08/04/2022 - Come è noto, con il d.lgs 3 agosto 2017 (Codice del terzo settore), insieme con il d.lgs 112/17 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale ), è stata avviata la riforma del Terzo settore.
In seguito, con il decreto ministeriale del 15 settembre 2020, n. 106 sono state definite le procedure di iscrizione degli enti, le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Con successivo decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2020 sono stati fissati:
a) il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS: termine individuato nel 23 novembre 2021;
b) il termine entro il quale si è dovuta concludere la PRIMA FASE della trasmigrazione dei dati: termine individuato nel 21 febbraio 2022;
c) il termine entro il quale si dovrà completare l'intera procedura della trasmigrazione dei dati: termine individuato nel 21 agosto 2022 (SECONDA FASE)
Tale SECONDA FASE (22 febbraio - 21 agosto 2022) impone all'Ufficio regionale del RUNTS di verificare, per ciascuna delle OdV e delle APS interessate (vale a dire: delle OdV e delle APS regolarmente iscritte ai rispettivi registri regionali alla data del 22 novembre 2021 per le quali è già stata completata la prima fase il 21 febbraio u.s.) :
a) la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) la completezza e correttezza dei dati e delle informazioni in suo possesso.
A tal fine, l'Ufficio Regionale del RUNTS in questi giorni sta provvedendo a trasmettere, le due note prot. n. 0172770 e n 0172779 qui sotto pubblicate ( la prima indirizzata alle APS e la seconda alle OdV) con le quali si chiede agli enti destinatari di compilare la scheda file dell' "Allegato A" e di trasmettere una serie di documenti.
Poiché la mancata trasmissione della documentazione e/o dei dati richiesti nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle note in parola comporta la mancata iscrizione (o, meglio: la mancata conferma dell'iscrizione) dell'ente al RUNTS (cfr art. 31, co. 6 DM 106/2020) e, considerato che gli indirizzi pec o mail a cui si stanno inviando le sopra richiamate note sono, in massima parte, di antica data e che, quindi, possono riferirsi a caselle di posta elettronica ora inattive, al fine di evitare spiacevoli disguidi non imputabili all'Ufficio regionale del RUNTS, si invitano le OdV e le APS interessate a comunicare in maniera tempestiva valido indirizzo pec (reso, peraltro, obbligatorio dall'art. 8, co. 6, lett.g, DM 106/2020) al quale far pervenire le note di richiesta in argomento, compilando, a seconda della natura di OdV ovvero di APS, il relativo modello liberamente scaricabile dal sito e trasmettendolo unicamente all'indirizzo ivi riportato.
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