01/08/2024 - In merito all’Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024 recante “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole” si pubblica il chiarimento n. 1 del 1° agosto 2024 col quale si precisa:
che le relative disposizioni non trovano applicazione per le operazioni indispensabili ed urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili.
Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati negli interventi urgenti.
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