19/12/2016 - Comunicato n. 439 - Legge di stabilità regionale 2017 - Nota di approfondimento dell’ufficio legislativo
In merito alla soppressione dell’assegno vitalizio e al passaggio al sistema contributivo per i Consiglieri, con l’innalzamento dell’età da 60 a 65 anni, all’esame del prossimo Consiglio Regionale, l’Ufficio Legislativo della Regione ha prodotto la seguente nota di approfondimento:
“La materia previdenziale è complessa. La pensione contributiva si costruisce con un contributo a carico del lavoratore ed un contributo a carico del datore di lavoro che nella somma superano di poco il 30% della retribuzione imponibile. Questo 30% si ripartisce sommariamente per 1/3 circa a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Questo grosso modo il sistema nel pubblico e nel privato.
Alla scadenza prevista (variabile nei vari sistemi pubblici e privati) matura una prestazione previdenziale commisurata alla durata e all’entità dei contributi versati. Diversamente dal sistema retributivo o al regime dei vitalizi in cui la prestazione è indipendente dai contributi versati. Non c’è bisogno di aggiungere, quindi, che la pensione contributiva è profondamente diversa dal vitalizio.
Si ricorda che il Consiglio Regionale già con legge del 27.1.2012 n. 1, all’art. 52 comma 9, nel sopprimere il vitalizio a decorrere dalla X legislatura, aveva stabilito l’introduzione del sistema contributivo per i consiglieri eletti nella medesima X legislatura, con decorrenza dal 60° anno di età e con sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici sul modello INPDAP. Medesima misura era stata stabilita dalla legge di stabilità per il 2016 con provvedimento da adottarsi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
La norma in corso di discussione e approvazione sulla legge di stabilità per il 2017 non introduce quindi nessuna novità al riguardo. Il vitalizio resta soppresso e i consiglieri eletti da questa legislatura non avranno alcun appannaggio a tale titolo. Restano i vitalizi per i consiglieri eletti nelle precedenti legislature. Ma questa è materia già trattata dalla Corte Costituzionale che li ha considerati diritti quesiti ed in quanto tali intangibili.
La norma in discussione presentata, tiene conto degli emendamenti presentati anche dall’opposizione e della normativa regionale precedente e delle previsioni vigenti in altre regioni. Essa definisce solo il riferimento al sistema di calcolo stabilendo le aliquote contributive. Al riguardo sono stati richiesti agli uffici del Consiglio Regionale controlli comparativi tra le aliquote stabilite con il disegno di legge approvato in Commissione e le aliquote che si applicano per i dipendenti della Regione. Risultano lievissimi scostamenti.
Dipendente Regionale: Quota a carico 8.85; Quota a carico dell’Ente 23,80 – TOTALE 32,65
Consigliere Regionale: Quota a carico 8,80; Quota a carico dell’Ente 24,20 – TOTALE 33,00
Medesime aliquote sono adottate già da alcune regioni, e tutte le proposte di legge in approvazione presso altre, presentano medesime aliquote.
Tali scostamenti, stimabili in circa 25/ 30 euro mensili, saranno allineati con emendamento in vista della discussione in aula.
Con il provvedimento approvato in Commissione, inoltre, si è stabilito che la prestazione matura al 65 anno di età e non al 60° come era previsto dalla legge 1 del 2012.
Quanto agli assessori va rilevato che l’estensione ai medesimi era già vigente, come da legge regionale del 2005.
Infine va soggiunto che per il sol fatto di aver stabilito l’introduzione del sistema contributivo nella precedente legge regionale 1 del 2012, il Direttore Centrale INPS, con risposta a mezzo PEC ad interpello del 20.7.2016 ha chiarito che i versamenti a carico del Consigliere neoeletto sono dovuti ed irrevocabili, perché non rileva la mancata applicazione della norma, che, per l’appunto, con questa legge in discussione, potrà essere attuata”.