Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA).


DESCRIZIONE TRIBUTO

L’imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) è stata istituita con l’art. 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342 allo scopo di utilizzarne il gettito derivante per il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, disinquinamento acustico ed, eventualmente, l'indennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale.

CHI PAGA

Il soggetto passivo dell’imposta è l'esercente degli aeromobili come individuato nell’articolo 874 del Codice della navigazione.

Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo in favore della Società di gestione Aeroportuale.

QUANTO PAGARE

Presupposto dell'imposta è l’emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo/atterraggio che si verifica presso gli aeroporti civili presenti sul territorio regionale. Il calcolo dell'imposta avviene moltiplicando un'aliquota (che varia in base al peso, alla classe acustica, all'orario ed alla ubicazione dell'aeroporto) per il peso massimo al decollo.

La LR 5/2013 e ss.mm.ii. individua n. 6 classi acustiche sulla base dei capitoli dell’Anneso ICAO n. 16 cui fanno riferimento le certificazioni acustiche degli aeromobili.

Base per il calcolo è il peso massimo al decollo (MTOW) dichiarato dall’esercente.

Ai fini del calcolo dell’imposta, il gestore aeroportuale trasmette con cadenza mensile, entro il mese successivo al mese solare di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio;

QUANDO E COME PAGARE

Pagamenti ordinari

Il soggetto passivo deve effettuare il versamento, previa emissione dell’avviso di pagamento da parte del gestore aeroportuale, entro il bimestre successivo al mese solare.

I pagamenti devono essere eseguiti in favore della Società di gestione Aeroportuale, la quale è tenuta a riversarli alla Regione entro il mese successivo al mese in cui il soggetto passivo effettua il pagamento.

Il riversamento mensile a carico del gestore aeroportuale dovrà essere effettuato tramite la piattaforma MYPAY.

Pagamenti per atto impositivo

Il pagamento degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MYPAY, inserendo il CODICE IUV/CODICE AVVISO riportato nell’allegato all’atto ricevuto e seguendo le indicazioni.

RIMBORSI

I rimborsi dell'imposta erroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 21 comma. 2 D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dalla data del pagamento, mediante invio dell'apposito modulo (All 1 richiesta-rimborso-iresa), debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata tributiregionali@pec.regione.campania.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOD Gestione Tributi Regionali – Centro Direzionale Isola C/5 – 80143 Napoli.

ESENZIONI

Sono esenti dall'applicazione dell’IRESA, ai sensi dell’art comma 175 art 1 L.R. 5/2013:

  • gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
  • gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del Codice della Navigazione;
  • gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di  addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
  • gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club  locali e  all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
  • gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di  volo;
  • gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
  • gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in  registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
  • gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tal i attività;
  • gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a chilogrammi 4.500;
  • gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

 

CONTATTI

Nominativo Tiziana Gatto

E-mail: tiziana.gatto@regione.campania.it

PEC: tributiregionali@pec.regione.campania.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 342/2000; D.lgs 68/2011; L.R. 5/2013 art. 1, commi da 169 a 177; L.R. 4/2014 art. 7, commi da 1 a 3; L.R. 16/2014 art. 1, commi da 155 a 158; L.R. 38/2020 art. 21, comma 1.