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L’istituto dell’Accesso Civico è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. Decreto Trasparenza) come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato. Il diritto di accesso civico è un diritto ulteriore rispetto al diritto di accesso documentale, di cui all’art..22 e ss. della L.241/90, che ha finalità e presupposti diversi.

In materia di accessi  la Regione  Campania  ha emanato il Regolamento n. 4 del 21 aprile 2020 "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990" ​abrogando il precedente Regolamento n. 2/2006 che disciplinava solo l’accesso documentale

Di seguito si specificano le due tipologie di accesso civico:

1. Accesso civico semplice
(concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione  obbligatoria)

L’accesso civico semplice è disciplinato dal comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che così recita:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il diritto di accesso civico semplice, pertanto, può essere esercitato nel caso in cui la Pubblica Amministrazione abbia omesso di pubblicare documenti informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (può essere presentata da chiunque), non richiede nessuna motivazione, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Per la presentazione dell’istanza può essere utilizzato il seguente modulo:

L’istanza può essere presentata per via telematica, a mezzo posta ordinaria o anche a mano.
L’istanza presentata per via telematica è valida ai sensi dell’art. 65 comma 1 D. Lgs. n.82/2005, se:

a) è sottoscritta e presentata insieme alla copia del documento d’identità;
b) è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) è sottoscritta con firma digitale.

In riferimento all’opzione sub a) l’istanza è da ritenersi valida quando sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata, che nel messaggio sia indicato il nome del richiedente e sia allegata una copia del documento di identità del richiedente.

L’istanza può essere trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

L'Amministrazione inadempiente, entro 30 giorni dalla istanza di accesso, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero alla comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.


2. Accesso civico generalizzato
(concernente dati e documenti ulteriori, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che così recita:
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

Il diritto di accesso civico generalizzato, pertanto, può essere esercitato per richiedere documenti informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria

Come per l’accesso civico semplice, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (può essere presentata da chiunque), non richiede nessuna motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione nei casi indicati nell’ Allegato al Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020.

L’istanza va presentata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, nonché - per conoscenza - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed della Trasparenza (RPCT), allo scopo di consentire il monitoraggio dei tempi procedimentali; può essere anche presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che provvede ad inoltrarla alla Struttura competente.

Per la presentazione dell’istanza può essere utilizzato il seguente modulo:

L’istanza può essere trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

Il procedimento di accesso deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.

L'Amministrazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del D. Lgs.  33/2013, è tenuta a dare comunicazione dell’istanza agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione, e comunque non oltre 10 giorni.


Le esclusioni e i limiti dell’accesso

L’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che l'accesso civico generalizzato “è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

nonché

per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La medesima disposizione, al comma 6, demanda la definizione dei casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso civico generalizzato a specifiche “linee guida” a cui espressamente si rinvia e attraverso cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce indicazioni operative in merito. (Linee Guida adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).


Il provvedimento conclusivo del procedimento

Il procedimento di accesso civico si conclude, come abbiamo detto, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013, con un provvedimento espresso e motivato (nei casi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso con specifico riferimento ai limiti di cui all’art. 5 bis), da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, dovrà seguire tempestivamente, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra delle due tipologie di accesso, la pubblicazione dei dati o documenti sul sito istituzionale con comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale o la trasmissione degli stessi al richiedente.

In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o documenti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento da parte del contro interessato.


Riesame e Impugnazioni

Il comma 7 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

L’istanza può essere trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.  n. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ai sensi del comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013.