Regolamento Regionale 20 gennaio 2020, n. 1.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 5 del 20 gennaio 2020


"DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE REGIONALI"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) ed in particolare il comma 6 dell'articolo 21;

vista la delibera della Giunta regionale n. 463 dell'1 ottobre 2019;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana

il seguente Regolamento:


Art. 1

(Procedure di nomina delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al presente regolamento.

2. Sono nominate guardie zoofile volontarie regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido 10 anni, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione o di aggiornamento autorizzato dalla Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 3/2019.

3. Le guardie zoofile volontarie regionali partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.

4. Il trasferimento delle guardie zoofile volontarie regionali tra le associazioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 3/2019 è comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.

5. La Regione, all'atto della nomina, rilascia alla guardia zoofila volontaria regionale una tessera di riconoscimento secondo il modello di cui all'Allegato A.



Art. 2

(Corsi di formazione)

1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale previsto dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 3/2019, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento destinati alle guardie zoofile volontarie regionali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della stessa legge regionale.

2. I corsi di cui al comma 1 prevedono almeno:

a) le materie di insegnamento di cui all'Allegato B;

b) la durata complessiva di centocinquanta ore di cui almeno trenta dedicate alla pratica;

c) l'esame finale.

3. L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione composta da un rappresentante della Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con funzione di Presidente, da un rappresentante dell'Ente che ha collaborato all'organizzazione del corso e da un funzionario regionale con funzioni di segretario.



Art. 3

(Attività delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali operano per conto delle associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'ASL competente sulla sede operativa dell'associazione, secondo un programma annuale preventivamente definito dall'ASL.

2. La collaborazione, a titolo volontario e gratuito, non determina costituzione di rapporto di lavoro e non fa sorgere diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti delle AASSLL.

3. Il programma periodico di attività delle guardie zoofile volontarie regionali è redatto dall'ASL competente, previa richiesta delle associazioni cui le stesse sono iscritte con indicazione dei nominativi delle guardie zoofile volontarie regionali aderenti al piano, l'ambito territoriale di competenza, le attività previste e la durata del periodo di collaborazione concordato per ciascuna guardia zoofila.

4. Le guardie zoofile volontarie regionali espletano le seguenti attività:

a) promuovere e diffondere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale;

b) supportare il personale dell'ASL nei sopralluoghi attinenti al benessere degli animali e negli accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti;

c) vigilare sul rispetto delle norme sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo e segnalare all'ASL ed alla polizia municipale competenti per territorio le violazioni alle predette norme attraverso una relazione scritta, se possibile corredata di documentazione fotografica.

5. Ogni associazione fornisce alle guardie zoofile volontarie regionali iscritte idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi in osservanza dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).



Art. 4

(Relazione sull'attività di vigilanza)

1. Il rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente, che le associazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale n. 3/2019, trasmettono alla Regione per il tramite dell'ASL stessa entro il 31 marzo di ogni anno, contiene una relazione sull'attività svolta in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo dalle guardie zoofile volontarie regionali.



Art. 5

(Doveri e norme di comportamento delle guardie zoofile volontarie)

1. Ogni guardia zoofila volontaria regionale è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e dalle direttive regionali in materia.

2. Le guardie zoofile volontarie regionali, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3:

a) esibiscono la tessera di riconoscimento fornita dalla Regione, per assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della guardia zoofila volontaria regionale e della natura volontaria delle attività;

b) operano con prudenza, diligenza e perizia;

c) assicurano corrette azioni di relazione e di comportamento;

d) assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

e) indossano vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo.



Art. 6

(Abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Procedure per la nomina e l'impiego delle guardie zoofile) è abrogato.



Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.   

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca