La previsione di un massimale non inferiore a euro 77.468,54, da noi indicato, è riferibile soltanto alla polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Invece, per quanto riguarda la protezione in caso di insolvenza o liquidazione giudiziale si precisa che la relativa disciplina normativa è rinvenibile al comma 2 e ss dell’articolo 47 del “Codice del Turismo”, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62. In questo caso, né la normativa nazionale né la Circolare esplicativa da noi emanata prevedono un’indicazione sul valore del massimale. Tuttavia, un massimale inferiore a euro 77.468,54 appare non idoneo a garantire i viaggiatori, anche alla luce del dettato del comma 4 dell’Art. 47, che recita: “la garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore".
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