FAQ
1. Bisogna pagare il Ticket 10 euro per le prestazioni specialistiche?
La Regione Campania con nota prot. 2007.0455246 del 21.05.07 ha portato a conoscenza di tutte le AA.SS.LL , le AA.OO, gli IRCCS e le AA.OO.UU che, a seguito del decreto legge 20 marzo 2007 n. 23 convertito in legge 17 maggio 2007 n.64, viene abolito, con decorrenza immediata e cioè dal 20 Maggio 2007 fino al 31.12.2007, il ticket di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
2. In quali casi si è esenti da ticket? In quali casi il ticket va pagato?
Si è esenti da ticket per patologia e reddito. Le categorie di cittadini esenti sono contemplate dalla Legge 537/1993 e integrate dalla circolare regionale n. 39129 del 17.01.05, come modificata dalla delibera n. 2226 del 30.12.2006 e dalla circolare applicativa del 12.01.07 (vedi allegato).
3. Perché non sempre è possibile prenotare gli esami per via telefonica?
Le modalità di prenotazione telefonica vengono programmate e pianificate dalle singole Aziende e rientrano nella scelte gestionali delle stesse. Qualora tali modalità vengano adottate, esse si concretizzano attraverso i CUP (Centro Unico di Prenotazione) Aziendali.
4. Quali sono mediamente i tempi e le fasi della pratica per il riconoscimento dell’invalidità? (aggiornato al Decreto Legge. n. 78/09 art. 20 convertito in legge n. 102 del 3 Agosto 2009)
Il Decreto Legge. n. 78/09 art. 20 convertito in legge n. 102 del 3 Agosto 2009 ha sancito un nuovo processo per la invalidità civile:
Il Cittadino che intende sottoporsi a visita medico legale per il riconoscimento delle patologie al fine della invalidità civile, dovrà recarsi, in una prima fase, dal medico certificatore (ad esempio il medico curante, un medico ospedaliero, distrettuale o un medico del patronato cui ci si rivolge) per produrre certificazione medica attestante le stesse. Il medico compilerà il certificato medico on-line al sito dell’INPS e contestualmente sarà rilasciata una ricevuta, da consegnare al cittadino, con un codice unificativo e identificativo da riportare sulla domanda;
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente on line all’INPS, munita di tale codice unificativo ed identificativo INPS, entro il termine di 30 giorni dalla data del certificato medico, superato tale termine, non sarà più possibile utilizzare il numero del certificato medico registrato sulla ricevuta, per l’inoltro telematico delle domande;
Il cittadino potrà curare direttamente la compilazione e l’inoltro on line della domanda all’INPS se in possesso del PIN rilasciato dal citato Istituto INPS, in alternativa, dovrà recarsi ad un Istituto autorizzato quale Ente di Patronato, Associazioni disabili (ANMIC, ENS, ANFASS, UIC) o ad altri Enti abilitati a tale Servizio che avranno cura, altresì, della compilazione e inoltro telematico. Contestualmente alla trasmissione telematica verrà stampata una agenda di appuntamenti disponibili per la visita presso la Commissione della ASL di appartenenza;
Nella fase transitoria, nelle more della definizione delle procedure gestionali telematiche, l’onere della convocazione è posto in capo all’INPS;
Il cittadino potrà scegliere una data diversa da quella proposta, comunque, entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda per le visite ordinarie ed entro 15 giorni per le patologie oncologiche così come sancito dall’art. 6 Legge n. 80/06 e le patologie ricomprese nel Decreto Ministeriale del 2 Agosto 2007. Qualora non sia possibile, entro un certo arco temporale, fissare una data per l’invito a visita, la procedura prevede di poter fissare una data oltre tale limite o di riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In questo ultimo caso la data di convocazione oltre ad essere registrata telematicamente sarà comunicata al cittadino con lettera Raccomandata A/R;
Il cittadino che intende curare personalmente l’inoltro della istanza all’INPS dovrà recarsi presso lo sportello di qualsiasi Agenzia dell’Istituto, munito di valido documento d’identità, per ricevere il PIN che consente l’accesso per la compilazione on line;
Le Commissioni istituite presso le AA.SS.LL. di appartenenza sono integrate, in fase di accertamento sanitario, dalla presenza di un Medico dell’INPS, mentre il cittadino potrà essere assistito da un Medico di fiducia “ . A riguardo si chiarisce che sono da ritenere ritualmente costituite le Commissioni Mediche anche in caso di assenza del Medico INPS purchè regolarmente convocato.”
5. Perché sarà chiuso il centro ematolologico dell’Ospedale Pausilipon? Dove potranno farsi curare i pazienti di questo centro, spesso anziani in difficoltà negli spostamenti?
L'Azienda Ospedaliera Pausilipon - Santobono è un’Azienda rivolta ad assicurare l'assistenza ai bambini. Pertanto, il Centro Ematologico del Pausilipon deve rivolgere istituzionalmente l'assistenza a questa fascia di età. Per questo motivo e per accorciare le liste d'attesa dei bambini presso la struttura, si è deciso di trasferire l'assistenza sanitaria degli adulti presso il Centro Ematologico dell'Ospedale S. Giovanni Bosco della ASL NA 1. Questa struttura ha dato la propria piena disponibilità a seguire efficacemente anche i pazienti adulti già in cura presso il Pausilipon.
6. Perché è stato chiuso il centro per la terapia del dolore dell’Ospedale Cardarelli? Dove potranno farsi curare i pazienti che usufruivano di questo centro?
l'Azienda Ospedaliera Cardarelli ha diffuso una nota a mezzo stampa nella quale ha garantito di aver attuato le procedure necessarie al mantenimento di sufficienti livelli assistenziali per i malati interessati alle cure in questione. Si precisa comunque che l'Unità Operativa di Terapia Antalgica ha ripreso a funzionare dal mese di luglio. L'attività riprenderà a pieno regime dal 3 settembre 2007, come da comunicazione ufficiale dell'URP dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli.
7. Come sono regolate le visite domiciliari dei pediatri di libera scelta?
Il contratto dei pediatri di libera scelta per le visite ambulatoriali e domiciliari prevede:
1. L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente.
2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. L'attività ambulatoriale, da garantirsi comunque nell'arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.
4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili.
5. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
8. In che modo viene fornita assistenza sanitaria per i cittadini temporaneamente presenti nel Comune non di residenza?
Presso gli Uffici Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario del Comune i cittadini temporaneamente presenti in un Comune diverso da quello di residenza possono iscriversi per motivi di studio, salute, lavoro, per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di un anno (periodi eventualmente rinnovabili), presentando la tessera sanitaria della ASL di provenienza e compilando un'autocertificazione.
9. Come funziona il servizio 118?
Il servizio 118 registra le telefonate in entrata e si attiva subito per prestare soccorso e trasportare l'infortunato all'ospedale piu' adatto (nel rispetto della patologia manifestatasi che ha reso indispensabile la chiamata al 118) e piu' vicino al luogo dell'evento. La scelta dell'ospedale di pertinenza è responsabilità del personale del 118, Centrale Operativa e personale dell'autoambulanza, e si basa sulle necessità cliniche e sui servizi necessari alla cura del paziente.
10. Qual è la modalità di sollecito dei ritardi di chiamata per visita di invalidità civile?
E' istituito presso l' Assessorato Sanità - Centro Direzionale Is. C/3 l'ufficio STAP, preposto all'inoltro di diffida, alle AA.SS.LL di competenza, per i ritardi di convocazione degli utenti richiedenti le visite di invalidità civile, portatori di handicap, ciechi civili e sordomuti civili. L'utente interessato al sollecito della propria istanza, deve recarsi presso il suddetto ufficio STAP corredato di numero di protocollo della ASL sulla stessa e produrre nuova istanza di sollecito su modello fornito dallo stesso ufficio STAP. L'ufficio regionale, di che trattasi, provvede ad inviare il sollecito e nel contempo diffida la relativa ASL di competenza a convocare l'utente, anzi individua la data e nel caso sia un giorno di non seduta, il cittadino sarà convocato nella I seduta utile della Commissione di pertinenza. Per informazioni più dettagliate si può contattare l'ufficio regionale al numero 081-7969260
11. Ho presentato domanda per usufruire del reddito per la vita. Quando potrò sapere se la mia pratica è stata accettata?
Il "reddito per la vita", istituito con Legge Regionale n. 24 del 2005, art. 28, pubblicata sul Burc n. 69 del 30 dicembre 2005, modificato con la Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, art.94, pubblicata sul Burc del 5 febbraio 2008, non risulta finanziato e non è attualmente possibile procedere alla sua erogazione.
L'art. 94 di quest'ultima legge ha sostituito i requisiti reddituali previsti dall'art. 28 della legge 24/2005, con altri e diversi requistiti, prevedendo, in particolare, l'erogazione del contributo in parola a favore di "donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila."
Allo scopo di verificare questi differenti requisiti reddituali, l'Area Assistenza Sanitaria della Giunta Regionale, con nota prot. n. 0757425 del 12/09/2008, ha richiesto alle A.S.L. della Regione di richiedere ai soggetti che avevano già presentato istanza di fornire una nuova dichiarazione di atto di notorietà, ex D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che gli stessi si trovino nelle situazioni o condizioni di cui alla citata lettera a) dell'art. 94 della l.r. 1/2008.