Regolamento Regionale 10 febbraio 2021, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 15 febbraio 2021


"Modifiche al regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 - Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"; 

vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020"; 

visto il regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)";

vista la delibera della Giunta regionale n. 547 del 2 dicembre 2020 (Legge regionale n. 18 del 2014 - Regolamento regionale n. 2 del 2015 - Provvedimenti);

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto


Emana


il seguente Regolamento:


Art. 1

(Modifiche al Regolamento regionale n. 2/2015)

1. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 25 della Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18, modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27, il Regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)" è così modificato:

a) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it, corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello statuto;

c) bilancio preventivo;

d) attestazione codice fiscale/partita IVA;

e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;

f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 (Termine di conclusione del procedimento)

"1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricezione della PEC.

2. Nel termine previsto dal comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.";

c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it e per conoscenza all'Agenzia Campania Turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.";

d) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla struttura amministrativa competente in materia di turismo.";

e) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo completa degli allegati di cui al successivo comma 2 all'Agenzia Campania Turismo e copia per conoscenza della sola istanza alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it.";

f) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati dall'Agenzia Campania Turismo secondo le modalità stabilite dall'articolo 11.";

g) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento completa degli allegati di cui al successivo comma 2 all'Agenzia Campania Turismo e copia per conoscenza della sola istanza alla struttura amministrativa competente in materia di turismo all'indirizzo PEC proloco@pec.regione.campania.it.";

h) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;

b) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;

c) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.";

i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo che applica i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento, ove costituito (punti 5);

b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);

c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);

d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro- loco (punti 5);

e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, lett. d) (punti 5);

f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statutari (punti 10);

g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):

g.1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);

g.2) apertura di sabato (punti 2);

g.3) apertura di domenica (punti 2);

g.4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);

h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:

h.1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 12);

h.2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 10);

h.3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 8);

h.4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6);

h.5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4);

h.6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2);

h.7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1);

i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);

j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:

j.1) fino a 0,10: punti 1;

j.2) fino a 0,20: punti 2;

j.3) fino a 0,30: punti 3;

j.4) fino a 0,40: punti 5;

j.5) fino a 0,50: punti 7;

j.6) fino a 0,60: punti 10;

j.7) fino a 0,70: punti 12;

j.8) fino a 0,80: punti 14;

j.9) fino a 0,90: punti 16;

j.10) fino a 1: punti 18.

k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:

k.1) per 0,25 fino a € 2.000,00;

k.2) per 0,50 fino a € 4.000,00;

k.3) per 0,75 fino a € 8.000,00;

k.4) per 1,00 oltre € 8.000,00.

Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.

2. La graduatoria su base provinciale contenente l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascuna associazione o la motivazione dell'eventuale esclusione è approvata con provvedimento formale dell'Agenzia Campania Turismo e inviata alla struttura amministrativa competente in materia di turismo per le verifiche circa la sussistenza del diritto al contributo ai sensi degli art. 5 e 6.

3. All'esito delle verifiche, l'Agenzia Campania Turismo approva la graduatoria definitiva con provvedimento formale da pubblicarsi sul BURC con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

4. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'Agenzia Campania Turismo approva la graduatoria contenente l'indicazione dei contributi in funzione dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco in esito alla valutazione.

5. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.";

l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 (Liquidazione del contributo)

1. La liquidazione dei contributi assegnati ai comitati UNPLI è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo previa presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo debitamente approvato dagli organi statutari;

b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8;

c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.);

d) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del comitato UNPLI, che attesti la disponibilità, per l'anno di riferimento del contributo, dell'ufficio di coordinamento regionale/provinciale di cui al comma 2, dell'articolo 7;

e) certificazione da parte dell'istituto di credito attestante la titolarità del conto corrente da parte del Comitato Regionale/Provinciale UNPLI con indicazione dei nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi ovvero dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del comitato UNPLI e nei termini previsti dalla legge 136/2010, che attesti la titolarità del conto corrente da parte del Comitato Regionale/Provinciale UNPLI e indichi i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi.

2. La liquidazione dei contributi assegnati alle associazioni pro-loco è effettuata dall'Agenzia Campania Turismo previa presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alla titolarità della rappresentanza, con allegazione del verbale assembleare dal quale risulta la medesima rappresentanza;

b) bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo debitamente approvato dall'assemblea dei soci e dai revisori dei conti;

c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante con allegazione di documentazione atta a comprovare l'attività svolta nell'anno di riferimento del contributo, in relazione ai programmi di attività che sono stati proposti in sede di presentazione dell'istanza di contributo, (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.);

d) documentazione contabile e fiscale regolarmente quietanzata comprovante la spesa realizzata in funzione dell'attività svolta per un importo complessivo almeno pari all'entità del contributo assegnato;

e) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, che attesti che la documentazione fiscale/contabile trasmessa a copertura del contributo regionale assegnato non è stata oggetto di altri contributi pubblici e/o privati;

f) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, che attesti che la documentazione fiscale/contabile trasmessa è conforme all'originale, con indicazione della sede ove risulta depositata a disposizione per eventuali controlli da parte dei competenti uffici regionali;

g) certificazione da parte dell'istituto di credito attestante la titolarità del conto corrente da parte dell'associazione pro loco con indicazione dei nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi ovvero dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione pro loco e nei termini previsti dalla legge 136/2010, che attesti la titolarità del conto corrente da parte dell'associazione pro-loco e indichi i nominativi dei soggetti abilitati ad operarvi.

3. Il contributo non è liquidato e sottoposto a procedura di revoca quando:

a) in esito a verifica, risulti che l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5;

b) in carenza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'associazione pro loco non provvede alla integrazione documentale entro trenta giorni dalla richiesta;

c) il rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali risulti diminuito oltre 0,09 rispetto al rapporto risultante dalla valutazione in sede di istanza (comma 1, lettera j, articolo 10).".

2. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", attesa la funzione di conservazione e promozione della memoria delle comunità locali svolta dalle pro loco, al fine di consentire alle associazioni, la pianificazione e la proposta di nuove attività di rilancio dei territori, dopo l'articolo 12 del Regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)" è inserito il seguente:

"Art. 12 bis (Disposizioni transitorie per l'anno 2020 e 2021)

1. Al fine di garantire il sostegno regionale alle attività delle Associazioni Pro loco e consentire alle stesse la pianificazione e la proposta di nuove attività di rilancio dei territori in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) e dal presente regolamento, per gli anni 2020 e 2021, i termini previsti agli articoli 5, 8 e 9 sono differiti al 28 febbraio dell'anno successivo.".



Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.        

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. 

                          De Luca