Sanzioni sull'omesso pagamento della tassa regionale su concessioni regionali caccia/pesca/raccolta tartufi.
L’UOD 50.13.18 riscuote esclusivamente le sanzioni sul mancato pagamento della tassa sulla concessione regionale.
DESCRIZIONE
Ai sensi della L.R. n. 3/1984 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, in occasione del rilascio della licenza per l’esercizio della caccia, della pesca o della raccolta di tartufi, atto con validità pluriennale, è dovuto il pagamento di una tassa annuale da corrispondersi per ciascun anno successivo a quello del rilascio, dove, per anno, si intende il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza; la tassa, da corrispondere comunque prima dell’esercizio dell’attività, non è dovuta qualora tale attività non venga esercitata durante l’anno.
L'UOD 50.13.18 contesta al contribuente l’omesso pagamento della tassa regionale sulla base dei verbali di contestazione emessi dagli enti preposti nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di pesca, caccia o raccolta tartufi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L.R. 3/1984; L.R. 44/1993; D.LGS 472/1997
CHI PAGA
Il soggetto trasgressore che esercita, in maniera illecita, l’attività di caccia, pesca o raccolta tartufi.
QUANTO PAGA
L’importo dovuto per la tassa sulle concessioni regionali, da corrispondersi successivamente al rilascio della licenza, è pari ad € 40,00.
La sanzione comminata per l’omesso pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali corrisponde ad € 103,29.
QUANDO PAGA
Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione ed entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.§
COME PAGA
il versamento va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MYPAY, inserendo il CODICE IUV/CODICE AVVISO riportato nell’allegato all’atto ricevuto e seguendo le indicazioni.
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