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Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 28 del 28 aprile 2014
"Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)".
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 256 del 26 luglio 2013 (Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11);
vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2013;
vista la delibera della Giunta regionale n. 27 del 7 febbraio 2014 (Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11)
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge regionale, la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
b) ambiti territoriali, le ripartizioni territoriali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2007;
c) amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
d) autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
e) accreditamento il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione;
f) prestatore il soggetto, tra quelli indicati nel titolo II, capo II, della legge regionale, che fornisce il servizio;
g) catalogo, il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
h) Direzione generale della Giunta regionale, la Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.
TITOLO II
Esercizio dei servizi e attività di vigilanza
CAPO I
Principi generali
Art. 3
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale.
2. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio.
3. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
b) garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi;
c) uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi.
CAPO II
Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi
Art. 4
Servizi soggetti al regime autorizzatorio
1. L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.
2. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente regolamento e dal catalogo e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.
Art. 5
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è necessario il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non sono stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
d) adozione della carta dei servizi;
e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;
i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.
2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d'ufficio, in base all'indicazione, nell'istanza presentata dal soggetto prestatore, dell'amministrazione che detiene gli atti.
3. All'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se:
a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;
b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;
c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.
Art. 6
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici del servizio riportati nel catalogo;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
e) relazione sulla gestione delle emergenze;
f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
g) copia della carta dei servizi;
h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.
3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il provvedimento di autorizzazione indica:
a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;
b) la denominazione e la tipologia del servizio;
c) i destinatari delle attività del servizio;
d) l'ubicazione del servizio;
e) la capacità ricettiva massima.
5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.
6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.
Art. 7
Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali
1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente.
2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e indica:
a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
b) la tipologia del servizio;
c) i destinatari delle attività del servizio;
d) l'ubicazione del servizio.
3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
c) copia della carta dei servizi;
d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.
9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale i dati relativi alla segnalazione certificata secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.
Art. 8
Autorizzazione per servizi sperimentali
1. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel catalogo, volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
2. Non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti per l'esercizio dei servizi già contemplati nel catalogo.
3. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato alla sperimentazione.
4. L'autorizzazione per l'attività di servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).
5. L'autorizzazione di servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 7, comma 1.
6. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di servizi sperimentali i soggetti locali, pubblici o privati, presentano all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme prescritte dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'istanza è corredata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 e dall'elaborato progettuale che specifica:
a) la descrizione del servizio e le caratteristiche innovative dello stesso;
b) la tipologia dei destinatari;
c) la capacità ricettiva;
d) le figure professionali impiegate e il rapporto numerico rispetto agli utenti;
e) la prevista ubicazione del servizio;
f) i contenuti della carta dei servizi.
7. L'amministrazione competente, entro dieci giorni dal ricevimento, invia l'istanza di autorizzazione e la documentazione di corredo alla Direzione generale della Giunta regionale.
8. La Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica all'amministrazione competente e all'istante il proprio parere vincolante in ordine alla coerenza delle attività del servizio proposto con gli indirizzi contenuti nel piano sociale regionale.
9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 7, l'amministrazione competente, all'esito del parere della Direzione generale della Giunta regionale e dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne invia copia alla menzionata Direzione generale e all'istante.
10. La presentazione dell'istanza di autorizzazione avviene entro e non oltre il termine di scadenza del secondo anno di vigenza del piano sociale regionale che detta gli indirizzi per la sperimentazione. Le istanze pervenute all'amministrazione competente oltre detto termine sono rigettate.
11. L'autorizzazione sperimentale è valida per un periodo temporale non superiore a due anni dalla data di emissione del provvedimento di rilascio.
12. Entro il termine di validità dell'autorizzazione, l'amministrazione competente, di concerto con la Direzione generale della Giunta regionale, sentito il prestatore, valuta l'andamento della sperimentazione. Se l'esito della sperimentazione è positivo, la Regione aggiorna il catalogo dei servizi e l'amministrazione competente provvede al rilascio di autorizzazione definitiva entro quarantacinque giorni dalla emissione del provvedimento regionale di aggiornamento. Nel periodo transitorio previsto per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, si intende prorogata la validità dell'autorizzazione sperimentale.
Art. 9
Requisiti per l'accreditamento
1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 5, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di l'affidamento di contratti pubblici.
2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 7, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di l'affidamento di contratti pubblici.
3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:
a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.
c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
1) obiettivi generali e specifici del servizio;
2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.
5. Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.
Art. 10
Procedura per l'accreditamento
1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestanti:
1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
2) in mancanza di autorizzazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3;
3) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).
3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, comma 2 e 3;
b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:
1) obiettivi generali e specifici del servizio;
2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
4. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dall'amministrazione competente.
5. L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, svolta secondo la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione competente è valido per l'intero territorio regionale.
6. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione generale.
7. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.
CAPO III
Obblighi connessi alla gestione
Art. 11
Obblighi generali
1. I prestatori:
a) assicurano che gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
b) assicurano che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
c) definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti è prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;
d) predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'ambito territoriale competente;
e) tengono, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente.
CAPO IV
Attività di vigilanza e controllo
Art. 12
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine l'amministrazione competente:
a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.
3. La Direzione generale della Giunta regionale stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.
Art. 13
Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività
1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l'amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo.
4. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge.
5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.
6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall'adozione, alla Direzione generale della Giunta regionale.
TITOLO III
Norme volte a valorizzare l'apporto dei Centri di servizio per il volontariato
CAPO I
Compiti della regione e degli enti locali
Art. 14
Oggetto
1. Il presente titolo individua, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale le modalità di valorizzazione dell'attività dei centri di servizi del volontariato, di seguito denominati centri di servizi, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 15
Compiti della Regione
1. Nell'ambito della programmazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), la Regione, con particolare riferimento alle aree di intervento previste dall'articolo 27 della legge regionale, esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento delle iniziative svolte dai centri di servizi.
Art. 16
Centri di servizi degli enti locali
1. Le province e i comuni possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte nel registro regionale del volontariato.
2. Gli enti locali e la Regione possono concedere in uso immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività.
Art. 17
Compiti e attività dei centri di servizi
1. In coerenza con l'articolo 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato.
2. Ai fini di cui al comma 1, i centri di servizi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.
3. In particolare, i centri di servizi:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art. 18
Accordi e convenzioni
1. Ai fini di una più compiuta ed efficace azione di raccordo la Regione, gli ambiti territoriali e i centri di servizi possono sottoscrivere accordi o convenzioni su temi o obiettivi specifici.
Art. 19
Rapporti tra Regione, ambiti territoriali e centri di servizio
1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo la Regione garantisce il costante raccordo tra gli ambiti territoriali e i centri di servizi anche mediante l'istituzione di tavoli di confronto a cadenza semestrale.
TITOLO IV
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
CAPO I
Iscrizione nel registro
Art. 20
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale, le modalità e le procedure per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) nel registro regionale del volontariato, di seguito denominato registro, tenuto dalla Direzione generale della Giunta regionale.
2. L'iscrizione nel registro avviene ad istanza del legale rappresentante dell'organismo associativo interessato ed è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalle normative regionali.
Art. 21
Requisiti per l'iscrizione
1. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro gli organismi associativi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività previste dalla legge n. 266 del 1991 che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti e che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 della predetta legge-quadro sul volontariato e i seguenti ulteriori requisiti:
a) sede legale nel territorio regionale;
b) operatività nel territorio regionale da almeno un anno.
2. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro anche:
a) gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati delle organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro;
b) le sezioni autonome delle organizzazioni giuridicamente riconosciute costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
c) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata.
3. L'iscrizione nel registro non sostituisce in alcun modo atti o provvedimenti autorizzativi o concessivi, comunque denominati, previsti da altre normative di settore.
Art. 22
Modalità per l'iscrizione nel registro
1. Ai fini della iscrizione nel registro il legale rappresentante dell'organismo associativo interessato presenta apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo degli aderenti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
b) copia del libro soci;
c) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le cariche associative sottoscritto dal legale rappresentante nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dagli aderenti che ricoprono le cariche associative;
e) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle attività svolte nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di iscrizione;
f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che l'organismo associativo intende svolgere;
g) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991, sono indicate la denominazione, la sede legale, lo scopo, l'assetto organizzativo dell'organismo associativo e i limiti territoriali entro cui svolge le attività.
3. L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento espresso della Direzione generale della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 e della conformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 e del presente titolo.
4. Il termine di sessanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di iscrizione nel registro può essere sospeso una sola volta per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni previsto nel secondo periodo.
5. Se i chiarimenti forniti dall'organismo associativo interessato non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale o non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, oppure in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 o di rilevata difformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 la predetta Direzione Generale emette il provvedimento di rigetto dell'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 241 del 1990.
6. Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al comma 1 e la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro.
7. Le organizzazioni iscritte nel registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 23
Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro
1. La Direzione generale della Giunta regionale, anche per il tramite dei comuni nel cui territorio le organizzazioni iscritte nel registro hanno la sede legale, verifica, con cadenza biennale, il permanere dei requisiti richiesti per la iscrizione nel registro e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. A tal fine, i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro presentano ogni due anni, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun biennio, alla Direzione generale della Giunta regionale la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante il permanere dei requisiti previsti per la iscrizione dell'organizzazione nel registro;
b) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 illustrativa delle attività svolte nell'ultimo biennio;
c) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che l'organismo intende svolgere;
d) documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
e) elenco delle convenzioni stipulate con lo Stato, la regione, gli enti locali e con gli altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991;
f) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. La prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro avviene il 30 giugno 2014.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 6, la Direzione generale della Giunta regionale dispone con provvedimento motivato, previo diffida, la cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro. Il termine della diffida non è inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. La perdita dei requisiti previsti per la iscrizione determina in ogni caso la cancellazione dal registro con le modalità previste dal comma 3.
Art. 24
Pubblicità del registro
1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.
2. Le modalità di tenuta del registro sono definite con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
3. Il registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania.
Art. 25
Accertamenti d'ufficio
1. Gli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono effettuati a campione sul dieci per cento degli organismi associativi che durante l'anno solare presentano autocertificazioni. Il campione è selezionato mediante sorteggio da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno per le autocertificazioni presentate nel corso dell'anno precedente.
TITOLO V
Elezioni dei membri della Consulta del terzo settore
CAPO I
Modalità di svolgimento delle elezioni
Art. 26
Consulta del terzo settore
1. La Consulta del terzo settore, istituita ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale, è composta da quindici soggetti del terzo settore.
2. Sono considerati soggetti del terzo settore così come disciplinato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.
Art. 27
Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di elettorato attivo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) atto costitutivo e statuto redatti in forma scritta e registrati nelle forme previste dalla legge;
b) sede legale in Campania;
c) operatività, da almeno un anno, nel settore della programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né è in corso un procedimento a loro carico per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. A seconda della tipologia possiedono i seguenti requisiti specifici:
a) le associazioni di promozione sociale sono iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 7 (Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale);
b) le associazioni di volontariato sono iscritte nel registro regionale del volontariato, ai sensi del presente Regolamento;
c) le cooperative sociali sono iscritte nel registro delle imprese.
3. L'elettorato attivo è esercitato attraverso espressione di voto resa, nelle modalità previste dall'articolo 28, dal legale rappresentante dell'ente.
4. Possono ricoprire la carica di componente della Consulta i soggetti in possesso dei requisiti di elettorato attivo che non hanno ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.
5. Con decreto del Presidente della Giunta sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni e sono indicati i criteri per garantire la piena rappresentanza delle differenti tipologie di soggetti del terzo settore.
Art. 28
Modalità di svolgimento delle elezioni
1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale, indice le elezioni con proprio decreto e ne dà avviso mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito istituzionale della Regione.
2. Il decreto indica le modalità di esercizio del voto, i termini per la presentazione delle candidature, il modello della scheda di candidatura, della scheda di votazione, il giorno e l'ora di apertura delle schede, i criteri per assicurare la rappresentanza a tutte le diverse tipologie di soggetti del terzo settore.
3. I soggetti che intendono esercitare il proprio diritto di elettorato passivo fanno pervenire la scheda di candidatura nelle modalità disciplinate dal decreto presidenziale.
4. L'elenco delle candidature, previa verifica della Direzione generale competente, dei requisiti di elettorato attivo e passivo, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione in evidenza per sessanta giorni consecutivi.
5. Le organizzazioni che esercitano l'elettorato attivo, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito istituzionale della Regione, trasmettono, con le modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, la scheda di votazione.
6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale individua le modalità per garantire la segretezza del voto e la correttezza delle procedure di scrutinio.
7. La Regione mette a disposizione dei candidati un'apposita sezione del sito istituzionale per la presentazione dei programmi elettorali.
Art. 29
Il procedimento di scrutinio e proclamazione degli eletti
1. La Commissione elettorale è composta da cinque componenti, incluso il presidente, nominati dalla Direzione generale competente.
2. La Commissione elettorale, nelle modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, procede, in seduta pubblica, allo scrutinio dei voti.
3. La Commissione elettorale redige le liste degli eletti e i verbali delle operazioni di scrutinio e li trasmette alla Direzione generale.
4. La competente Direzione generale della Giunta regionale, verificata la regolarità delle procedure di voto e di scrutinio, approva con decreto l'elenco dei candidati e dei voti ottenuti e proclama gli eletti.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
Art. 30
Disposizioni transitorie
1. I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) si intendono autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 2009 si intendono definitive previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. L'amministrazione competente acquisisce i dati e la documentazione afferenti i prestatori autorizzati o accreditati che esercitano le attività di servizi nell'ambito del territorio di competenza.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun ambito territoriale, conformemente alla forma associativa prescelta, individua l'amministrazione competente e la comunica alla Direzione generale della Giunta regionale.
5. In caso di mancata individuazione dell'amministrazione competente entro il termine previsto dal comma 4 le funzioni ad essa riservate ai sensi del presente regolamento sono esercitate dal comune capofila dell'ambito territoriale oppure dalla forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, fino all'individuazione, da parte dell'ambito, dell'amministrazione competente.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori già accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009, integrano la documentazione originariamente consegnata con gli atti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il prestatore decade dall'accreditamento, in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento oppure di mancato adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, nel termine previsto dal primo periodo del presente comma.
7. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori dei servizi residenziali e semiresidenziali già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del regolamento regionale emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009 presentano l'istanza di autorizzazione definitiva secondo la disciplina del presente regolamento. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il predetto termine di centottanta giorni il prestatore si intende privo di autorizzazione.
8. L'autorizzazione rilasciata ai servizi sperimentali a favore di persone con disagio psichico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2011, n. 666 (Linee guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri - modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico) è convertita in autorizzazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
9. Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento.
10. La regione provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione delle tariffe dei servizi. Nel periodo transitorio, si applicano le tariffe/rette definite con le deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2007, n. 1351 (Determinazione delle tariffe di cui all'articolo 27 del Regolamento Regionale n. 6 del 18 dicembre 2006, riferite ai servizi residenziali rivolti a minori e donne) e n. 666 del 06/12/2011.
Art. 31
Obblighi di pubblicità
1. Gli ambiti territoriali pubblicano sui propri siti informatici i recapiti dell'amministrazione competente, le modalità di presentazione, la documentazione e le dichiarazioni di corredo delle istanze di autorizzazione e di accreditamento e gli elenchi dei servizi autorizzati, dei servizi domiciliari e territoriali e di quelli accreditati.
Art. 32
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è abrogato.
Art. 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.
Caldoro
- Testo come pubblicato sul Bollettino n. 28 del 28 Aprile 2014 PDF (Dimensione file: 190,50 Kb)