23/10/2020 - Con riferimento all’Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 1, lett. a), a mente della quale: “è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30; ”
Si precisa quanto segue:
1. l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo si applica anche ai distributori automatici;
2. per i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio è consentita l'apertura, ma esclusivamente per le attività strettamente necessarie ai servizi essenziali agli utenti della rete stradale e agli operatori dei punti vendita all'ingrosso.
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