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Radon-222

Il radon, scoperto nel 1899, è un gas nobile molto pesante naturalmente radioattivo che si forma dal decadimento alfa del radio. E’ presente in ogni terreno o roccia con concentrazioni diverse dipendenti dalle caratteristiche dello stesso terreno/roccia, si presenta inodore ed incolore, a temperatura e pressione standard. Detto gas esce di continuo dal suolo, si dissolve nell’aria aperta e si concentra nei luoghi chiusi raggiungendo in alcune condizioni livelli così alti da risultare  pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative.

Nei locali situati a piano terra o interrati, caratterizzati da ventilazione scarsa o inesistente, si trovano valori più elevati di radon in quanto possiedono mura più a contatto con il suolo.

La Regione Campania con legge regionale n. 13 del 8 luglio 2019, denominata "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” ha stabilito i nuovi livelli limite di concentrazione:

  • all’art. 3, in 200 Becquerel per metro cubo su media annua, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, misurato con strumentazione attiva e passiva;
  • all’art. 4, in 300 Becquerel per metro cubo, per gli edifici strategici (decreto Ministero Infrastrutture n. 29581/2008) ed in tutti i locali dell’immobile interessato, con strumentazione attiva e passiva. Per i locali posti a piano terra o seminterrati/interrati aperti al pubblico il limite resta fissato in 300 Becquerel per metro cubo annuo, misurato con strumentazione passiva.

Una serie di soggetti/esercenti sono perciò tenuti a misurare le concentrazioni di questo gas di origine naturale all'interno degli edifici aperti al pubblico, secondo le modalità di cui al comma 2, art.4, L.R. 13/2019

L’art. 3, comma 2 -  della legge regionale n. 26 del 4 dicembre 2019, ha modificato ed integrato la succitata L.R. 13/2019, come di seguito riportato:

  • al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini previsti dai decreti attuativi della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)";
  • dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis. (Sostituzione termini): "I termini previsti dalla presente legge, sono sostituiti dai termini indicati nei decreti attuativi della legge delega 117/2019.";

Oltre la legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018) e ss.mm.ii. In attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, è stato emanato il D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 che introduce varie innovazioni tra cui all’art. 10 definisce i termini e i contenuti del futuro Piano nazionale d’azione per il radon e il successivo varo di piani regionali. Nelle more del varo di suddetto piano vanno osservati tutti gli adempimenti che non risultino confliggenti o superate dalla normativa vigente e tese a salvaguardare la salute pubblica.

In Italia gli enti preposti alla misura del radon nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le Agenzie Regionali protezione Ambientale (ARPA), a cui si può fare riferimento per adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge.

Arpa Campania dispone di un Laboratorio multizonale di riferimento per la radioattività ambientale, con sede presso il Dipartimento provinciale di Salerno, laboratorio che costituisce il nodo regionale della rete nazionale di controllo della radioattività ambientale, che si può contattare ai seguenti recapiti: tel. 089/2758007, 089/2758028 - email g.detullio@arpacampania.it