Legge Regionale 20 luglio 2022, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 64 del 20 luglio 2022


"Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:   

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per garantire l'efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;

e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici con la previsione che gli uffici appositamente istituiti hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.



 

Art. 2

(Regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale)

1. In osservanza delle finalità indicate all'articolo 1 i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanze, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito.

2. Il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il regolamento, munito dell'attestazione di avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della Giunta regionale.

4. Nel rispetto della procedura indicata nella presente legge regionale, l'Ufficio di Presidenza procede ai progressivi adeguamenti dei regolamenti organizzativi.

5. I provvedimenti di organizzazione adottati in esecuzione dell'articolo 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 marzo 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015 -, alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 - Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 -, e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui al presente articolo.


 

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca