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25/03/2017 - Comunicato n. 103 - Reati di criminalità organizzata e gestione alloggi pubblici: dichiarazione del vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola

“In relazione ad alcune affermazioni destituite di fondamento sui requisiti soggettivi per i nuclei familiari interessati allo sgombero delle cosiddette Vele di Scampia, si rende opportuno chiarire l'effettivo quadro normativo regionale applicabile al caso.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis della legge n. 13 del 14 aprile 2000 " Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.

Tale norma estende anche ai soggetti con procedimenti pendenti, il divieto di regolarizzazione dell'assegnazione per soggetti o coniugi che hanno riportato condanne per reati associativi, prevista dall'art. 2 lettera d) della stessa legge regionale n. 13 del 2000.

Il programma di mobilità abitativa per lo sgombero delle Vele di Scampia approvato dal Consiglio comunale è del tutto equiparabile ad un procedimento di regolarizzazione, con la conseguenza che trova piena applicazione l'accertamento del requisito morale di assenza di procedimenti penali pendenti o conclusi per reati associativi.

Sempre in coerenza con tale impostazione, va anche rimarcato che il recente disegno di legge regionale in tema di misure alternative alla demolizione d'immobili abusivi, ferme restando le autonome valutazioni dei Comuni sui presupposti di natura urbanistica, esclude comunque dalla possibile riassegnazione in uso degli immobili, soggetti con procedimenti penali per reati di criminalità organizzata”.