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Addizionale Regionale all'Irpef

Quadro normativo di riferimento Art. 3 commi 143 s.s., legge 23 dicembre 1996 n. 662; Art. 50 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; Art. 10 legge 13 maggio 1999, n. 133; Art. 3 D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56; Art. 28 D.L. 201/2011, Art. 1 legge regionale del 16 gennaio 2014, n. 4.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF

Istituita con l'Art. 50 del D.lgs.446 del 1997, in attuazione della delega contenuta nella legge 662 del 1996, non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

E' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

E' dovuta dai soggetti che risultano debitori dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è versata alla regione in cui tali soggetti hanno il domicilio fiscale. Tale addizionale era fissata allo 0,5% per l'anno 1999, con uguale riduzione dell'aliquota erariale e ciascuna regione può, entro il 30 novembre dell'anno precedente cui l'addizionale si riferisce, maggiorare l'aliquota fino all'1%.

Per l'anno 2000 l'articolo 3 del D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 56, di attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 elevava l'aliquota minima allo 0,9% e l'aliquota massima all'1,4%.

Aliquota in vigore dall’anno di imposta 2006 al 2009

Per l’anno di imposta 2006, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF per la Regione Campania è fissata all’1,4% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311. così come modificato dall’art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Aliquota in vigore per l’anno di imposta 2010

Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, commi 86, 88 e 89, legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2009, si sono consolidate le condizioni per l'ulteriore aumento automatico dell'aliquota dello 0,30% e pertanto l'aliquota da applicare per l'anno 2010 è pari all'1,7%.

Aliquota in vigore per l’anno di imposta 2011

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2011, l'aliquota da applicare è pari al 2,03%.

Aliquota in vigore per l’anno di imposta 2014

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge regionale del 16 gennaio 2014, n. 4, l'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno d'imposta 2014 e per i successivi è confermata nella misura del 2,03%.

Come e quando si paga

Per i redditi da lavoro dipendente e per quelli assimilati a quelli da lavoro dipendente essa è determinata dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

Il debito d'imposta risultante è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'intero importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

E' versata in un'unica soluzione alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il versamento da parte dei sostituti d'imposta deve essere effettuato entro la scadenza per il pagamento delle trattenute IRPEF utilizzando il modello F24 in banca, alla Posta o presso gli sportelli dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. I codici tributo da utilizzare sono: 3802 addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sostituti d'imposta; 3803 addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale. Il codice della Regione Campania è 05. Per ulteriori informazioni sul modello F24 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Vi sono disposizioni particolari per i sostituti d'imposta del settore pubblico. In questo caso i versamenti dell'addizionale regionale devono essere effettuati con le seguenti modalità:

Per i titolari di conti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, sui conti infruttiferi intestati alle Regioni e Province Autonome. La contabilità speciale per la Regione Campania è la n. 22958.

Per le amministrazioni pubbliche, sui conti correnti postali istituiti con decreto interministeriale 24 marzo 1998.

Il conto corrente della Campania è il n. 743807.  Il codice fiscale delle Regione Campania è 80011990639.

Per i redditi da lavoro autonomo ed assimilato l'imposta è versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il codice tributo da utilizzare è: 3801.

Con convenzione la Regione Campania ha affidato all'Agenzia delle Entrate le attività di gestione dell'addizionale regionale all’irpef,  pertanto si comunica che gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale, la distribuzione di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione. L’Agenzia, inoltre, assicura le attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.