Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
DESCRIZIONE TRIBUTO
Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (104) (104/a) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 allo scopo di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia.
Presupposto del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
CHI PAGA
Soggetto passivo è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Il gestore deve versare il tributo alla regione nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica stessa.
QUANTO PAGARE
La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base di annotazioni riportate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
A partire dall’anno d’imposta 2012, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010, la misura del tributo per ciascuna tipologia di rifiuto è stata rideterminata come riportato in tabella (All.1 TSDD).
QUANDO PAGARE
Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, deve essere trasmessa alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione (art. 3 comma 30 legge 28/12/1995 n. 549; art. 10 legge regionale 07 dicembre 2010 n. 16) con l’indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno nonché dei versamenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere redatta su apposito modello (All 2 TSDD) conforme a quello approvato con decreto del dirigente dell’UOD Gestione Tributi Regionali, rispettando le indicazioni riportate nelle istruzioni (All3. TSDD).
La trasmissione dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
COME PAGARE
RIMBORSI
I rimborsi dell'impostaerroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 21 comma. 2 D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dalla data del pagamento, mediante invio dell'apposito modulo (All. 4), debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata tributiregionali@pec.regione.campania.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: “Regione Campania - Direzione Generale le Risorse Finanziarie – UOD Gestione Tributi Regionali – Centro Direzionale Isola C/5 – 80143 Napoli”.
CONTATTI
E-mail: tiziana.gatto@regione.campania.it
PEC: tributiregionali@pec.regione.campania.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 28.12.95 n. 549 e successive modifiche; Circolare del Ministero delle Finanze n. 190/e del 24.07.96; Decreti legislativi 28/12/1997 n. 471 e n. 472 ; L.R.16 del 07/12/2010, capo II - articoli da 6 a 18; L.R.14/2016.