Definizione agevolata delle controversie tributarie
Con delibera n. 99 del 13/03/2019 la Giunta regionale ha preso atto dell’art. 1 comma 20 della Legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018 che rende applicabili le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui la Regione è parte.
Con Decreto dirigenziale n. 4 del 26 marzo 2019 sono stati approvati il modello di domanda e le istruzioni operative.
Come presentare la domanda
Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata. La domanda deve essere presentata alla “Giunta regionale della Campania, Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, Centro Direzionale, Isola C 5 – 80143, Napoli”, utilizzando l'apposito modello, entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:
La domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti.
Controversie definibili
Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania, per essere stata citata in giudizio o per essere intervenuta nel processo, quale ente impositore ed in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dalla definizione le controversie nelle quali non è parte processuale la Regione Campania, le controversie di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, quelle concernenti dinieghi di rimborso o di agevolazioni o, comunque, di importo non determinabile.
Sono altresì escluse dalla definizione le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata si è già perfezionata la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992.
Pagamento e rateizzazione
Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nel decreto.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall’articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo o, in caso di versamento rateale, della prima rata deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
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