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Si intende per raccolta differenziata “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”.

Sono Rifiuti Urbani, dunque:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b, e.

 

Si definiscono, invece, Rifiuti Urbani Assimilati I rifiuti di provenienza da attività produttive che il Comune provvede ad assimilare ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, tramite regolamento comunale, adottato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 198, comma 2.

La DGR 638/2009 all’art. 5 comma 4 ha previsto che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) avviene con il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Campania approvato con Decreto del Sottosegretario di Stato del 14/11/2008 n. 5723.

L’importanza della certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei R.S.U. è confermata dall’art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, il quale ha previsto che “nel caso di mancato rispetto da parte dei Comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 11 comma 1 del D.L. n. 90 del 23/5/2008 (25% al 31/12/2009, 35% al 31/12/2010, 50% al 31/12/2011), convertito con modificazioni dalla L. 123/2008, così come certificati dalla Regione Campania, il Prefetto diffida il Comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedura di nomina di un commissario ad acta”.