Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi degli articoli 19 e 47, comma 1, dell'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011 così come modificato dal d.lgs. 62/2018, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Inoltre, le agenzie di viaggio sono tenute a fornire anche idonea garanzia per i casi di insolvenza o liquidazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 47, dell'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011 così come modificato dal d.lgs. 62/2018.

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