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Segnalazioni di illeciti nell’ambito del contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale della Campania. (D.G.R. n. 613 del 31.10.2023, BURC n. 79 del 06.11.2023)


La normativa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. 

Le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.


Le segnalazioni

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto che si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni per la segnalazione sono:

  • Ragionevolezza. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa
  • Modalità. La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica).


Chi può segnalare

Le segnalazioni possono provenire da:

  • i dipendenti dell’amministrazione regionale;
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nell'ambito dei rapporti con gli uffici della Giunta regionale;
  • i lavoratori autonomi ed i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso gli uffici della Giunta regionale;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Regione;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso gli uffici della Giunta regionale;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso gli uffici della Giunta regionale;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Regione.


Come segnalare

Le segnalazioni possono avvenire mediante:

  • canale interno (della Regione Campania);
  • canale esterno (ovvero all'ANAC);
  • divulgazione pubblica tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si rinvia al d.lgs. n. 24/2023);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.


Canale interno della Regione Campania

Riguardo le segnalazioni interne, con delibera di Giunta regionale n. 613 del 31.10.2023 è stato adottato un Disciplinare, mediante cui sono state regolate le modalità di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne relative ad illeciti riferentisi al contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale. Il Disciplinare è pubblicato nella sottosezione Amministrazione trasparente - Altri Contenuti del sito web della Regione Campania (consulta il Disciplinare).

I canali previsti dal Disciplinare sono:

  • canale scritto mediante piattaforma digitale. La piattaforma è accessibile al link segnalazioni-whistleblowing.regione.campania.it
  • canale scritto mediante posta, nei casi in cui la piattaforma informatica sia indisponibile, oppure qualora l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici (si rinvia alle modalità dettagliate nel Disciplinare);
  • canale orale mediante incontro diretto con il RPCT (si rinvia alle modalità dettagliate nel Disciplinare)


Canale esterno dell’ANAC

Le segnalazioni possono essere inviate all'ANAC mediante piattaforma informatica, accessibile all'indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, quando:

  • non è previsto, nell’ambito del contesto lavorativo della Regione, alcun canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  •  la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


Divulgazione pubblica

I segnalanti, infine, possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 


Caratteristica della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e al fine di consentire l’istruttoria dei fatti, deve possedere i seguenti requisiti necessari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con la Regione o con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni riguardanti ad esempio: vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Regione; le notizie palesemente prive di fondamento; le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico; le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio); le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.), che devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti.

Si precisa che, nell'ambito delle segnalazioni, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o 
  • relative alla tutela del diritto d’autore o 
  • alla protezione dei dati personali ovvero
  • se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Va altresì precisato che le tutele normative per il segnalante (e gli altri soggetti indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023) non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.


Tutela e protezione della riservatezza dei segnalanti

Con riferimento alla tutela e protezione della riservatezza dei segnalanti, si precisa che:

  • l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Quanto alla protezione dei dati personali, si evidenzia che:

  • il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Giunta regionale della Campania in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
  • inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Avviso per tutti i segnalanti: si invita a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (visualizza l'informativa).


Tutela dalle ritorsioni

Nel caso in cui il segnalante ritenga di essere destinatario di una ritorsione, deve comunicarlo all'ANAC. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete, infatti, all'Autorità che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta, invece, all’Autorità giudiziaria. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. Per ulteriori dettagli, come un elenco esemplificativo di comportamenti ritorsivi, nonché informazioni sulla prova della ritorsione e l'indicazione dei soggetti protetti dalle ritorsioni stesse, ma anche per le informazioni relative alle misure di sostegno ai segnalanti previste dalla vigente normativa, si rinvia alla apposita pagina web dell'Anac (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).