Certificazione energetica degli edifici (APE)
29/09/2015 - Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015, è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.
Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (sid.sviluppocampania.it/webaccesso) , riportante il numero progressivo di inserimento.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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21/07/2015 - Si informa che sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, i seguenti decreti del ministero dello sviluppo economico, tutti del 26 giugno 2015:
- adeguamento del decreto del ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
- applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle presczioni e dei requisiti minimi degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
- schemi e modalità' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
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