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L’articolo 32, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dello stesso decreto. Tale ultimo articolo rinvia, a sua volta, all’articolo 10, comma 5, d.lgs. 279/1997, il quale definisce i servizi erogati come quelli che "esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione". La Regione non si è dotata di un sistema di contabilità analitica per centri di costo; sistema, peraltro, non obbligatorio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Nelle more di un sistema strutturato di controllo di gestione è stato, comunque, avviato un controllo volto all’analisi dei costi del personale, suddiviso per strutture dirigenziali di primo livello, per ciascuna delle quali sono stati evidenziati i servizi erogati e le attività rese, così come delineati nel regolamento regionale n. 12/2011 [cfr. file allegato]. Si rinvia, altresì, ad una lettura complessiva dell’utilizzo delle risorse finanziarie regionali, sulla base delle missioni che evidenziano le funzioni esercitate dall’ente, da poter rinvenire nei documenti di sintesi sui dati relativi al bilancio, consultabili nella sezione relativa al bilancio preventivo.