Si premette che le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività in modalità on-line sono tenute alle stesse disposizioni delle agenzie di viaggi "ordinarie", tranne che per l'obbligo della destinazione d'uso commerciale dei locali. In merito alla procedura, vanno distinti due casi: 1. un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende aggiungere alla propria attività anche quella on-line non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Suap competente; 2. un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende modificare e svolgere la propria attività esclusivamente in modalità on-line, dovrà presentare SCIA di variazione strutturale al Comune dove è ubicata la sede legale dell’attività. Pertanto, dovrà compilare il modello 2 “Variazione strutturale agenzia di viaggi/Tour operator” attraverso la selezione dell'intervento "5 - variazione sede operativa" in cui dichiarerà quale “Nuova sede operativa” l’indirizzo legale dell’attività e il precedente indirizzo fisico in “sede operativa precedente”. Inoltre, nel campo “Ulteriori dichiarazioni del Titolare”, all'ultima pagina del suddetto modello 2, andrà specificato espressamente il cambio da agenzia di viaggi e turismo “ordinaria” ad agenzia di viaggi e turismo on-line indicando il dominio internet con il quale si opererà on-line.
Tipologia