Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 14 dell'8 febbraio 2021


"Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"; 

vista la delibera della Giunta regionale n. 500 del 18 novembre 2020 (Approvazione dello schema di regolamento recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo");

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana


il seguente Regolamento:


Indice


Capo I Oggetto e finalità

Art. 1 Oggetto e finalità


Capo II Conduzione e accesso degli animali d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 2 Disposizioni comuni

Art. 3 Parchi e aree verdi destinate al pubblico

Art. 4 Spiagge e stabilimenti balneari.

Art. 5 Uffici e strutture pubbliche e private aperti al pubblico

Art. 6 Luoghi aperti al pubblico ove sono presenti alimenti destinati al consumo umano

Art. 7 Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

Art. 8 Strutture ospedaliere

Art. 9 Strutture residenziali e semiresidenziali


Capo III Valutazione del rischio dei cani morsicatori e aggressivi

Art. 10 Segnalazione dei casi di aggressioni o di morsicature

Art. 11 Strumenti e definizioni per la valutazione del rischio

Art. 12 Gestione degli eventi

Art. 13 Formazione


Capo IV Registro Tumori Animali (RTA)

Art. 14 Finalità

Art. 15 Organizzazione territoriale e gestione del RTA

Art. 16 Fonti dei flussi informativi sui dati dei tumori animali

Art. 17 Sistema informatico regionale per la gestione del RTA

Art. 18 Funzionamento e monitoraggio

Art. 19 Cooperazione con il Registro Tumori di Popolazione

Art. 20 Richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici

Art. 21 Laboratori di riferimento per il funzionamento del RTA


Capo V Pronto Soccorso animali vaganti

Art. 22 Disposizioni generali

Art. 23 Numero Verde Regionale

Art. 24 Gestione del Pronto Soccorso Regionale di I Livello

Art. 25 Gestione del Pronto Soccorso Regionale di II Livello


Capo VI Strutture e servizi di ricovero degli animali vaganti

Art. 26 Classificazione e requisiti delle strutture di ricovero

Art. 27 Criteri per il risanamento dei canili esistenti

Art. 28 Affidamento dei servizi di ricovero e degenza dei cani vaganti

Art. 29 Tariffario Regionale


Capo VII Allevamenti, pensioni, centri di addestramento, attività di toelettatura e negozi di vendita di animali di affezione

Art. 30 Requisiti degli allevamenti di animali d'affezione

Art. 31 Requisiti delle pensioni per gli animali d'affezione

Art. 32 Attività di toelettatura per animali d'affezione

Art. 33 Centri di addestramento

Art. 34 Negozi di vendita di animali di affezione

Art. 35 Registro

Art. 36 Regime amministrativo

Art. 37 Disposizioni transitorie


Capo VIII Cimiteri degli animali d'affezione

Art. 38 Disposizioni generali

Art. 39 Definizioni

Art. 40 Localizzazione dei cimiteri

Art. 41 Procedure per la realizzazione e la gestione

Art. 42 Caratteristiche dei terreni

Art. 43 Caratteristiche tecniche e funzionali

Art. 44 Registro dei cimiteri

Art. 45 Modalità di trattamento delle spoglie

Art. 46 Trasporto delle spoglie

Art. 47 Dismissione dei cimiteri

Art. 48 Vigilanza

Art. 49 Disposizioni transitorie


Capo IX Contributi Regionali

Art. 50 Priorità

Art. 51 Contributi per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione

Art. 52 Contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali

Art. 53 Contributi per il potenziamento delle strutture sanitarie per le prestazioni di primo e secondo livello

Art. 54 Progetti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, tutela e protezione degli animali d'affezione

Art. 55 Indennizzi agli allevatori


Capo X Disposizioni finali

Art. 56 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 57 Entrata in vigore


Capo I

Oggetto e finalità


Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 recante "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo", di seguito denominata "Legge", disciplina: 

a) le modalità di conduzione e di accesso degli animali d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) la disciplina per la valutazione del rischio dei cani;

c) la disciplina del Registro Tumori Animali.

d) la disciplina del Pronto Soccorso per animali vaganti;

e) la classificazione, le tipologie e i requisiti delle strutture e dei servizi di ricovero degli animali d'affezione;

f) i requisiti per l'apertura e la gestione delle attività commerciali con gli animali d'affezione;

g) la disciplina per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;

h) la disciplina per il riparto dei contributi per gli enti locali, le Aziende Sanitarie Locali e le Associazioni, nonché per gli indennizzi agli allevatori.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge, persegue con il presente regolamento la finalità di garantire e tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, nonché di prevenire il randagismo.



Capo II

Conduzione e accesso degli animali d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico


Art. 2

Disposizioni comuni

1. Agli animali d'affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di regolarità anagrafica, statali e regionali, con le seguenti modalità:

a) i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;

b) i conduttori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle feci e sono tenuti alla rimozione delle stesse.

c) i conduttori di cani devono avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell'autorità competente;

d) gli animali non devono cagionare disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali.

2. Le modalità di cui al comma 1 non si applicano, nel corso dell'espletamento delle specifiche funzioni, a cani guida per i non vedenti e animali di supporto per altri tipi di disabilità, animali domestici formalmente inseriti in programmi di intervento assistiti dagli animali e animali impiegati dalle Forze dell'Ordine.

3. I cani di sesso femminile in condizioni di estro non possono accedere ai luoghi indicati negli articoli 3 e 4.



Art. 3

Parchi e aree verdi destinate al pubblico

1. L'accesso degli animali d'affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico è consentito con le modalità di cui all'articolo 2, agli animali non affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti.

2. Nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, i Comuni individuano aree riservate ai cani, recintate, identificate con apposito cartello indicante gli orari di apertura e le norme di comportamento per i proprietari, e attrezzate. Nelle aree a loro destinate, gli animali, purché socializzati e non aggressivi, possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e museruola sotto la sorveglianza del conduttore, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Non è consentito, in ogni caso, l'accesso ai cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.



Art. 4

Spiagge e stabilimenti balneari.

1. I Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione.

2. L'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge.

3. Le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso con gli animali e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni. Il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali.

4. Al momento dell'accesso, il conduttore deve avere con sé:

a) certificato d'iscrizione alla anagrafe degli animali d'affezione;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e di endo e ectoparassitosi;

c) attestazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali valido per sessanta giorni dalla data del rilascio.

5. I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore. 

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, è responsabilità del conduttore assicurarsi che gli animali non siano lasciati incostoditi, non sconfinino dall'area delimitata e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino.

7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito o l'animale può essere allontanato. 

8. I Comuni, o i soggetti pubblici o privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.

9. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli animali.



Art. 5

Uffici e strutture pubbliche e private aperti al pubblico

1. L'accesso degli animali d'affezione negli uffici e nelle strutture aperti al pubblico è consentito agli animali, non affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti, con le modalità di cui all'articolo 2, limitatamente a un animale per ogni conduttore. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino.

2. Gli uffici e le strutture di cui al comma 1 possono riservare apposite aree dedicate alle persone accompagnate da animali, nelle quali il conduttore è tenuto a sostare con l'animale. Tali aree devono essere fisicamente separate dagli altri ambienti, anche se con essi comunicanti, e chiaramente identificate mediante apposito cartello posto all'ingresso contenente le norme di comportamento per i conduttori di animali.

3. Gli uffici e le strutture di cui al comma 1 possono altresì fornire servizi di ricovero temporaneo degli animali, di cui il conduttore è tenuto a usufruire. Eventuali box per il ricovero temporaneo devono possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche strutturali di cui all'articolo 11 comma 4 lettere d) e) f) g) della Legge e la permanenza degli animali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per espletare le attività e comunque non superiore ad un'ora.

4. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, il responsabile della struttura o ufficio, o un suo delegato, può impedire l'accesso o imporre l'allontanamento dell'animale.

5. I responsabili delle aree museali e delle aree sottoposte a vincoli archeologici o culturali, in base ad una propria valutazione dei rischi, e i responsabili degli uffici e delle strutture private aperte al pubblico possono vietare l'accesso degli animali e, in tal caso, appongono appositi cartelli di avviso.



Art. 6

Luoghi aperti al pubblico ove sono presenti alimenti destinati al consumo umano

1. L'accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici di somministrazione e di vendita di alimenti destinati al consumo umano, ai sensi del punto 4, Cap. IX, Allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è consentito con le modalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nelle zone adibite alla somministrazione degli esercizi pubblici:

a) nel manuale di autocontrollo sia presente un'apposita procedura, e che vi sia evidenza della sua applicazione, che nell'ambito delle buone prassi igieniche, indichi le azioni preventive al fine di impedire la contaminazione degli alimenti con particolare riguardo al rischio che gli animali vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti;

b) gli animali non vengano a contatto con stoviglie, pentolame e biancherie, che siano tenuti a terra e che si presentino puliti e con mantello asciutto.

3. Negli esercizi di vendita di alimenti destinati al consumo umano:

a) gli alimenti per uso umano, anche in confezione, sono contenuti in strutture che impediscono  qualsiasi contatto tra gli alimenti e gli animali;

b) le modalità di conduzione degli animali impediscano qualsiasi contatto anche indiretto tra gli animali e gli alimenti, anche se in confezione. Non è consentito porre gli animali nei carrelli utilizzati per poggiare temporaneamente gli alimenti, anche se in confezione.

4. Al momento dell'accesso, il conduttore dell'animale deve avere con sé un certificato rilasciato da un medico veterinario valido sessanta giorni dalla data del rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica, l'assenza di endo e ectoparassitosi.

5. I titolari degli esercizi di somministrazione e di vendita di alimenti destinati al consumo umano e di possono vietare l'accesso degli animali e, in tal caso, appongono appositi cartelli di avviso all'ingresso.


 

Art. 7

Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

1. Agli animali d'affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale con le modalità di cui all'articolo 2.

2. I cani devono essere condotti al guinzaglio ed essere muniti di museruola. I cani di piccola taglia possono viaggiare all'interno di trasportini. I gatti e gli altri animali domestici d'affezione sono ammessi solo se alloggiati in idonee gabbie o trasportini.

3. Gli animali d'affezione non possono occupare posti a sedere o ingombrare passaggi e portiere di salite e discesa.

4. In caso di sovraffollamento o mancato rispetto delle modalità di conduzione, il personale aziendale può impedire l'accesso o imporre l'allontanamento dell'animale.



Art. 8

Strutture ospedaliere

1. Ai cani e ai gatti, accompagnati da un conduttore in grado di gestirli e di averne il pieno controllo, è consentito l'accesso alle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, regionali, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Ogni struttura ospedaliera pubblica o privata regionale, sulla base delle peculiarità della propria struttura nonché della valutazione del rischio sanitario, disciplina in una apposita sezione della Carta dei Servizi pubblicata sul portale istituzionale:

a) modalità di accesso, limiti ed eventuali motivazioni in caso di divieto nelle aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza, nelle aree interne comuni e nei reparti di degenza. È in ogni caso precluso l'accesso presso le seguenti Unità Operative/Servizi: Unità di terapia Intensiva, Medicina d'Urgenza, Chirurgia d'urgenza, Traumatologia d'urgenza, Unità o stanze di isolamento comprese quelle che ospitano i pazienti posti sotto precauzioni per contatto, Unità di terapia intensiva e semi-intensiva post-operatoria, Centri Trapianto, Centri grandi ustionati, Centri Dialisi, Ostetricia e Nursery, Sale operatorie, Sale di Diagnostica e Interventistica invasiva, Sale con impianti radiologici, Sale mensa;

b) procedura e modello per l'istanza di accesso dell'animale, presentata dal paziente o da suo familiare, contenente sottoscrizione del conduttore che si dichiara ex ante responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale, e che lo stesso è coperto da polizza assicurativa per danni contro terzi;

c) modalità di conduzione dei cani e dei gatti nelle aree esterne di pertinenza degli edifici della struttura ospedaliera, con previsione che i cani siano condotti con guinzaglio e museruola da persone in grado di gestirli e i gatti tenuti nell'apposito trasportino;

d) percorsi che l'animale deve seguire per accedere alle aree interne comuni o ai reparti di degenza;

e) orari in cui è consentito l'accesso, con previsione che le visite dell'animale non possono svolgersi negli orari di consumo dei pasti;

f) protocolli di sanificazione ambientale e personale dopo la visita, ivi comprese le modalità di pulizia delle mani dei pazienti.

3. La richiesta di accesso del cane o del gatto nella struttura ospedaliera è trasmessa dal paziente o da un suo familiare al Direttore Sanitario che:

a) verifica la sussistenza dei requisiti, che non vi siano motivi sanitari ostativi, che la zona o il reparto oggetto della richiesta sia accessibile per le visite, che il personale sanitario coinvolto abbia conseguito idonea formazione sugli aspetti relativi all'accesso degli animali in struttura e sul controllo delle infezioni;

b) valuta la congruenza della richiesta.

4. Sulle richieste di accesso ad un reparto di degenza, il Direttore sanitario acquisisce il parere vincolante del Responsabile del reparto, che:

a) verifica che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea all'accesso dell'animale;

b) valuta il rischio infettivo e sanitario causato dall'accesso dell'animale;

c) valuta se la visita può avvenire nella stanza di degenza e, in caso sfavorevole, se può essere svolta in un'area comune della struttura;

d) valuta le condizioni cliniche degli altri pazienti con particolare riferimento alle loro eventuali allergie;

e) acquisisce il consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza.

5. Il Direttore Sanitario entro 3 giorni comunica il diniego o il nulla osta all'accesso dell'animale e, in tal caso, ne specifica la data, l'ora ed il luogo.

6. Il Direttore Sanitario provvede a comunicare ai Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente per territorio le giornate e gli orari in cui sono fissati gli incontri tra i pazienti e gli animali. 

7. Al momento dell'accesso, il conduttore del cane o del gatto deve avere con sé:

a) certificato d'iscrizione alla anagrafe regionale degli animali d'affezione;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario valido sessanta giorni dalla data del rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e l'assenza di endo e ectoparassitosi;

c) certificazione del Servizio Veterinario della A.S.L. che l'animale non è stato attore di manifestazioni di aggressività verso uomini od altri animali, valido sessanta giorni dalla data del rilascio.

8. Il cane deve essere condotto al guinzaglio e avere la museruola. È consentito togliere la museruola durante l'incontro con il degente. Il gatto deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al momento della visita al paziente e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio. Gli animali devono presentare pelo asciutto, pulito e ben spazzolato. I conduttori devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle feci e di eventuali perdite di pelo e sono tenuti alla rimozione degli stessi.

9. Nel corso della visita, l'animale deve rimanere vicino al paziente. Non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, al personale dell'ospedale o ad altri animali. L'approccio deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi, quali cateteri intravascolari o sistemi di drenaggio, in modo da prevenire ogni contatto con i siti e i relativi presidi. Deve esser impedita la conduzione degli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia. Se l'animale può salire sul letto, il conduttore deve essere munito di un telo di protezione impermeabile, possibilmente monouso, che deve essere eliminato dopo la visita.

10. L'accesso dell'animale è riportato sulla cartella clinica del paziente.

11. In caso di inadempienze del conduttore dell'animale, può essere interdetto l'accesso dell'animale nella struttura ospedaliera o può essere imposto l'allontanamento dell'animale.



Art. 9

Strutture residenziali e semiresidenziali

1. Ai cani e ai gatti, accompagnati da un conduttore in grado di gestirli e di averne il pieno controllo, è consentito l'accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche o private accreditate, regionali.

2.Ogni struttura residenziale e semiresidenziale disciplina in una apposita sezione della Carta dei Servizi, pubblicata sul portale istituzionale, le modalità di accesso e di conduzione di cani e gatti a seguito dei visitatori, i limiti e le aree precluse, nonché le modalità di mantenimento del rapporto degli ospiti con i propri animali da compagnia.

3. Il Responsabile sanitario della struttura verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso e l'assenza di motivi sanitari ostativi e valuta la congruenza della richiesta di accesso.

4. All'accesso dei cani e dei gatti nelle strutture residenziali e semiresidenziali, si applicano i commi da 7 a 11 dell'articolo 8.



Capo III

Valutazione del rischio dei cani morsicatori e aggressivi


Art. 10

Segnalazione dei casi di aggressioni o di morsicature

1. I casi di aggressioni o di morsicature operate da cani in danno di persone o di animali sono segnalati, nei modi di legge, ai Servizi Veterinari delle A.S.L. che garantiscono il tempestivo controllo sanitario degli animali morsicatori in danno di persone o nei confronti degli animali, ai sensi degli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e provvedono alla raccolta dei dati epidemiologici, con particolare attenzione per:

a) identificazione del cane e provenienza;

b) tipo di lesione e prognosi;

c) contesto della morsicatura.



Art. 11

Strumenti e definizioni per la valutazione del rischio

1. Al fine di adottare criteri uniformi in ambito regionale per l'individuazione dei livelli di rischio di pericolosità dei cani e per una corretta valutazione e gestione degli stessi in occasione di episodi di morsicature o di aggressioni in danno di persone o animali, il Veterinario Ufficiale utilizza gli strumenti di valutazione presenti nel sistema informatico della banca dati dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU). Tali strumenti contemplano, per la definizione del rischio di pericolosità, l'analisi della tipologia di aggressione, della prevedibilità e ripetitività dell'evento, della caratteristica della morsicatura, della categoria della vittima (animale o persona), della condizione psicofisica dell'animale nonché della corretta gestione dello stesso da parte del proprietario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si intende per:

a) cane aggressivo: cane potenzialmente pericoloso che ha esibito un comportamento aggressivo nei confronti di persone o altri animali che non ha esitato in addentature;

b) cane morsicatore: cane che ha esibito un comportamento aggressivo nei confronti di persone o altri animali che ha esitato in una o più addentature;

c) cane dichiarato a rischio elevato di aggressività: cane che a seguito di aggressione o morsicatura nei confronti delle persone o altri animali ed a seguito di accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, rientra nelle categorie di rischio elevato.



Art. 12

Gestione degli eventi

1. Il Veterinario Ufficiale inserisce gli episodi di aggressione e morsicature operati da cani nel sistema informatico della BDU, nelle specifiche sezioni della scheda anagrafica del cane, annotando, oltre la data dell'evento, anche tutti i parametri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 1. Se i parametri inseriti e processati dal sistema informatico attribuiscono al soggetto la categoria di rischio elevato, il cane è inserito automaticamente nel "Registro Unico dei soggetti a rischio elevato di aggressività"

2. Il Veterinario Ufficiale adotta nei confronti del proprietario del cane definito "a rischio elevato di aggressività" i provvedimenti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e smi, con le misure formative, riabilitative e restrittive obbligatorie a cui attenersi, effettuandone altresì il dovuto monitoraggio.

3. Il Veterinario Ufficiale nella valutazione dei criteri di pericolosità dei soggetti aggressivi e/o morsicatori può avvalersi del supporto di consulenze specialistiche di esperti in medicina veterinaria comportamentale del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).



Art. 13

Formazione

1. La Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione dai cani per i medici veterinari di sanità pubblica e privata.

2. La Regione promuove, altresì, corsi formativi rivolti al cittadino per il possesso consapevole degli animali d'affezione e ai proprietari per migliorare le capacità gestionali e promuovere il possesso responsabile degli animali.



Capo IV

Registro Tumori Animali (RTA)


Art. 14

Finalità

1. Il Registro Tumori Animali (RTA) è il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei tumori diagnosticati negli animali finalizzato a realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario veterinario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore negli animali del territorio regionale, e a realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione.

2. Il RTA:

a) rappresenta uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche translazionale in oncologia, e di supporto nell'elaborazione di piani regionali;

b) contribuisce, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia veterinaria ed alla valutazione di interventi di prevenzione oncologica mirata;

c) rappresenta uno strumento per gli studi epidemiologici volti all'analisi dell'impatto dell'ambiente sulla incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici animali, in considerazione del ruolo di "sentinelle ambientali" che gli animali rivestono nei confronti della salute umana.

3. Le informazioni che provengono dal RTA rappresentano altresì il presupposto fondamentale per l'interscambio di dati tra registri umano ed animale disposto dall'articolo 6, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 (Istituzione del registro tumori della popolazione della Regione Campania) relativamente allo scambio di informazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge, i casi di tumore negli animali della Regione Campania sono soggetti a registrazione nel RTA.



Art. 15

Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori Animali

1. Il RTA della Regione Campania è articolato in una sede centrale, allocata presso il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), e in sedi provinciali e sub provinciali, denominate Sezioni, allocate presso una unità operativa nell'ambito della struttura organizzativa dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione con dotazione organica sufficiente alle necessità territoriali prevista dagli Atti Aziendali.

2. La sede centrale del RTA:

a) monitora l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti dalle attività di ciascuna Sezione;

b) provvede alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi da ciascuna Sezione, secondo le prescrizioni tecniche di cui al protocollo tecnico di indirizzo previsto dall'art. 18 comma 2;

c) monitora lo stato di funzionamento del sistema informativo regionale dedicato e propone modifiche e miglioramenti;

d) provvede alla elaborazione epidemiologica delle informazioni raccolte dalle Sezioni e dai medici veterinari liberi professionisti;

e) provvede al trasferimento dei dati al Centro di Referenza Nazionale per l'Oncologia Veterinaria e Comparata presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (CEROVEC);

f) propone l'attivazione di protocolli d'intesa con i Registri Tumori di popolazioni al fine di rendere fruibile l'utilizzo delle matrici animali come modello di studio per l'oncologia e per lo sviluppo delle biobanche.

3. Le Sezioni:

a) registrano i dati concernenti i tumori diagnosticati negli animali e provvedono ad inserirli nel sistema informativo regionale;

b) si relazionano con i veterinari di sanità privata per la registrazione dei dati tramite gli Ordini Professionali.

4. Le attività della sede centrale e delle Sezioni hanno carattere continuativo. Per garantire l'omogeneo espletamento delle attività nell'intera Regione possono essere attivate forme temporanee di collaborazione interaziendale tra Aziende Sanitarie Locali.

5. L'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) effettua l'elaborazione statistica dei dati.



Art. 16

Fonti dei flussi informativi sui dati dei tumori animali

1. Le Sezioni procedono alle attività di registrazione dei dati concernenti i tumori diagnosticati negli animali attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi: 

a) dati inseriti nel sistema informativo regionale Veterinary Activity Management (VAM) dalle strutture veterinarie territoriali delle AA.SS.LL nell'ambito delle attività istituzionali clinico-chirurgiche, quali pronto soccorso, sterilizzazione chirurgica, interventi ortopedici, e di diagnostica necroscopica, svolte con gli animali d'affezione senza padrone;

b) dati concernenti i tumori diagnosticati negli animali da loro assistiti trasmessi dai Medici Veterinari di sanità privata direttamente o tramite l'Ordine Provinciale alla Sezione competente con modalità stabilite dal protocollo tecnico di indirizzo di cui all'articolo 18 comma 2.

2. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) su richiesta della sede centrale e delle Sezioni trasmette le informazioni ambientali delle proprie banche dati.

3. Per le finalità di cui all'articolo 14, può essere utilizzata ogni altra fonte di dati ritenuta necessaria, quali:

a) osservatori epidemiologici regionali;

b) ordini professionali;

c) laboratori diagnostici pubblici e privati;

d) dipartimenti universitari;

e) Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

f) Registri Tumori Animali extraregionali.

4. Le modalità per l'acquisizione e validazione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite dal protocollo tecnico di indirizzo di cui all'articolo 18 comma 2.



Art. 17

Sistema informatico regionale per la gestione del RTA

1. Per la gestione del RTA, il sistema informatico regionale VAM è implementato attraverso la realizzazione di un sistema di raccolta ed archiviazione telematica di dati orientata all'integrazione tra fonti di dati eterogenei (Sistema Data Warehouse), di tipo sanitario, sociale ed ambientale, accessibili in via automatica e riferibili a determinate aree geografiche regionali.


 

Art. 18

Funzionamento e monitoraggio

1. La struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, di concerto con la sede centrale, garantisce standard di qualità ed uniformità operativa alle attività di ciascuna Sezione.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, con il supporto tecnico della sede centrale, elabora e adotta un protocollo tecnico di indirizzo per definire:

a) le modalità di coordinamento tra le diverse sezioni del Registro Tumori Animali;

b) metodi univoci di rilevamento, anche retroattivo, e l'elaborazione dei dati nonché criteri uniformi di validazione scientifica dei dati prodotti e i relativi aggiornamenti;

c) modalità di acquisizione dei dati prodotti dai medici veterinari di sanità privata e dei dati provenienti dalle altre fonti informative di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 16.

3. La competente struttura amministrativa, con il supporto tecnico della sede centrale, provvede, altresì:

a) all'adozione di una relazione annuale volta ad evidenziare il grado di conseguimento delle finalità, l'eventuale interruzione della trasmissione telematica dei flussi informativi, le azioni poste in essere per ripristinare le procedure di trasmissione dei dati e la loro efficacia; altre eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività, l'utilizzo dei dati prodotti e lo stato di attuazione dell'interfaccia di cui all'articolo 6, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 19/2012;

b) al costante monitoraggio dei flussi informativi e del sistema informatico regionale dedicato e a all'implementazione delle connessioni telematiche presso la sede centrale e le Sezioni per garantire efficacia ed efficienza della rete dati;

c) alla programmazione di corsi di formazione base e di un piano di aggiornamento continuo per le unità operative delle Sezioni e degli altri attori del contesto;

d) all'aggiornamento del protocollo tecnico di indirizzo di cui al comma 2, in caso di intervenute necessità tecniche o scientifiche.



Art. 19

Cooperazione con il Registro Tumori di Popolazione

1. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 19/2012, la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi di raccolta dati e le modalità di interscambio sono definiti mediante un protocollo di intesa tra il Registro Tumori di Popolazione e il RTA della Regione Campania

2. Appositi protocolli d'intesa possono essere altresì promossi per l'attuazione di programmi di attività in collaborazione di volta in volta individuate, relative a:

a) raffronto fra incidenze di tumori nelle popolazioni umana ed animale in determinate aree della regione, con particolare riferimento alle aree soggette a problematiche di tipo ambientale;

b) georeferenziazione dei dati ed interfaccia su cartografie elaborate con tecniche GIS dei dati umani ed animali;

c) interfaccia di dati, anche spaziali georeferenziati, sanitari ed ambientali.

3. Ai fini dell'interscambio dei dati tra i Registri Tumori, umano ed animale, il sistema informativo regionale è adeguato sulla base delle specifiche tecniche individuate nel protocollo di indirizzo di cui all'articolo 18.



Art. 20

Richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici

1. Il RTA produce elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sui casi di tumore negli animali in riferimento a determinate aree geografiche subcomunali, anche su richiesta di enti pubblici, aziende ospedaliere, università, amministratori locali, studi medici, ricercatori, cittadini, associazioni di volontariato e fondazioni con qualifica di ONLUS.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono indirizzate alla struttura competente della Giunta Regionale e motivate da fini scientifici, di studio o processuali specificati nella domanda. 

3. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria competente valuta, con il supporto della sede centrale, l'istanza ed in caso favorevole provvede al necessario riscontro.



Art. 21

Laboratori di riferimento per il funzionamento del RTA

1. Sono considerati laboratori di riferimento del RTA:

a) Laboratori universitari di Anatomia e Istologia patologica;

b) Laboratori di Istopatologia degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.


 

Capo V

Pronto Soccorso per animali vaganti


Art. 22

Disposizioni generali

1. Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente assicura il servizio di primo soccorso e pronto soccorso per animali randagi, vaganti sul territorio e ritrovati feriti o gravemente ammalati e garantisce il pronto intervento 24 ore su 24 mediante mezzi, strutture e personale debitamente formato e dedicato alla gestione delle emergenze veterinarie.



Art. 23

Numero Verde Regionale

1. Il servizio di pronto soccorso per animali randagi vaganti, ritrovati feriti o gravemente ammalati sul territorio della A.S.L. competente, può essere attivato da enti e privati cittadini, su chiamata diretta o attraverso il numero verde regionale, istituito presso il Centro di Referenza Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge.

2. Le AA.SS.LL. forniscono al Numero Verde Regionale una unica utenza telefonica di ricezione delle segnalazioni, attiva sulle 24 ore, per la conseguente attivazione del sistema aziendale atto a garantire l'intervento richiesto.

3. Presso il numero verde regionale è attivo un registro informatizzato dove vengono annotate in ordine cronologico le segnalazioni pervenute, la data e l'orario della chiamata, l'ente richiedente o il nominativo ed il recapito telefonico del segnalante, il Comune e l'indirizzo dove è richiesto l'intervento.

4. L'operatore del numero verde provvede a inoltrare la segnalazione all'utenza unica veterinaria indicata dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, annotando sul registro informatizzato, data, ora e destinatario della segnalazione.



Art. 24

Gestione del Pronto Soccorso Regionale di I Livello

1. A seguito delle richieste pervenute al Servizio Veterinario, su chiamata diretta dell'utente o tramite il numero verde regionale, ogni A.S.L. attiva il servizio di primo soccorso e di pronto soccorso secondo le procedure obbligatorie aziendali, avvalendosi di operatori tecnici debitamente formati, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lett. f) della Legge, e di personale medico veterinario dedicato e, in ogni caso, al fine di limitare al massimo i tempi di spostamento e trasporto degli animali, predispone il ricovero presso la struttura sanitaria territoriale aziendale più vicina attrezzata per le prestazioni sanitarie di pronto soccorso.

2. Gli animali randagi, vaganti sul territorio e ritrovati feriti sono trasportati dal personale tecnico addetto al primo soccorso presso la struttura sanitaria veterinaria aziendale più vicina, per mezzo di un'ambulanza adibita al trasporto e al soccorso di animali in ottemperanza alle Linee Guida del Ministero della Salute recanti Disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

3. L'accettazione dell'animale ferito presso la struttura sanitaria della A.S.L. prevede l'identificazione del paziente e la compilazione della cartella clinica cartacea, la verifica del microchip e sua applicazione negli animali che ne risultano sprovvisti, la registrazione nel sistema informativo regionale Veterinary Activity Management (VAM) e l'apertura della cartella clinica informatizzata che segue l'animale fino alle dimissioni.

4. L'ospedalizzazione del paziente prevede la raccolta dei dati anamnestici, se disponibili, la visita clinica, la valutazione dello stato sanitario dell'animale e la successiva richiesta di eventuali accertamenti di diagnostica di laboratorio e/o per immagini.

5. In base all'esito della visita clinica, al soggetto è assegnato un codice di emergenza:

a) CODICE BIANCO: non presente nessuna urgenza - il paziente non è in pericolo di vita, non necessita dell'intervento di pronto soccorso e verrà programmato per l'intervento di sterilizzazione;

b) CODICE VERDE: urgenza minore - il paziente riporta delle lesioni (traumi minori, fratture, ecc.) o lamenta dei sintomi che però non interessano le funzioni vitali, ma ha necessità di ricevere delle cure;

c) CODICE GIALLO: urgenza - il paziente presenta una parziale compromissione delle funzioni dell'apparato circolatorio o respiratorio, lamenta dolori intensi; non c'è un immediato pericolo di vita, ma necessita quanto prima di un controllo da parte del medico;

d) CODICE ROSSO: emergenza - indica un soggetto con almeno una delle funzioni vitali compromesse, che si trova in immediato pericolo di vita. Stato di shock, perdita di coscienza, respirazione interrotta, arresto cardiaco, emorragie e traumi molto gravi.

6. In base all'assegnazione del codice, il Medico Veterinario valuta lo stato sanitario del paziente ed eroga la prestazione di pronto soccorso anche in regime di ricovero presso la struttura sanitaria aziendale.

7. Le attività di identificazione dell'animale, con eventuale applicazione del microchip e registrazione nei sistemi informatici regionali, e di primo soccorso e stabilizzazione del paziente, rientrano nel primo livello assistenziale e sono sempre effettuate dalla A.S.L. territorialmente competente per cattura.



Art. 25

Gestione del Pronto Soccorso Regionale di II Livello

1. Le prestazioni di secondo livello assistenziale mediche, chirurgiche o diagnostica per immagini su richiesta della A.S.L. committente possono essere erogate presso le strutture abilitate con le seguenti modalità:

a) inserimento nel sistema informativo regionale VAM della richiesta di trasferimento con specifica annotazione della prestazione richiesta;

b) trasferimento dell'animale a carico della A.S.L. mittente unitamente a copia cartacea della richiesta informatizzata;

c) presa in carico dell'animale presso la struttura sanitaria di II livello con verifica della documentazione cartacea di accompagnamento nonché dell'avvenuta registrazione del trasferimento nel sistema VAM;

d) apertura di specifica cartella mediante presa in carico dell'animale in VAM, con registrazione di tutte le attività nella cartella informatizzata;

e) erogazione della prestazione sanitaria richiesta, anche in regime di ricovero, presso la struttura di II livello assistenziale;

f) dimissione del paziente mediante riconsegna al personale della A.S.L. mittente, unitamente alla modulistica di dimissione e trasferimento nel sistema informativo regionale VAM alla struttura sanitaria di origine.


 

Capo VI

Strutture e servizi di ricovero degli animali d'affezione


Art. 26

Classificazione e requisiti delle strutture di ricovero

1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, canile municipale e canile privato.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria delle AA.SS.LL. destinata alla prima accoglienza temporanea di cani raccolti vaganti sul territorio, dotata dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g) h) e i) del comma 4 e al comma 8 dell'articolo 11 della Legge e attivata ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della Legge per lo svolgimento delle attività nello stesso indicate.

3. Il canile municipale è una struttura pubblica di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani che hanno superato il periodo di controllo presso il canile sanitario della A.S.L. dotata dei requisiti strutturali e gestionali di cui all'articolo 11 della Legge. Può essere gestito direttamente dal Comune o con affidamento del servizio a terzi. 

4. Il canile privato è una struttura privata di ricovero di cani che può accogliere anche gli animali di proprietà di Comuni convenzionati che hanno superato il periodo di controllo presso il canile sanitario della A.S.L., dotata dei requisiti strutturali e gestionali di cui all'articolo 11 della Legge.



Art. 27

Criteri per il risanamento dei canili esistenti

1. I Canili municipali e privati provvedono al risanamento delle strutture esistenti e presentano all'A.S.L. territorialmente competente un piano di adeguamento alle indicazioni previste all'articolo 11 rispettando un cronoprogramma della durata non superiore a due anni per il definitivo adeguamento delle strutture.



Art. 28

Servizio di ricovero e degenza dei cani vaganti

1. Il presente articolo stabilisce i requisiti minimi che i Comuni rispettano nei disciplinari per l'affidamento dei servizi di ricovero e mantenimento dei cani randagi nei canili pubblici e privati, nel rispetto del riconoscimento al cane del diritto alla vita in condizioni di benessere.

2. Il titolare del canile è responsabile della salute degli animali ricoverati, provvede a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la razza e la taglia.

3. Agli animali è garantito:

a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera;

b) cure sanitarie ed adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora;

d) possibilità di esercizio fisico.

e) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

4. Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all'articolo 11 della Legge, nonché della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 11 comma 3 della Legge, con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali, fermo restando la massima recettività consentita di 350 animali.

5. Oltre ai requisiti previsti al comma 4 e 10 dell'articolo 11 della Legge, il canile assicura i seguenti requisiti minimi strutturali:

a) ampi recinti per il soggiorno dei cani costituti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una "zona coperta", di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una "zona scoperta";

b) zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori;

c) distribuzione degli spazi a disposizione degli animali nei box singoli e multipli (area coperta, area scoperta e area in terra battuta) debitamente proporzionata e idonea a garantire il medesimo stato di benessere dell'animale sia nelle zone di ricovero coperte che in quelle scoperte;

d) box o recinti multipli facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami e realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona;

e) zona adibita al ricovero dei cuccioli, distinta in box per quarantena e box per degenza ordinaria, separata da quella dove sono ospitati i soggetti adulti. Ricoveri adeguatamente attrezzati e riscaldati, anche con l'utilizzo di lampade a raggi infrarossi;

f) aree adibite alla sgambatura dei cani, nella misura minima del 15% della superficie adibita al ricovero anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei consentire il sufficiente movimento degli stessi.

6. Oltre ai requisiti previsti al comma 6 e 11 dell'articolo 11 della Legge, il canile assicura i seguenti requisiti minimi gestionali:

a) accesso in ogni momento per i controlli contabili - amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante, nonché ai Servizi Veterinari della A.S.L. competente territorialmente per le verifiche di competenza;

b) trasmissione al Comune appaltante, con cadenza mensile, della reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo;

c) comunicazione tempestiva, mediante la modulistica regionale in uso, al Comune committente, al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'A.S.L. di competenza del territorio ove è ubicato il canile, di qualsiasi movimentazione relativa a eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti.

7. Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di benessere:

a) ambienti in cui vivono i cani spaziosi e con una buona visibilità dal loro interno;

b) zone adibite al riposo notturno riparate ed accoglienti;

c) box dotati di un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra di un buon drenaggio;

d) operazioni di pulizia giornaliera idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido; 

e) buon grado di socializzazione dei cani, intraspecifica ed interspecifica (uomo/cane); gli interventi relativi all'attività di socializzazione e recupero comportamentale vanno registrati nella scheda sanitaria del singolo cane;

f) esercizio fisico degli animali e la relazione interspecifica ed intraspecifica garantiti mediante l'accesso giornaliero a cinodromi erbosi o aree di sgambatura;

g) animali lasciati liberi nelle aree di sgambatura, sotto il controllo degli operatori; i cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere accedono singolarmente all'area, accompagnati al guinzaglio e, se necessario, con la museruola. L'accesso di ciascun animale all'area di sgambatura è registrato su supporto cartaceo od informatizzato;

h) utilizzo del guinzaglio per il trasferimento dei cani nei vari reparti del canile e divieto di utilizzo di succedanei dei guinzagli e collari.

8. Oltre i requisiti previsti ai commi 7 8 e 9 dell'articolo 11 della Legge, il canile assicura seguenti requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive:

a) Direzione Sanitaria operante all'interno del canile affidata ad un medico veterinario libero professionista, che attesta con firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana e assicura in ogni caso la pronta disponibilità. In caso di assenza o impedimento prolungato è assicurata la presenza di un sostituto;

b) identificazione degli animali in ingresso mediante il lettore per microchip e, qualora privi di trasponder, applicazione immediata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrazione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione;

c) scheda sanitaria individuale, corredata da foto e compilata con i seguenti dati: numero del microchip e del box, data di ingresso, anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), data di sterilizzazione, aggiornamenti relativi alle eventuali cure in corso, firmate dal Direttore Sanitario;

d) registrazione del cane sul registro di carico-scarico di cui al comma 8 dell'articolo 11 della Legge;

e) profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;

f) profilassi vaccinale, obbligatoria per cimurro, parvovirosi e leptospirosi, in tutti i cuccioli e soggetti adulti, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice. 

9. Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di alimentazione:

a) somministrazione di cibo ai cani adulti in uno o due pasti giornalieri e ai cuccioli almeno in due pasti giornalieri;

b) contenuto in proteine del mangime secco e densità calorica media non inferiore alle percentuali riportate in tabella, completo, bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, appetibile e fornito nel quantitativo secondo le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

 

Contenuto in proteine

CANI Taglia piccola e media Taglia grande e gigante
Cuccioli 27 % proteine 29 % proteine
Adulti 23 % proteine 23 % proteine

 

Densità calorica media

Cucciolo kcal/kg 3700
Cane adulto kcal/kg 3800
Senior kcal/kg 3500
Cane convalescente kcal/kg 3500

 

c) in relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale, somministrazione di formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle;

d) disponibilità di acqua potabile e fresca.

10. Al fine di garantire i requisiti minimi di sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi, i canili assicurano i seguenti interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente:

a) intervento sul singolo animale: al momento dell'ingresso del cane in canile, screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso;

b) intervento sull'intera comunità: ogni sei mesi, diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo;

c) intervento sull'ambiente: ogni mese, trattamenti ambientali da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche) con registrazione degli stessi. Ogni anno, nel periodo primavera – estate, trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente.

11. Il canile pianifica i programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti con cadenza annuale e li trasmette al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, entro il 30 gennaio di ciascun anno e registra gli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l‘indicazione del prodotto utilizzato.


 

Art. 29

Tariffario Regionale

1. La tariffa giornaliera per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili è pari a un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all'età ed all'aggressività dei soggetti, compreso tra 3,00 a 5,00 euro più IVA:

 

TARIFFA GIORNALIERA PRO CAPITE IN EURO

 

CANI TAGLIA 

PICCOLA

CANI TAGLIA 

MEDIA

CANI TAGLIA 

GRANDE

CUCCIOLI

(fino a otto mesi)

3.0 3.0 3.0
ADULTI 3.5 4.0 4.5

AGGRESSIVI E

MORSICATORI

4.0 4.5 5.0

2. Le tariffe di cui al comma 1, adeguate annualmente all'indice ISTAT, si applicano per i nuovi affidamenti e per quelli soggetti a rinnovo.



Capo VII

Allevamenti, pensioni, centri di addestramento, attività di toelettatura e negozi di

vendita di animali di affezione


Art. 30

Requisiti degli allevamenti di animali d'affezione

1. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli all'anno, di proprietà dell'allevatore.

2. Le strutture di allevamento per cani, in numero compresi tra 5 e 10 fattrici o tra i 30 e i 60 cuccioli all'anno devono essere dotate dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere b), d) h) e i) e agli articoli 17 e 18 della Legge e di box e annessi recinti all'aperto delle seguenti dimensioni:

 

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane

in Kg

Superficie minima del

pavimento del box

coperto/cane in mq

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane




Fino a 3 cani

(mq per ciascun cane)

Oltre 3 cani

(mq per ciascun cane)

meno di 10

1,0

1,5

1,0

da 11 a 30

1,5

2,0

1,5

più di 30

2,0

2,5

2,0

 

3. Le strutture di allevamento di cani, in numero superiore a 10 fattrici o 60 cuccioli per anno devono essere dotate dei requisiti di cui all'articolo 11, commi 4 lettere b) c) d) e) f) g) h) i), 7, 10 e 11 e agli articoli 17 e 18 della Legge.

4. Nelle strutture di cui al comma 2 e 3:

a) i box devono essere dotati di idonea schermatura al fine di non permettere la visione reciproca tra gli animali e possedere adeguata illuminazione anche artificiale per permetterne l'ispezione in caso di necessità.

b) i box per le fattrici ed i loro cuccioli come quelli destinati ai cani anziani devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno.

5. Le strutture di allevamento di gatti devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della Legge e almeno i seguenti requisiti strutturali:

a) locali chiusi finestrati, muniti di areazione naturale o artificiale con un idoneo ricambio d'aria, forniti di idonea illuminazione naturale ed anche artificiale per permetterne l'ispezione notturna, qualora necessario, e un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura non inferiore ai 15°C e non superiore ai 30°C durante tutto l'arco dell'anno;

b) in tali locali, spazi dedicati al ricovero di dimensioni minime di 2 mq per soggetto, con altezza minima di 2 metri. I gatti vanno obbligatoriamente tenuti in box multipli e in gruppi compatibili per garantirne la socializzazione, tranne le fattrici partorienti o in lattazione o nella prima fase di svezzamento dei loro cuccioli che necessitano di ricoveri dedicati e adeguatamente attrezzati;

c) unità di ricovero provviste di un numero sufficiente di cassette igieniche con idonea lettiera, di ciotole o dispositivi per la somministrazione di acqua e cibo e dotate di arricchimenti ambientali per permettere l'esercizio fisico tipico dei felini, sfruttando la dimensione verticale e la tridimensionalità in modo da moltiplicare gli spazi a disposizione degli animali.

6. Gli allevamenti di altri animali d'affezione devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della Legge e almeno i seguenti requisiti strutturali: 

a) strutture che ospitano gli animali (teche, gabbie, vasche) di dimensioni tali da garantirne la libertà di movimento, nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle diverse specie, concepite e realizzate in modo da non arrecare ferite o danni agli animali, da impedirne la fuga e dotate di idonei sistemi di alimentazione e abbeveraggio, di arricchimenti ambientali e, qualora necessario, di sistemi atti a garantire le condizioni microclimatiche e di indicatori per il rilevamento di tali parametri (termometri, igrometri);

b) qualora gli animali siano allevati in gruppo, è obbligatorio, se rispondente ad un'esigenza etologica di specie, evitare il sovraffollamento; 

c) locali nei quali sono allestiti i ricoveri dotati di sufficiente areazione ed illuminazione;

d) pareti e pavimentazione lavabili e disinfettabili, quest'ultima munita di idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio e raccolta in pozzetto sifonato; 

e) presenza di un locale o armadietto per la conservazione degli alimenti e di un congelatore nel caso di utilizzo di insetti, topi, ratti, conigli e pulcini congelati destinati ad uccelli insettivori, rapaci e rettili.

7. Gli allevatori di cani e gatti programmano la riproduzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) evitare l'accoppiamento prima del secondo calore o in età avanzata e nel caso di soggetti superiori ai 7 anni di età devono richiede certificato veterinario di idoneità alla riproduzione prima dell'accoppiamento;

b) evitare che le fattrici siano ingravidate più di una volta ogni 12 mesi;

c) escludere dall'attività riproduttiva, anche precocemente, le fattrici in condizioni di salute inadatte a tale scopo e gli individui con certificazione di aggressività rilasciata da un medico veterinario esperto in comportamento.

8. Gli allevatori di altri animali d'affezione programmano la riproduzione nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle singole specie allevate.

9. Gli animali deceduti nelle strutture di allevamento sono smaltiti secondo le vigenti norme in materia di sottoprodotti di origine animale.



Art. 31

Requisiti delle pensioni per gli animali d'affezione

1. La pensione è una struttura destinata al ricovero temporaneo, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà, dotata di box per la permanenza notturna. 

2. Le pensioni per cani devono essere dotate dei requisiti strutturali e gestionali di cui all'articolo 11, commi 4, lettere b), d) e), h) i) 7, 10 e 11 e agli articoli 17 e 18 della Legge.

3. I box devono essere dotati di idonea schermatura al fine di non permettere la visione reciproca tra gli animali e possedere adeguata illuminazione anche artificiale per permetterne l'ispezione in caso di necessità.

4. I box per le fattrici ed i loro cuccioli come quelli destinati ai cani anziani devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno.

5. Le pensioni per gatti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della Legge e almeno i seguenti requisiti strutturali:

a) locali chiusi finestrati, muniti di areazione naturale o artificiale con un idoneo ricambio d'aria, forniti di idonea illuminazione naturale ed anche artificiale per permetterne l'ispezione notturna, qualora necessario, e un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura non inferiore ai 15°C e non superiore ai 30°C durante tutto l'arco dell'anno;

b) in tali locali gli spazi dedicati al ricovero dei gatti devono avere dimensioni minime di 2 mq per soggetto, con altezza minima di 2 m, anche se i gatti vanno obbligatoriamente tenuti in box multipli e in gruppi compatibili per garantirne la socializzazione, tranne le fattrici partorienti o in lattazione o nella prima fase di svezzamento dei loro cuccioli che necessitano di ricoveri dedicati e adeguatamente attrezzati;

c) unità di ricovero provviste di un numero sufficiente di cassette igieniche con idonea lettiera, di ciotole o dispositivi per la somministrazione di acqua e cibo e dotate di arricchimenti ambientali per permettere l'esercizio fisico tipico dei felini, sfruttando la dimensione verticale e la tridimensionalità in modo da moltiplicare gli spazi a disposizione degli animali.

6. Le pensioni per altri animali d'affezione devono possedere i requisiti gestionali di cui all'articolo 17 e 18 della Legge e almeno i seguenti requisiti strutturali: 

a) strutture che ospitano gli animali (teche, gabbie, vasche) di dimensioni tali da garantirne la libertà di movimento, nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle diverse specie, concepite e realizzate in modo da non arrecare ferite o danni agli animali, da impedirne la fuga e dotate di idonei sistemi di alimentazione e abbeveraggio, di arricchimenti ambientali e, qualora necessario, di sistemi atti a garantire le condizioni microclimatiche e di indicatori per il rilevamento di tali parametri (termometri, igrometri);

b) qualora gli animali siano allevati in gruppo, è obbligatorio, se rispondente ad un'esigenza etologica di specie, evitare il sovraffollamento; 

c) locali nei quali sono allestiti i ricoveri dotati di sufficiente areazione ed illuminazione;

d) pareti e pavimentazione lavabili e disinfettabili, quest'ultima munita di idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio e raccolta in pozzetto sifonato;

e) presenza di un locale o armadietto per la conservazione degli alimenti e di un congelatore nel caso di utilizzo di insetti, topi, ratti, conigli e pulcini congelati destinati ad uccelli insettivori, rapaci e rettili.

7. Gli animali deceduti nelle strutture di cui al presente articolo sono smaltiti secondo le vigenti norme in materia di sottoprodotti di origine animale.



Art. 32

Attività di toelettatura per animali d'affezione

1. L'attività di toelettatura in sede fissa è l'attività di lavaggio e tosatura per animali da affezione in una struttura non mobile.

2. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 comma 1 della Legge, le attività di cui al comma 1 devono essere dotate dei seguenti requisiti strutturali:

a) almeno una sala d'attesa, una sala per le attività di lavaggio, tosatura, toelettatura, un servizio igienico ad uso privato;

b) pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, fornito di scarico sifonato delle acque di lavaggio;

c) pareti lavabili e disinfettabili e di colore chiaro fino all'altezza di 2 metri;

d) qualora non sia presente la possibilità di areazione naturale che assicuri un adeguato ricambio d'aria, assicurare un idoneo sistema di ricambio aria forzata che assicuri, in piena attività lavorativa, almeno 10 ricambi d'aria/ora;

e) impianto di erogazione di acqua calda e di idonee attrezzature per il lavaggio, l'asciugatura e la tosatura degli animali da compagnia;

f) gabbie per gli animali, in attesa delle operazioni di toelettatura o del ritiro da parte del proprietario, di una cubatura pari a quella prevista dalle seguenti tabelle:


Gabbie per l'ospitalità dei cani

Altezza del cane al garrese

Sup. minima pavimento/cane

Altezza minima

30 cm

0,75 mq

60 cm

40 cm

1,00 mq

80 cm

70 cm

1,75 mq

140 cm


 

Gabbie per l'ospitalità dei gatti

Peso gatto

Sup. minima pavimento/gatto

Altezza minima

0,5 - 1 kg

0,2 mq

50 cm

1 - 3 Kg

0,3 mq

50 cm

3 - 4 Kg

0,4 mq

50 cm

4 - 5 kg

0.6 mq

50 cm

 

3. La permanenza nelle gabbie è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle attività del caso.

4. È vietata la permanenza di animali nei locali adibiti ad attività di toelettatura per motivi diversi alle operazioni ad essa correlate.

5. Il pelo ottenuto dalle operazioni di toelettatura deve essere smaltito secondo le norme vigenti.



Art. 33

Centri di addestramento

1. I centri di addestramento sono strutture, ove non è prevista la permanenza notturna dei cani utilizzate per l'attività di addestramento, asilo diurno o rieducazione dei cani.

2. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 comma 1 della Legge, i centri di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) superficie idonea proporzionata alle esigenze dell'attività da svolgere;

b) area recintata sino a terra con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;

c) superficie a prato da tenere sfalciato corto, con controllo degli infestanti;

d) punto di abbeverata;

e) attrezzatura idonea al tipo di addestramento indicato nella relazione tecnica presentata all'atto della presentazione della SCIA. Qualora si intenda avvalersi dell'uso di piscine per scopo ludico queste dovranno essere descritte nella relazione tecnica, anche se utilizzate solo stagionalmente, indicando le modalità e la frequenza di trattamento dell'acqua. La piscina uso cinofilo deve essere di idonee dimensioni e realizzata in materiale in grado di resistere ad urti e strappi, con idonea rampa di accesso e uscita antiscivolo e un impianto idraulico, con doccia a tubo flessibile, per il risciacquo del cane prima dell'entrata in piscina e dopo il bagno per eliminare il cloro dal pelo;

f) idonea cartellonistica per segnalare le modalità di accesso al campo;

g) essere in possesso di manuale di buone pratiche di gestione che descrivano le attività svolte, le attrezzature e le modalità di utilizzo, l'orario, l'elenco degli operatori che utilizzano il campo, le modalità di accesso dei cani e i requisiti richiesti ai proprietari per l'iscrizione dei propri animali ai corsi di addestramento, le modalità di smaltimento delle deiezioni raccolte giornalmente.

3. I titolari dei centri di addestramento garantiscono inoltre che gli operatori che si occupano di addestramento e educazione siano in possesso di attestazione comprovante il titolo di addestratore o educatore cinofilo.



Art. 34

Negozi di vendita di animali di affezione

1. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della Legge, i negozi di vendita di animali di affezione devono possedere i seguenti requisiti:

a) locali adibiti al commercio degli animali d'affezione ben areati ed illuminati e tenuti in condizioni di massima igiene, mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione e disinfestazione con evidenza documentata; 

b) parametri microclimatici idonei per specie nelle aree che ospitano gli animali;

c) locale o armadietto per la conservazione degli alimenti e congelatore nel caso di utilizzo di insetti, topi, ratti, conigli e pulcini congelati destinati ad uccelli insettivori, rapaci e rettili;

d) congelatore riservato allo stoccaggio delle spoglie degli animali deceduti da smaltire secondo la normativa vigente mediante ditta autorizzata;

e) locale o armadietto riservato alle attrezzature, ai detergenti e ai disinfettanti utilizzati per la pulizia dei locali;

f) strutture che ospitano gli animali (teche, gabbie, vasche) di dimensioni tali da garantirne la libertà di movimento nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle diverse specie, concepite e realizzate in modo da non arrecare ferite o danni agli animali, da impedirne la fuga, dotate di idonei sistemi di alimentazione e abbeveraggio, di arricchimenti ambientali e di sistemi atti a garantire le condizioni microclimatiche e di indicatori per il rilevamento di tali parametri (termometri, igrometri);

g) qualora gli animali siano ricoverati in gruppo, condizione obbligatoria se rispondente ad un'esigenza etologica di specie, evitare le situazioni di sovraffollamento;

h) locali nei quali sono allestiti i ricoveri dotati di sufficiente areazione ed illuminazione;

i) pareti e pavimentazione lavabili e disinfettabili, quest'ultima munita di idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio e raccolta in pozzetto sifonato per evitarne il ristagno ed il contatto degli stessi con gli animali;

l) box dove sono ospitati i cani delle seguenti dimensioni: 1,0 mq per cane <10 kg; 1,5 mq per cani da 11 kg a 30 kg; 2mq per cani >30kg e con annessa un'area in posizione adiacente che garantisca il movimento del cane anche in promiscuità con altri cani, purché lo stato sanitario dei soggetti lo permetta. La superficie minima di tale area è descritta nella seguente tabella:

 

 

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane

Fino a 3 cani

(mq per ciascun cane)

Oltre 3 cani

(mq per ciascun cane)

1,5

1,0

2,0

1,5

2,5

 

2,0

 

m) box dove sono ospitati i gatti di dimensioni minime di 1,0 mq per soggetto, con altezza minima di 1,5 metri, con la possibilità di detenere più gatti insieme per garantirne la socializzazione, purché lo stato sanitario dei soggetti lo consenta;

n) unità di ricovero per gatti provviste di un numero sufficiente di cassette igieniche con idonea lettiera, di ciotole o dispositivi per la somministrazione di acqua e cibo e dotate di arricchimenti ambientali per permettere l'esercizio fisico tipico dei felini, sfruttando la dimensione verticale e la tridimensionalità in modo da moltiplicare gli spazi a disposizione degli animali.



Art. 35

Registro

1. Le strutture di cui all'articolo 30, 31 e 34 hanno l'obbligo di tenere e aggiornare contestualmente all'atto della movimentazione in ingresso o in uscita dell'animale apposito registro di carico e scarico secondo i modelli di cui all'Allegato A.

2. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, è vidimato dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL mediante apposizione di timbro sulla prima ed ultima pagina. La vidimazione dei registri in formato elettronico avviene inviando ad ogni fine mese il relativo file alla pec del Servizio Veterinario.

3. In caso di cessazione dell'attività i registri di carico e scarico animali sono consegnati al Servizio Veterinario dell'A.S.L., allegando anche l'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione entro e non oltre dieci giorni dall'evento.



Art. 36

Regime amministrativo

1. L'apertura, la chiusura, la variazione di titolarità e le altre modifiche amministrative delle strutture di cui al presente capo, si effettuano in conformità all'articolo 17 della Legge con le modalità previste dagli atti amministrativi adottati dalla struttura amministrativa competente e consultabili sul portale regionale gisacampania.



Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle strutture già attivate che si adeguano alle stesse entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Capo VIII

Cimiteri degli animali d'affezione


Art. 38

Disposizioni generali

1. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito il seppellimento delle spoglie e dei resti degli animali d'affezione.

2. È vietato l'accoglimento delle spoglie degli animali d'affezione provenienti da strutture veterinarie pubbliche o private nonché da canili, allevamenti di cani e gatti per attività commerciali, da attività di commercio di animali d'affezione. Tali spoglie sono smaltite mediante incenerimento o trasformazione termica nel rispetto dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

3. Le spoglie animali destinate ai siti cimiteriali devono essere accompagnate da certificazione medico veterinario che attesti la causa di morte, l'esclusione di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del DPR n. 320/1954, l'esclusione che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti di chemioterapia o di radioterapia, nonché di ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose per l'ambiente.



Art. 39

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) cremazione: incenerimento diretto dei corpi degli animali d'affezione a norma del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

b) esumazione: disseppellimento dei corpi degli animali d'affezione;

d) inumazione: seppellimento dei corpi degli animali d'affezione;

e) materiali di categoria 1: sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano identificati dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009; spoglie e parti del corpo degli animali d'affezione sono inclusi in tale categoria; 

f) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma, come definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.



Art. 40

Localizzazione dei cimiteri

1 Le aree da destinare ai cimiteri per animali d'affezione sono individuate dai Comuni nell'ambito dello strumento urbanistico, nel rispetto delle norme vigenti urbanistiche e sanitarie, nonché dei regolamenti comunali, con l'esclusione di zone boschive o in dissesto idrogeologico.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono isolati da edifici e dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Le dimensioni della fascia di rispetto sono di almeno cinquanta metri dalla recinzione esterna del cimitero, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti di edifici ubicati a ridosso della stessa fascia.

3. In caso di ampliamento di cimitero esistente la dimensione della fascia di rispetto è mantenuta di almeno 50 metri.



Art. 41

Procedure per la realizzazione e la gestione

1. I cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa edilizia e previo ottenimento dei titoli edilizi previsti, possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati.

2. I soggetti interessati alla realizzazione e all'ampliamento dei cimiteri per animali richiedono al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei titoli edilizi necessari.

3. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari è corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione previsti dalla normativa vigente, della seguente documentazione:

a) relazione idrogeologica della località, con indicazioni della composizione chimicofisica del terreno, della profondità e della direzione della falda; la profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno 0,50 metri tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento;

b) relazione tecnica che contenga:

1) descrizione dell'area con certificazione della compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica; 

2) descrizione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

c) planimetria in scala 1:500 che illustri:

1) gli elaborati del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio; 

2) la fascia di rispetto con una distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non inferiore a 50 metri;

3) le aree di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale;

4) gli accessi;

5) la viabilità interna con la individuazione di viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche e che assicurino il superamento delle barriere architettoniche;

6) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;

7) gli edifici dei servizi collaterali;

d) dichiarazione dell'azienda che gestisce l'acquedotto pubblico che nell'area individuata non ci sono falde inquinabili o certificazione equivalente;

e) parere igienico sanitario favorevole espresso dall'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

4. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere igienico favorevole espresso dall'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

5. La gestione della struttura di cimitero per animali può essere avviata con la presentazione, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) condizionata al parere della A.S.L. competente per territorio, che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti, delle attrezzatture e dei lavoratori.

6. In caso di gestione di cimiteri per animali d'affezione da parte di privati, questi producono dichiarazione di intenti con la quale si impegnano a:

a) mantenere la destinazione d'uso prevista dallo strumento della pianificazione urbanistica comunale;

b) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente;

c) sostenere le spese relative all'integrale ripristino dell'area a seguito di dismissione.



Art. 42

Caratteristiche dei terreni

1. Il terreno del cimitero per animali d'affezione è dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

2. I campi destinati all'interro delle spoglie sono ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. Il terreno dell'area cimiteriale è sciolto sino alla profondità di 1,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 

4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 0,50 metri dal fondo della fossa di interro.



Art. 43

Caratteristiche tecniche e funzionali

1. Il cimitero per animali d'affezione è recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato.  La recinzione ha un'altezza non inferiore a 2 metri dal piano esterno di campagna, con cordolo di cemento alto 50 centimetri dei quali 30 interrati, prevedendo una fascia di rispetto interna di almeno 2 metri dalla recinzione.

2. Le fosse singole sono disposte in file; i vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 centimetri tra fossa e fossa. Ciascuna fossa per interro è scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero da consentire una copertura di terreno di almeno 70 centimetri per i piccoli animali, di peso fino a 35 chilogrammi e di almeno 150 centimetri per gli animali di grossa taglia, oltre i 35 chilogrammi di peso.

3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso sono distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni. 

4. Le dimensioni delle fosse sono adeguate alle spoglie da interrare.

5. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o da una lapide o targa con gli estremi identificativi dell'animale.

6. Il cimitero per animali d'affezione è approvvigionato di acqua potabile e dotato di uffici, ripostigli, spogliatoio, servizi igienici accessibili all'utenza, una camera mortuaria con locale o apparecchio frigo per la conservazione delle spoglie in attesa della sepoltura. Può essere previsto alloggio del custode.



Art. 44

Registro dei cimiteri

1. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni: 

a) specie, razza, nome dell'animale;

b) numero di microchip;

c) generalità del proprietario;

d) data di accettazione dell'animale;

e) punto di interramento;

f) estremi della certificazione veterinaria relativi alla data e alla identità del veterinario;

g) data di esumazione;

h) numero di documento di trasporto (DDT) e data di invio a impianto di trasformazione di materiali di categoria 1 o impianto di incenerimento.

2. Il registro è tenuto ed archiviato in modo da poter risalire a tutte le movimentazioni riguardanti il cimitero e per non meno di 5 anni dalla data di eventuale chiusura dello stesso.



Art. 45

Modalità di trattamento delle spoglie

1. Le spoglie sono interrate come tali o al massimo avvolte in involucri biodegradabili tali da non ostacolare la perfetta mineralizzazione delle spoglie. Possono essere accolte nelle fosse anche le ceneri risultanti dalla cremazione degli animali presso impianti regolarmente riconosciuti.

2. L'esumazione delle spoglie è consentita solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dall'inumazione, per gli animali fino a 35 chilogrammi di peso, o 10 anni per animali di grossa taglia oltre i 35 chilogrammi di peso.

3. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

4. In ogni caso l'esumazione è seguita dall'invio delle spoglie presso impianto riconosciuto per incenerimento o per trasformazione dei materiali di categoria 1 ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

5. Le fosse liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere utilizzate per nuovi interri.



Art. 46

Trasporto delle spoglie

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie degli animali d'affezione avvengono nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con veicoli registrati e correttamente identificati, scortati dal previsto documento di trasporto (DDT) di cui all'articolo 21 del medesimo Regolamento.

2. È consentito il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia direttamente dall'utente con proprio automezzo, purché le spoglie siano sistemate in idoneo contenitore impermeabile.


 

Art. 47

Dismissione dei cimiteri

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del Comune territorialmente competente dal soggetto titolare della stessa. All'istanza deve essere allegato parere igienico-sanitario favorevole dei competenti Uffici del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

2. È comunque vietata la dismissione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.



Art. 48

Vigilanza

1. La vigilanza amministrativa e igienico sanitaria sui cimiteri per animali d'affezione compete ai Comuni ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., per le rispettive competenze.



Art. 49

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai cimiteri già attivati che si adeguano alle stesse entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Capo IX

Contributi Regionali


Art. 50

Priorità

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della Legge con le seguenti priorità:

a) a Comuni capoluoghi di provincia, Comuni associati e Comuni singoli:

1) per attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;

2) per il risanamento e la costruzione dei canili municipali;

b) alle Aziende Sanitarie Locali:

1) per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello;

2) per l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale per il soccorso di animali vaganti.

c) alle Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla protezione degli animali d'affezione.



Art. 51

Contributi per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione

1. I contributi per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione sono concessi con le seguenti modalità.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni capoluoghi di provincia, i Comuni associati ed i Comuni singoli indirizzano la domanda di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte e possono essere riproposte nei termini di scadenza per la successiva annualità.

3. Le domande presentate nei termini che non beneficiano del contributo per esaurimento delle risorse appostate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario di riferimento, possono essere ripresentate l'anno successivo a cura dell'ente interessato.

4. Possono accedere al contributo piani di sterilizzazione di cani di proprietà, regolarmente identificati e registrati nella banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, eseguiti esclusivamente da veterinari liberi professionisti accreditati all'accesso alla banca dati.

5. Alla domanda deve essere allegato il programma nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche inerenti:

a) numero di animali da operare, distinti in cani maschi e femmina;

b) strutture veterinarie di riferimento;

c) elenco dei veterinari liberi professionisti accreditati incaricati dell'attuazione del piano.

6. Le domande di concessione di contributi sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo e le seguenti priorità:

a) istanze già pervenute nel corso della precedente annualità, escluse per insufficienza delle risorse e ripresentate dai Comuni interessati, nei termini previsti;

b) istanze presentate da Comuni che non abbiano già beneficiato di contributi regionali nell'ultimo triennio;

c) istanze presentate da Comuni già beneficiari di contributi regionali nell'ultimo triennio.

7. L'entità del contributo regionale è definita sulla base del numero totale dei cani di proprietà presenti nell'ambito del territorio sede del piano, estratto dalla banca dati dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU), e per un importo di euro 200,00 per ciascun intervento di ovario isterectomia e di euro 100,00 per ciascun intervento di orchiectomia, per un numero massimo ammissibile a contributo corrispondente al cinquanta per cento del totale dei cani di proprietà, di sesso maschile e femminile, ed in ogni caso per un numero non superiore a cento cani.

8. È ammesso a contributo un solo cane per ciascun nucleo familiare.

9. Il Piano di sterilizzazione, approvato con decreto regionale, trasmesso al soggetto richiedente ed inserito nella specifica sezione della BDU, ha durata non superiore ad un anno dalla data di approvazione.

10. I veterinari liberi professionisti accreditati aderenti al Piano, una volta eseguita la sterilizzazione, hanno l'obbligo di aggiornare la BDU, inserendo per ciascun cane la indicazione "sterilizzato", e di trasmettere al Comune l'avvenuto completamento delle attività.

11. Al fine dell'erogazione del contributo, il Comune provvede alla comunicazione ufficiale alla Regione della chiusura del piano.

12. Il contributo è erogato dopo comunicazione ufficiale dell'Ente richiedente di ultimazione del Piano e chiusura sull'apposita sezione della BDU.



Art. 52

Contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali

1. I contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali sono erogati con le seguenti modalità.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni capoluoghi di provincia, i Comuni associati ed i Comuni singoli indirizzano la domanda di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte.

3. I Progetti presentati ed approvati che non possono beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse appostate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, possono essere riprodotti per l'anno successivo a cura dell'Ente interessato.

4. Le domande di concessione di contributo presentate da Comuni capoluoghi di provincia, Comuni associati e Comuni singoli, già beneficiari di un precedente contributo per lo stesso manufatto, sono valutate solo se la richiesta è finalizzata alla realizzazione di opere diverse. 

5. Alle domande di risanamento o costruzione di canili è allegata la seguente documentazione:

a) analisi dei costi e dei benefici

b) progetto esecutivo, in scala 1:100, corredato di piante, sezioni e prospetti debitamente quotati;

c) computo metrico estimativo;

d) relazione tecnica che contempli l'indicazione del numero massimo di animali da ospitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10 della Legge

e) delibera esecutiva di approvazione del progetto con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, nonché del relativo quadro economico;

f) relazione sulle modalità di gestione del canile oggetto del contributo regionale che non può essere affidata a soggetti aventi scopo di lucro;

g) comunicazione di impegno di spesa per l'opera da realizzarsi, per la quota parte a carico dell'Ente;

h) Codice Unico Progetto (C.U.P.);

i) parere sanitario preventivo di conformità del progetto rilasciato congiuntamente dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente e dal Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV), tenendo conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e del rispetto delle caratteristiche tecniche strutturali di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge.

6. Le domande di concessione di contributi sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo e le seguenti priorità:

a) istanze già pervenute nel corso della precedente annualità, escluse per insufficienza delle risorse e ripresentate dai Comuni interessati, nei termini previsti;

b) istanze presentate da Comuni che non abbiano già beneficiato di contributi regionali nell'ultimo triennio;

c) istanze presentate da Comuni già beneficiari di contributi regionali nell'ultimo triennio per manufatti diversi.

7. Il contributo massimo erogato in favore degli enti locali per il risanamento e costruzione di un canile non può superare l'importo massimo del cinquanta per cento dell'opera, comprensivo del ribasso d'asta, comunicato entro un anno dall'approvazione del progetto. Il contributo non può superare l'importo massimo di euro 100.000,00 per la costruzione e di euro 50.000,00 per il risanamento.

8. La liquidazione dei contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali è effettuata con le seguenti modalità:

a) cinquanta per cento dell'importo massimo del contributo regionale è erogato previa presentazione del consuntivo delle spese sostenute per l'ottanta per cento della quota a carico dell'Ente;

b) successivo quarantacinque per cento è erogato ad avvenuta realizzazione del novanta per cento dei lavori certificata dal direttore dei lavori;

c) saldo previa trasmissione dell'atto di collaudo dell'opera e del verbale di sopralluogo con esito favorevole redatto congiuntamente dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente e dal Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV).

9. Le opere finanziate con contributi regionali devono essere ultimate e operative entro tre anni dall'approvazione del progetto, pena la revoca della concessione del contributo regionale indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.



Art. 53

Contributi per il potenziamento delle strutture sanitarie per le prestazioni di primo e secondo livello

1. I contributi alle AA.SS.LL. per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello sono erogati con le seguenti modalità.

2. La Regione sostiene la costruzione e la ristrutturazione delle strutture sanitarie a seguito di presentazione di progetti delle AA.SS.LL. cofinanziati al cinquanta per cento.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le AA.SS.LL. indirizzano la domanda di concessione di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte e possono essere riproposte nei termini di scadenza per la successiva annualità.

4. I Progetti presentati che non beneficiano del contributo per esaurimento delle risorse apportate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, possono essere riprodotti per l'anno successivo a cura della A.S.L. interessata.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo, in scala 1:100, corredato di piante, sezioni e prospetti debitamente quotati;

b) computo metrico estimativo;

c) delibera esecutiva di approvazione del progetto con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, nonché del relativo quadro economico;

d) comunicazione di impegno di spesa per l'opera da realizzarsi, per la quota parte a carico della A.S.L.;

e) Codice Unico Progetto (C.U.P.);

f) atto di proprietà del terreno o di concessione in comodato d'uso almeno ventennale.

6. Le domande di concessione contributi sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ordine cronologico di arrivo delle domande;

b) domande per costruzioni di strutture sanitarie;

c) domande per ristrutturazione di strutture sanitarie;

d) assenza di erogazione di un precedente contributo ministeriale per lo stesso progetto;

e) assenza di erogazione di un precedente contributo regionale per lo stesso progetto.

7. La liquidazione dei contributi per la costruzione di nuove strutture sanitarie e la ristrutturazione di strutture sanitarie già esistenti avviene con le seguenti modalità:

a) cinquanta per cento dell'importo, depurato del ribasso d'asta per la realizzazione dell'opera, è erogato entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori certificati dal direttore addetto;

b) successivo quarantacinque per cento, è erogato in base agli stati d'avanzamento dell'opera, certificati dall'Ente, quando è stato realizzato il 90% dei lavori regolarmente certificato dal direttore addetto;

c) saldo erogato all'atto della certificazione da parte dell'Ente che l'opera è stata ultimata e collaudata.

8. La Regione eroga un contributo annuale per l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale alla A.S.L. Napoli 1 Centro, sede del Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV) presso il quale è istituito il numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della Legge.



Art. 54

Progetti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, tutela e protezione degli animali d'affezione

1. I contributi alle Associazioni protezionistiche per la realizzazione di progetti di durata annuale relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla tutela e protezione degli animali d'affezione sono erogati con le seguenti modalità.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'articolo 20 della Legge, indirizzano domanda di concessione di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande pervenute oltre tela data sono respinte e possono essere riproposte nei termini di scadenza per la successiva annualità.

3. Alla domanda dovrà essere allegato il Piano dettagliato, elaborato in collaborazione e validato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche e le risorse umane necessarie all'espletamento dello stesso.

4. Le domande di concessione contributi sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo e le seguenti priorità:

a) istanze già pervenute nel corso della precedente annualità, escluse per insufficienza delle risorse e ripresentate dalle Associazioni interessate, nei termini previsti; 

b) istanze presentate da Associazioni che non abbiano già beneficiato di contributi regionali nell'ultimo biennio;

c) istanze presentate da Associazioni già beneficiarie di contributi regionali nell'ultimo biennio.

5. L'entità del contributo, che in ogni caso non può superare il tetto massimo di euro 5.000 è calcolato in base alla validità, realizzabilità ed importanza del progetto, nonché alla disponibilità di bilancio.

6. Il contributo è erogato previo presentazione della seguente documentazione:

a) attestato del Direttore della U.O.C. Sanità Animale della A.S.L. territorialmente competente, di ultimazione del progetto approvato;

b) fatture d'acquisto.



Art. 55

Indennizzi agli allevatori

1. Le richieste di indennizzo degli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti sono trasmesse dal Dipartimento di Prevenzione della Sanità Animale di ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Campania alla struttura amministrativa regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, corredate dal parere favorevole sulla liquidazione del Responsabile del Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) verbale di accertamento dei danni subiti dagli allevatori, redatto da medici veterinari della A.S.L. territorialmente competente, nonché dettagliata relazione tecnica dell'episodio;

b) verbale di avviamento alla termodistruzione delle carcasse degli animali ai sensi della normativa vigente (Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) comprensivo dei numeri di identificazione di ogni capo;

c) autocertificazione di iscrizione o meno alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza e di assenza di procedure fallimentare dichiarata o in atto od altre procedure coatte amministrative;

d) fotocopia del documento di identità o documento equipollente del richiedente, in corso di validità e debitamente firmato;

3. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, secondo le modalità previste al comma 1, articolo 22 della Legge e in via subordinata, secondo il prospetto riepilogativo del calcolo dei danni operato sulla scorta della media dei prezzi indicati per la specie e la categoria nel bollettino quindicinale ISMEA precedente l'episodio.

4. Non sono accordati indennizzi per danni a strutture, mancato reddito od altre indennità correlate.

5. Le spese per lo smaltimento delle carcasse sono a carico del servizio Veterinario delle AA.SS.LL. e sono imputate sulla quota indistinta del fondo sanitario regionale.

6. In caso di accettazione dell'istanza, l'intero saldo del contributo è erogato previa richiesta scritta dell'interessato indirizzata alla struttura amministrativa regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Giunta Regionale della Campania con accredito della somma mediante bonifico bancario.


 

Capo X

Disposizioni finali


Art. 56

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.



Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 

                          De Luca