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Regolamento Regionale 17 febbraio 2022, n. 1.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 17 febbraio 2022
"Regolamento di semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della iniziativa economica, del terziario, e dell'efficienza dei servizi alla persona."
La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015);
visto il regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015);
vista la delibera della Giunta regionale n. 541 del 30 novembre 2021;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto
Emana
il seguente Regolamento:
Titolo I
Dei servizi alla persona e dell'associazionismo
Art. 1
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2013 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)
1. Il Regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2013 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) è così modificato:
a) al comma 2, articolo 4, le parole "ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "ed è disposta con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni";
b) al comma 1, articolo 15, le parole "entro il termine di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine di 60 giorni";
c) al comma 2, articolo 38, le parole "con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di fusione" sono sostituite dalle seguenti "con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di fusione.".
Art. 2
Modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 (Albo regionale delle Cooperative sociali)
1. Al comma 8, articolo 4, del Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2016 (Albo regionale delle Cooperative sociali) le parole "entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della istanza." sono sostituite dalle seguenti "entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della istanza.".
Art. 3
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) dopo il paragrafo 187 sono inseriti i seguenti:
187 bis |
50- 05- 92 |
Procedimento ad istanza delle Aziende - Modifiche statutarie delle Aziende di servizi alla persona (ASP) |
L.r. n. 11 del 23/10/2007, art. art. 16-ter, c. 2, lett. e); Regolamento regionale n. 2 del 22/02/2013, art. 15, c. 1 |
60 |
187 ter |
50- 05- 92 |
Sospensione della efficacia degli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili |
L.r. n. 11 del 23/10/2007, art. 16-ter; Regolamento regionale n. 2 del 22/02/2013, art. 36, comma 6 |
30 |
187 quater |
50- 05- 92 |
Istanza di fusione Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (ASP)- |
L.r. n. 11 del 23/10/2007, art. 16-ter; Regolamento regionale n. 2 del 22/02/2013, art. 38 |
60 |
187 quinquies |
50- 05- 92 |
Controllo sui bilanci previsionali e consuntivi Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (ASP) |
L.r. n. 11 del 23/10/2007, art. 16-ter; Regolamento regionale n. 2 del 22/02/2013, art. 41, c. 6, 7, 9 |
30 |
b) al paragrafo 188, Ricostituzione e variazione della composizione dei consigli amministrativi ASP, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice "50-05-92";
c) al paragrafo 189, Concessione contributi a favore delle associazioni di patronato per il sostegno a persone disabili Legge regionale 41 del 1986, il codice identificativo dellacompetente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-05-91", e il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni è modificato in "30 giorni decorrenti dalla esecutività della deliberazione di fissazione dei criteri di riparto";
d) al paragrafo 190, Trasformazione tecnica dei centralini telefonici per l'uso da parte di operatori non vedenti (concessione), il codice identificativo della competente UOD èsostituito dal seguente codice: "50-05-92" e il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni è modificato in "30";
e) al paragrafo 191, Richiesta di iscrizione all'albo delle fattorie sociali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-05-91" e il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in "60";
f) al paragrafo 192, Richiesta di iscrizione al registro degli orti sociali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-05-91" e il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in "60";
g) il paragrafo 200, Iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, è sostituito dal seguente:
200 |
50- 05- 01 |
Iscrizione al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) per enti non aventi personalità giuridica |
D.Lgs 117/17 DM 106/2020 |
60 |
h) dopo il paragrafo 200, sono aggiunti i seguenti:
200 bis |
50- 05- 05 |
Procedimento ad istanza di parte volto a conseguire l'Iscrizione alla sezione B del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative |
D.L 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, articolo 7; L.r. n. 18 del 25/11/2013, art. 11, c. 3; DGRC n. 547 del 10/11/2015 Istitutiva del Registro regionale |
30 |
200 ter |
50- 05- 05 |
Procedimento ad istanza di parte volto a conseguire l'iscrizione d'ufficio alla sezione A, del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative tenuto, in forma telematica, dal Coni, |
D.L 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, articolo 7; L.r. n. 18 del 25/11/2013, art. 11, c. 3; DGRC n. 547 del 10/11/2015 Istitutiva del Registro regionale |
Aggiornamento periodico mensile |
200 quater |
50- 05- 01 |
Iscrizione all'albo delle cooperative sociali |
Reg. Reg 1/2016 art. 4, comma 8 |
60 |
Titolo II
Della impresa, delle autorizzazioni e concessioni, e dei contributi
Capo I
Della Impresa
Art. 4
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) al paragrafo 10, Riconoscimento o conferma della qualifica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale delle fiere, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-05" e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
b) al paragrafo 11, Inserimento degli eventi fieristici campani nel calendario nazionale delle fiere, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-05" e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
c) al paragrafo 17, Rinnovo dei Consigli delle camere di Commercio campane, controlli, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-02";
d) dopo il paragrafo 17 è inserito il seguente:
17 bis |
50- 02- 02 |
Sostituzione dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio campane |
Legge 580/1993 Decreto Ministero Sviluppo Economico 156/2011 art.11 |
30gg + 15 gg art. 11 DM 156/2011 |
e) al paragrafo 31, Inserimento nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00" e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
f) dopo il paragrafo 32 sono aggiunti seguenti:
32 bis |
50- 02- 94 |
Autorizzazione unica per la realizzazione di nuove attività economiche e produttive di interesse regionale |
Legge regionale 11/2015 art. 20, c. 1 bis D.G.R.C. 737/2017 |
30 |
32 ter |
50- 02- 94 |
Individuazione ed inserimento nell'elenco annuale di iniziative di avvio di nuove attività economiche di interesse regionale |
L.R. 11/2015 art. 20, co. 1 bis D.G.R.C 737/2017 |
30 |
Capo II
Delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 5
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) al paragrafo 12, Autorizzazione alla gestione unitaria delle coltivazioni e delle utilizzazioni di acque minerali e termali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
b) dopo il paragrafo 12, sono inseriti i seguenti:
12 bis |
50- 02- 00 |
Trasferimento permessi di ricerca acque termominerali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 8, comma 4 |
90 |
12 ter |
50- 02- 00 |
Concessioni acque termominerali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 11, comma 8 |
90 |
12 quater |
50- 02- 00 |
Rinnovo Concessioni acque termominerali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 15, comma 4 |
90 |
12 quinquies |
50- 02- 00 |
Provvedimento di diniego del rinnovo Concessioni acque termominerali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 15, comma 5 |
Provvedimento di diniego trascorsi infruttuosamente 90 giorni dalla diffida ad adempiere |
12 sexies |
50- 02- 00 |
Autorizzazione al trasferimento delle concessioni di acque minerali e termali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 17, comma 7 |
90 |
12 septies |
50- 02- 00 |
Istanza in bollo per utilizzazioni delle acque di sorgente, minerali naturali e termali |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010), Art. 23 Legge 241/90, Art. 2, comma 2 |
30 |
12 octies |
50- 02- 00 |
Autorizzazione alla stipula di contratti di somministrazione a terzi fruitori diacque minerali naturali e termali non destinate all'imbottigliamento |
D.P.G.R. 9-4-2010 n. 95 Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010). Art. 24, comma 6 |
90 |
c) al paragrafo 13, Revoca concessioni acque termominerali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
d) al paragrafo 14, Nulla osta produzione cosmetici con acque minerali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
e) al paragrafo 15, Autorizzazione alla istituzione dei centri di assistenza tecnica-cat per il settore del commercio, la fonte normativa è sostituita dalla "LR 7/2020, art. 10", il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00", e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
f) dopo il paragrafo 15 è inserito il seguente:
15 bis |
50- 02- 00 |
Visto di conformità Strumenti Interventi apparati distributivi-SIAD |
Art. 19 comma 8 |
60 |
g) al paragrafo 16, Inserimento nell'elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e nel registro delle imprese storiche ultracentenarie, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00" e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
h) al paragrafo 18, Autorizzazioni per impianti di travaso, imbottigliamento e deposito di GPL, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
i) al paragrafo 19, Autorizzazione per commercializzazione GPL, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
j) al paragrafo 20, Autorizzazioni per concessione impianti autostradali, la fonte normativa è modificata in "LR 7/2020, art. 130" e il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
k) al paragrafo 21, Autorizzazioni all'esercizio provvisorio di una attività di un impianto stradale di distribuzione carburanti, la fonte normativa è modificata in "LR 7/2020, art. 140, comma 9" e il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00".
Capo III
Dei contributi, delle agevolazioni, e del credito di imposta
Art. 6
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) al paragrafo 1, Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006-Decreto di assegnazione definitiva del finanziamento/decreto di revoca-Finanziamento degli interventi afferenti agli APQ di competenza della Direzione Generale, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
b) al paragrafo 2, Fondo microcredito FSE-Decreto di ammissione/diniego al beneficio, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
c) al paragrafo 3, Credito di imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania-risorse FSE 2007-2013 e PAC -Decreto di ammissione/diniego al beneficio, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
d) dopo il paragrafo 21 è inserito il seguente:
21 bis |
50- 02- 00 |
Concessione agevolazioni con procedura negoziale |
D. Lgs. 123/1998, artt. 6, co. 5 e 5, co. 5 L.R. 12/2007, art. 2, co. 6 Delib. G.R. 5-2-2010 n. 79 Disciplinare Contratto di Programma Regionale RSI ai sensi comma 3, art. 1, Reg. reg. 4/2007 di attuazione degli incentivi alle imprese con procedura negoziale- Art. 30, comma 3 - termine generalizzato 180 giorni |
120 |
e) al paragrafo 22, Revoca concessioni con procedura negoziale, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00" e il termine di conclusione del procedimento di 120 giorni è modificato in "90";
f) al paragrafo 23, Concessioni di incentivi a favore delle imprese artigiane, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00" e il termine di conclusione del procedimento di 120 giorni è modificato in "90";
g) al paragrafo 24, Concessioni di incentivi al sistema delle società cooperative, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
h) al paragrafo 25, Concessioni di incentivi a favore delle imprese artigiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
i) al paragrafo 26, Concessioni di incentivi a favore delle imprese per consolidamento passività a breve, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
j) al paragrafo 27, Concessioni di contributi alle imprese per innovazione e sviluppo a sportello, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
k) al paragrafo 28, Procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi a favore dell'imprenditoria sotto forma di credito di imposta, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
l) dopo il paragrafo 28 è inserito il seguente:
28 bis |
50- 02- 00 |
Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione |
Art. 4 |
30
|
m) al paragrafo 29, Ammissione al finanziamento di opere infrastrutturali per le aree industriali (fondi regionali, fondi nazionali-fondi strutturali) delle reti distributive e logistiche, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
n) al paragrafo 30, Contributi per lo sviluppo di centri commerciali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00";
o) al paragrafo 31, Inserimento nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00" e il termine di conclusione del procedimento di 30 giorni è modificato in "20";
p) al paragrafo 32, Concessioni di contributi alle associazioni iscritte nell'elenco dei consumatori e degli utenti, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-02-00".
Titolo III
Del Turismo e della Cultura e dello Spettacolo e del riconoscimento delle persone giuridiche private
Capo I
Del Turismo
Art. 7
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) il paragrafo 5, Programma di eventi in ambito turistico. Risorse PAC III-Decreti di ammissione a finanziamento, è abrogato;
b) al paragrafo 6, Erogazione contributi a UNPLI e Pro Loco. 18/2014-Decreto di approvazione della graduatoria, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-05";
c) il paragrafo 7, Concessione sovvenzioni per l'attuazione del Piano strategico di formazione nel Turismo in Campania-Decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi, è abrogato;
d) al paragrafo 8, Rilascio attestato Direttore tecnico di Agenzie di Viaggio e Turismo, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-06";
e) al paragrafo 9, Professioni turistiche (Guida e accompagnatore turistico) - Rilascio tesserino per la professione turistica, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-06".
Capo II
Della Cultura e dello Spettacolo
Art. 8
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) al paragrafo 193, Richieste di adesione al Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale Campania (autorizzazione), il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-01";
b) al paragrafo 194, Autorizzazione per l'istituzione di nuovi musei o raccolte museali, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-01";
c) al paragrafo 195, Riconoscimento dello Status di museo di interesse regionale, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-01";
d) dopo il paragrafo 195 sono inseriti i seguenti:
195 bis |
50- 12- 02 |
Sostegno alle imprese editoriali e alle emeroteche |
art. 6 |
30 |
195 ter |
50- 12- 02 |
Misure di sostegno a favore delle librerie |
art. 8 |
30 |
195 quater |
50- 12- 02 |
Concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive |
e DGRC 558/2017 |
30 |
e) al paragrafo 196, Iscrizione all'Albo della Cultura e sezione speciale dell'Albo, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-02";
f) dopo il paragrafo 196 sono inseriti i seguenti:
196 bis |
50- 12- 02 |
Contributi regionali ordinari e speciali |
art. 8 |
30 |
196 ter |
50- 12- 02 |
Erogazione dei contributi in favore delle attività di promozione sociale e culturale non finanziati dal Fondo unico cultura |
art. 11 |
30 |
g) al paragrafo 197, Concessione sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-02" e il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in "60";
h) al paragrafo 198, Concessione contributi per programmi di investimento e promozione regionale sullo spettacolo, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-02" e il termine di conclusione del procedimento di 90 giorni è modificato in "60";
i) al paragrafo 199, Iscrizione Registro regionale degli operatori dello spettacolo, il codice identificativo della competente UOD è sostituito dal seguente codice: "50-12-02".
Capo III
Del riconoscimento delle persone giuridiche private
Art. 9
Modifiche al Decreto Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619 Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
1. L'allegato B (Elenco dei procedimenti di competenza della Regione in materia di riconoscimento di personalità giuridica privata ad Associazioni-Fondazioni-Ex II.PP.AA.BB) al Decreto Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619 recante il Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è così modificato:
a) al numero di ordine 1, procedimento "Decreto di iscrizione dell'Ente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche private", il termine di "120 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
b) al numero di ordine 2, procedimento "Decreto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto ed all'atto costitutivo dell'Ente", il termine di "120 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
c) al numero di ordine 14, procedimento "Provvedimento di estinzione della persona giuridica privata", il termine di "90 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
d) al numero di ordine 15, procedimento "Provvedimento di trasformazione della Fondazione", il termine di "90 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
e) al numero di ordine 16, procedimento "Decreto di trasformazione delle II.PP.AA.BB. in persona giuridica privata (art. 16 e segg. D.Lgs. 207/2001)", il termine di "120 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
f) al numero di ordine 17, procedimento "Provvedimento di devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione", il termine di "90 gg" è sostituito dal seguente "60 gg";
g) al numero di ordine 18, procedimento "Provvedimento dei beni residui dei comitati", il termine di "90 gg" è sostituito dal seguente "60 gg".
Art. 10
Modifiche al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).
1. L'allegato al Regolamento regionale n. 2 del 29 marzo 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:
a) dopo il paragrafo 192 sono inseriti i seguenti:
192 bis |
50-12-03 |
Decreto di iscrizione dell'Ente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche private |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 6 |
60 |
192 ter |
50-12-03 |
Decreto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto ed all'atto Costitutivo dell'Ente |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 7 |
60 |
192 quater |
50-12-03 |
Provvedimento di estinzione della persona giuridica privata |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 8 |
60 |
192 quinquies |
50-12-03 |
Provvedimento di trasformazione della Fondazione |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 11 |
60 |
192 sexies |
50-12-03 |
Decreto di trasformazione delle II.PP.AA.BB. in persona giuridica privata (art. 16 e segg. D.Lgs 207/2001)", |
D. Lgs 207/2001 DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 12 |
60 |
192 septies |
50-12-03 |
Provvedimento di devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 8 |
60 |
192 octies |
50-12-03 |
Provvedimento dei beni residui dei comitati |
DPR 361/2000 Regolamento regionale DPGR 619/2003, art. 8 |
60 |
Art. 11
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 17 del 17 febbraio 2022 PDF (Dimensione file: 158,74 Kb)