Legge Regionale 11 aprile 2018, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 29 del 13 aprile 2018

 

"Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:       

 

Art. 1

(Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale)

1. La Regione Campania affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata  a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania). Nell'esercizio della sua funzione di Garante del diritto alla salute il Difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della legge regionale 23/1978 eventualmente incrementata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/1978, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, nella quale segnala all'Assemblea legislativa anche eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.


 

 

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                         De Luca