Certificazione energetica degli edifici (APE)
Dal 7 gennaio 2025 alle ore 10,00 sarà operativo il nuovo sistema informativo APE-CAMPANIA, realizzato in " Accordo di Collaborazione" tra ENEA e Regione Campania, che gestisce con modalità avanzate il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) con l’acquisizione e controllo dei file XML.
Le funzionalità base del sistema sono:
- l’Elenco dei Certificatori;
- l’Anagrafe degli Edifici;
- l’integrazione con il SIAPE e le altre basi di dati regionali.
Tale sistema va a sostituire il precedente SID gestito per la Regione Campania dalla società in house Sviluppo Campania.
Dal 18 novembre 2024, prima della piena funzionalità, il Sistema Informativo APE-CAMPANIA sarà attivo unicamente per la registrazione dei certificatori e per alcuni test di invio APE con le modalità indicate dal sito, raggiungibile dal link https://www.apecampania.enea.it/.
Dal giorno 7 gennaio 2025 alle ore 10,00 sarà possibile caricare e trasmettere APE esclusivamente in forma digitale xml versione 5 (estesa) attraverso il portale APE-CAMPANIA.
Si potranno depositare gli APE sul precedente sistema SID fino alla data del 7 gennaio 2025 alle ore 09,55.
Dopo tale data non sarà più accessibile il sopracitato portale e pertanto per le richieste di copie di attestati APE, sarà necessario utilizzare l’apposito modulo presente sul nuovo Sistema Informativo APE-CAMPANIA, che dovrà essere trasmesso alla PEC: dg02.ape@pec.regione.campania.it
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29/09/2015 - Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015, è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.
Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (sid.sviluppocampania.it/webaccesso) , riportante il numero progressivo di inserimento.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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21/07/2015 - Si informa che sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, i seguenti decreti del ministero dello sviluppo economico, tutti del 26 giugno 2015:
- adeguamento del decreto del ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
- applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle presczioni e dei requisiti minimi degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
- schemi e modalità' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
Vai al sito internet della Certificazione energetica