente Gestore addebita all'occupante un'indennità calcolata secondo le modalità previste dal precedente articolo 22 del presente regolamento.

5. L'occupante nel periodo di permanenza è inoltre soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti residenti nel patrimonio di ERP e alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle stesse.

6. Il pagamento dell'indennità e delle quote di cui al precedente comma, nonché le attività di gestione poste in essere dall'ente gestore nei confronti dell'occupante senza titolo durante il periodo dell'occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione dell'alloggio da parte dell'occupante stesso.

7. L'Ente Proprietario/Gestore comunica agli enti erogatori di utenze domestiche e/o servizi di pubblici servizi, i nominativi dei soggetti occupanti senza titolo al fine dell'immediata sospensione del servizio stesso in uno con la nullità degli atti assunti in violazione con quanto indicato dalla legge 80 del 2014.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



 

Articolo 31

Contrasto all'illegalità

1. Al fine di garantire un efficace contrasto all'illegalità l'ACER ed i Comuni assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarità dell'occupazione degli alloggi e promuovono intese con enti erogatori di utenze domestiche e/o servizi di pubblici servizi per una corretta applicazione della legge.

2. Saranno altresì attivati Protocolli d'Intesa con le Prefetture competenti territorialmente, l'ACER, i Comuni e l'ANCI Campania, per assicurare azioni di prevenzione, controllo dei quartieri, sgomberi programmati.



 

Capo VII

Norme finali e transitorie


 

Articolo 32

Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione del presente regolamento e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

2. A tal fine, con cadenza biennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'ACER e dall'Osservatorio regionale sulla casa, la Giunta Regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) Consistenza e distribuzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) Monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

c) Grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; (1)

d) Analisi dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo;

e) Criticità emerse nell'attuazione della presente Regolamento.


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera ee) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.


 
 

Articolo 33

Occupazioni improprie

1. Al fine di creare le condizioni ottimali per regolamentare con nuovi criteri le assegnazioni degli alloggi ERP ed avere certezza dello stato di determinazione degli stessi, è prevista per tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP e nel rispetto del successivo comma 2, la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2021 con istanza di regolarizzazione indirizzata all'Ente Gestore. (1)

2. Il nucleo familiare, al fine di ottenere l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio, deve: (2)

a. dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 ad eccezione di quelli previsti alla lettera e); (3)

b. occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

c. non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;

d. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

e. impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione. (4)

e bis) dimostrare per il nucleo familiare, sia di avere avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell'assegnazione in sanatoria. (5)

2 bis. Ai fini dell'assegnazione in sanatoria non si tiene conto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del presente regolamento, fermo restando la possibilità di attivare in seguito le procedure di cui all'articolo articolo 26. (6)

2 ter. Il procedimento di cui ai precedenti commi si perfeziona entro il 30 settembre 2021 per quanto di competenza dell'Ente Gestore e nei successivi 30 giorni con provvedimento del Comune notificato alla parte interessata, previo parere della Commissione Provinciale di cui all'articolo 34 comma 2 del presente Regolamento che, per questa sola materia, si esprime in base ai criteri del presente regolamento. (7)

2 quater. Avverso al provvedimento di cui al comma 2 bis può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso all'Autorità regionale di cui all'articolo 12 che si esprime entro i successivi 60 giorni. (8)

3. Gli Enti Gestori dovranno concludere i procedimenti, avviati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, relativi alla regolarizzazione previste dalla legge regionale n. 13 del 2000, previo parere della Commissione Provinciale di cui all'articolo 34 comma 2 del presente Regolamento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021. (9)

3 bis. Avverso al provvedimento di cui al comma 3 può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso all'Autorità regionale di cui all'art. 12 che si esprime entro i successivi 60 giorni. (10)

4. Gli Enti Gestori provvederanno direttamente a inserire nell'anagrafe dell'utenza gli assegnatari regolarizzati con i relativi nuclei familiari.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 3) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 4) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 5) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 6) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 6) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 6) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), punto 7) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.


 

 

Art. 34 (1)

Norme transitorie

1. Le presenti norme non si applicano per i Bandi di concorso da avviare e/o in corso di espletamento purché le graduatorie definitive siano approvate entro il 31 dicembre 2021. (2)

2. Le Commissioni provinciali assegnazione alloggi, di cui alla previgente normativa regionale, restano in carica fino all'approvazione delle graduatorie definitive e/o delle procedure di cui all'articolo 33. Decorso il termine di cui al comma 1, le Amministrazioni Comunali dovranno attenersi alle nuove procedure ai sensi delle presenti norme. Le eventuali sostituzioni di componenti decaduti, al fine di mantenere il numero minimo di componenti necessari allo svolgimento delle attività, sono effettuate con decreto dirigenziale regionale.

2 bis. Le procedure di regolarizzazione delle occupazioni improprie di alloggi Erp ancora pendenti al 01 gennaio 2022 si concludono secondo la disciplina vigente al momento di presentazione delle istanze, senza il parere preventivo delle Commissioni Provinciali di cui al comma 2. (3)

3. Ogni altro procedimento amministrativo avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conclude ai sensi della normativa previgente.

4. Per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ACER e i Comuni superiori ai 15.000 abitanti possono costituire apposite strutture tecniche con la partecipazione anche delle OO.SS. e Associazioni già facenti parte dell'Osservatorio regionale sulla casa.

5. A partire dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento dovrà essere calcolato dagli Enti Gestori sulla base dell'ultima condizione reddituale accertata ai sensi della L.R. 19/97, con riferimento a redditi percepiti non antecedentemente al 2018. (4)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera gg) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 3) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7 ed in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 13 e dall'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2.



 

Articolo 35

Invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



 

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente regolamento entrano in vigore rispettivamente dal 01 gennaio 2022 e in data 01 gennaio 2025, fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 22, le cui disposizioni entrano in vigore il 01 gennaio 2024. (1)

3. I decreti attuativi indicati nel presente regolamento debbono essere emanati entro il 30 settembre 2021. (2)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera hh), punto 1) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 28 giugno 2021, n. 5, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 1) del regolamento regionale 30 dicembre 2021, n. 7, dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 13 ed infine dall'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera hh), punto 2) del regolamento regionale 30 novembre 2020, n. 12.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca